Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Vendita e determinazione dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa
A seguito dell'adozione del nuovo modello organizzativo delle Forze armate, che ha modificato il meccanismo dell'alimentazione del personale di truppa da quello basato sulla coscrizione obbligatoria a quello improntato a una personale volontarietà, è contestualmente aumentata l'esigenza di fornire un alloggio di servizio ad un maggior numero di appartenenti alle Forze armate.
Premessa

La tematica inerente al patrimonio alloggiativo della difesa, con particolare riferimento alla vendita degli alloggi e ai criteri di determinazione dei canoni di locazione e di vendita dei richiamati beni immobili, ha costituito oggetto di particolare interesse nel corso della legislatura.

Al riguardo, il Governo, in diverse occasioni (si veda, in particolare la seduta del 1 dicembre 2010 (Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01358)) ha rilevato che le esigenze abitative delle Forze armate sono salite a dismisura a seguito della trasformazione dell’esercito di leva in esercito volontario ed è sorta quindi la necessità di fornire un’abitazione a tutti i militari i quali, attualmente, con la trasformazione della leva, non sono più in servizio per soli dodici mesi.

Il problema è stato evidenziato in maniera particolare nel corso dell’ indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare svolta dalla Commissione difesa del Senato. In quella sede è stato rilevato che “la costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, sta provocando, specie nei grandi centri urbani caratterizzati da elevati costi di acquisto e di locazione degli alloggi, significativi disagi al personale militare in servizio, costringendolo ad un pendolarismo giornaliero con evidenti ripercussioni sia sul rendimento lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei familiari” (Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa, Generale Biagio Abrate, presso la Commissione difesa del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare).

Già nel 2010 il Governo aveva rilevato l’esigenza di 51 mila unità abitative,  a fronte di un patrimonio disponibile di 18.447 alloggi, dei quali ben 5.384 in possesso di utenti con il titolo concessorio scaduto (cosiddetto sine titulo) e di cui 3.284 non ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto ministeriale di gestione annuale del patrimonio abitativo, ovvero, ad esempio, le vedove, le famiglie con reddito basso (non oltre 40 mila euro), o con un familiare a carico portatore di handicap.

I dati sono stati riferiti nel corso dello svolgimento del richiamato atto di sindacato n. 3-01358. In quella occasione il Ministro della difesa rilevava che “è stato dato avvio ad una serie di iniziative, quali ad esempio la stipula di convenzioni per ottenere nuove abitazioni ed attualmente delle sopra indicate 18.447 abitazioni ne sono state inserite in elenco 3 mila, le quali potranno ora essere poste in vendita. È stata stipulata una convenzione con i notai, nonché con le banche per chi volesse acquistare l’abitazione con un mutuo. L’obiettivo da perseguire, è quello di dare un’abitazione a tutti gli appartenenti alle Forze armate”.

Più di recente (seduta della Commissione difesa del Senato del 25 gennaio 2012), l’esigenza alloggiativa della Difesa è stata stimata in circa 70.000 unità con una previsione di ulteriori 51.600 alloggi da realizzare, di cui 16.000 nella sola Regione Lazio.

Quadro normativo

Per quanto riguarda il quadro giuridico di riferimento, si segnala che gli articoli 403, 404 e 405 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 concretano una specifica Sezione del Testo regolamentare, espressamente dedicata alle “Procedure per l’alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate” e recano dettagliate disposizioni in materia di: individuazione degli alloggi da alienare (art. 403), criteri di vendita (art. 404), vendita con il sistema d’asta (art. 405).

Tali articoli (col D.P.R. n. 90 del 2010 in cui sono inseriti e col citato “Codice dell’ordinamento militare”, entrambi entrati in vigore in data 8 ottobre 2010) subentrano a un quadro normativo di settore risalente e assai articolato quanto a materia, disciplina procedimentale e decorrenze.

Per una ricostruzione della normativa antecedente al 2010, si veda il dossier n. 706, predisposto in occasione dell'esame delle proposte di legge A.C. 5154 ed abb.

Per quanto riguarda, invece la diversa tematica relativa alla rideterminazione del canone degli alloggi di servizio, le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate dall’articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007, il cui contenuto è confluito nell’articolo 297, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal Regolamento n. 112 del 2010, come successivamente riassettato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ha contemplate tre categorie di alloggi di servizio.

Gli strumenti di gestione del patrimonio abitativo
1.1. Il piano pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio

Le mutate esigenze alloggiative in ambito Difesa, alla luce del processo di trasformazione dello strumento militare, hanno portato alla predisposizione del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, disposto dalla legge finanziaria per il 2008.

Nello specifico, l’articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), il cui contenuto è successivamente confluito nell’articolo 297, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare ha previsto che in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4, il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa.

Il comma 628, lettera a), del richiamato articolo 2, attualmente corrispondente al comma 2 dell’articolo 297 del Codice, ha previsto tre categorie di alloggi di servizio:

  • alloggi da assegnare al personale per il tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio, che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio;
  • alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione di esigenze di mobilità e abitative;
  • alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.

A sua volta il comma 628, alla lettera b), attualmente corrispondente ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 306 del Codice, ha previsto che ai fini della realizzazione del programma pluriennale il Ministero della Difesa provveda all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali.

In caso di alienazione è stato previsto, inoltre: il diritto di prelazione del conduttore e, in caso di mancato esercizio, del personale militare e civile del Ministero della Difesa che non sia proprietario di altra abitazione nella provincia; che il prezzo di vendita sia stabilito d’intesa con l’Agenzia del demanio.

