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Temi dell'attività Parlamentare

Cittadinanza
La Camera ha esaminato diverse proposte di riforma dell'acquisto della cittadinanza, senza pervenire alla loro approvazione. Alcune limitate modifiche alla vigente disciplina della cittadinanza sono state introdotte nell'ambito della normativa approvata in materia di sicurezza.

Nell’ambito del “pacchetto sicurezza”, la legge 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza, è intervenuta, tra l'altro, anche sulla cittadinanza (art. 1, commi 11 e 12):

  • aumentando i requisiti temporali per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano e temperando tale aumento in presenza di figli; in particolare l’acquisto della cittadinanza può avvenire, alternativamente:
    - quando, dopo il matrimonio, il coniuge straniero o apolide risieda legalmente per almeno due anni nel territorio della Repubblica o, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, per almeno un anno;
    - dopo tre anni dalla data del matrimonio o, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, dopo un anno e mezzo, quando il coniuge straniero o apolide sia residente all’estero;
  • sottoponendo le istanze o dichiarazioni concernenti l’acquisto o la perdita della cittadinanza al pagamento di un contributo di 200 euro.

Come già nelle due precedenti, anche nella XVI legislatura è stata riproposta all’attenzione della Camera dei deputati la questione della riforma della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992) per adeguarla al massiccio aumento dei flussi migratori degli ultimi anni.

Nella seduta del 16 dicembre 2008, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato la discussione di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia (A.C. 103 ed abbinate).

Tra le modifiche discusse, la diminuzione da 10 a 5 anni del periodo di permanenza in Italia per l’acquisto della cittadinanza; l'accertamento della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero; la riduzione della discrezionalità del provvedimento di concessione della cittadinanza, che può essere negato solo per motivi di sicurezza; l'ampliamento dei casi di attribuzione della cittadinanza ai bambini stranieri nati in Italia o che, comunque, abbiano compiuto il percorso di studi in Italia (seconda generazione); l'introduzione della revoca della cittadinanza, in caso di condanna definitiva per gravi delitti; il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani residenti all’estero che l’abbiano perduta a seguito della naturalizzazione nei Paesi di accoglienza.

La Commissione ha conferito mandato alla relatrice di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo presentato, apportandovi modifiche di carattere meramente formale. E' stata altresì presentata una relazione di minoranza, con un testo di carattere alternativo.

Nella seduta del 22 dicembre 2009 ha avuto luogo la discussione sulle linee generali in Assemblea che nella seduta del 12 gennaio 2010, ha deliberato il rinvio in Commissione del testo.

La Commissione ha ripreso l’esame della proposta, svolgendo anche una indagine conoscitiva, interrompendolo nel luglio 2010 senza aver elaborato un nuovo testo.

Successivamente, la Commissione ha deciso di concentrare i lavori su un tema più specifico, ossia sulle modalità di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri. A tal fine, il 14 giugno 2012, è iniziato l’esame di alcune proposte di legge, alcune delle quali già abbinate all’A.C. 103, riferite esclusivamente a tale questione ed in buona parte dirette ad individuare modalità di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio italiano (ius soli) o per frequenza di cicli scolastici o di formazione professionale (ius culturae) (A.C. 2431 e abbinate). Il 31 luglio 2012 si è concluso l’esame preliminare delle proposte di legge, ma la Commissione non è giunta alla definizione di un testo base e l’esame si è interrotto nella seduta dell’8 novembre 2012.

A livello dell'attività amministrativa, si segnala il trasferimento ai prefetti della competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani (direttiva del Ministro dell'interno 7 marzo 2012).

La competenza sarà, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.