È stato, altresì, disposto, un regime di maggior favore in caso di particolari situazioni sociali quali: riduzione del prezzo nella misura massima del 25% e minima del del 10% per tenere conto del reddito del nucleo familiare, di portatori di handicap in tale nucleo, di eventuale perdita nel titolo di concessione; possibilità di permanenza negli alloggi - dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, rivalutato all’indice ISTAT - dei conduttori e del coniuge superstite, con basso reddito familiare o con componenti del nucleo familiare portatori di handicap.

È, stato, altresì, stabilito che gli acquirenti degli alloggi non possano rivenderli prima di 5 anni e che i proventi delle alienazioni vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

Si segnala, da ultimo, che l’articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) è stato oggetto di una recente modifica da parte del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legge 95 del 2012  (Spending review), finalizzata a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 306.

Attraverso l’inserimento del nuovo comma 4-bis nell’articolo 306 del Codice si è, infatti, previsto che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e siano immediatamente trascrivibili e sottoposti esclusivamente al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.

Nella relazione illustrativa del decreto legge l'intervento normativo è stato giustificato in considerazione di alcuni aspetti di criticità e di discrasia, emersi sul piano applicativo nel corso delle procedure di vendita degli alloggi, legate alla sottoposizione dei numerosi decreti di approvazione dei contratti di alienazione all'ordinario controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti -ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - in quanto provvedimenti di disposizione del patrimonio immobiliare. "Tale fase di controllo preventivo” rilevava il Governo “comporta, infatti, che il contratto di compravendita, cui si riferisce il decreto di approvazione, sia sottoposto alla condizione di efficacia costituita dal vaglio di legittimità della Corte dei conti e si renda, quindi, necessaria la stipula di un secondo atto, nuovamente in forma pubblica con intervento del notaio, per la formalizzazione contrattuale alla quale ricollegare l'effettivo passaggio di proprietà. Questo determina, oltre a un aggravio dei tempi procedimentali per il completamento del passaggio di proprietà, reso ancora più penalizzante dall'alto numero dei contratti da stipulare, anche un significativo costo aggiuntivo per l'acquirente per l'opera professionale aggiuntiva resa dal notaio e soprattutto l'impossibilità per l'interessato di accedere a un mutuo bancario all'atto della prima stipula, giacché in mancanza dell'effettivo passaggio di proprietà non risulta possibile l'iscrizione di ipoteche a carico dell'acquirente".

 

1.2. Il Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale

Nel 2010, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 297, comma 1, del Codice è stato emanato il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio, relativo al Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Sullo schema di Regolamento (atto n. 138) la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 27 gennaio 2010, ha espresso un parere favorevole con talune condizioni.

La richiamata disciplina attuativa è stata successivamente riassettata negli articoli 398 e seguenti del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Cfr. Capo IV «Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate» articoli da 398 a 411).

 Relativamente alle parti del richiamato provvedimento che attengono più direttamente al contenuto delle proposta di legge in esame si segnala che la normativa regolamentare, oltre a disciplinare i procedimenti e le funzioni amministrative relative all’attuazione del piano pluriennale e la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al Codice degli appalti (Dlgs n. 163 del 2006), ha definito le procedure per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali alle esigenze istituzionali del dicastero.

In particolare (articoli 403, 404 e 405 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), per ogni appartamento sono stati previsti, in successione, i seguenti passaggi procedimentali riguardanti l'accatastamento - gli immobili militari solo raramente sono accatastati - il trasferimento dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato, la presentazione di una relazione tecnica propedeutica alla stima, la determinazione del prezzo di vendita, l'acquisizione della valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del demanio, la presentazione di una offerta di acquisto da parte dell’interessato e all'eventuale sua accettazione, la verifica del reddito familiare complessivo ai fini della riduzione del prezzo, il rogito notarile e, infine, il decreto di approvazione del contratto di vendita.

 A sua volta, il comma 5 dell’articolo 403 ha stabilito che la Direzione generale determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, il prezzo di vendita.

 Al riguardo, nel corso della seduta del 25 aprile 2012 della Commissione difesa della Camera (Cfr. Audizione del sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone, sui criteri e le modalità adottati per la definizione del prezzo di vendita degli alloggi della Difesa in corso di dismissione), il Governo ha reso noto che “alla luce dell'elevata quantità di unità immobiliari da stimare, circa 3.000, rispetto alle tempistiche previste e in considerazione della dislocazione delle medesime unità nei diversi contesti di tutto il territorio nazionale - particolarità tali da rendere estremamente difficoltosa la stima puntuale del valore di mercato - il dicastero, d'intesa con l'Agenzia del demanio, ha ammesso il ricorso ai dati medi opportunamente elaborati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio (OMI), riconosciuta fonte di riferimento del settore immobiliare, la quale fornisce in modo capillare per tutto il territorio nazionale le quotazioni di mercato di diverse tipologie immobiliari. Si evidenzia, altresì, che, a monte del processo estimativo, un numero significativo di tali alloggi sarà oggetto di accatastamento preliminare da parte del Ministero della difesa.Per le unità già accatastate, invece, qualora l'accatastamento sia avvenuto con i criteri precedenti l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, verrà effettuato un nuovo accatastamento finalizzato alla rilevazione dello stato di fatto di ogni singola unità immobiliare in termini sia di categoria e classe catastali, sia di superficie catastale, parametro di consistenza utilizzato nello schema di relazione tecnico estimale. Voglio, inoltre, specificare, in merito alla determinazione del valore di alienazione, che il criterio è basato sulle quotazioni fornite dal menzionato Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, facendo riferimento, in particolare, a un duplice ordine di parametri: il primo si riferisce alla zona di ubicazione dell'unità immobiliare all'epoca della stima e alla tipologia residenziale di riferimento, laddove sono disponibili le relative quotazioni immobiliari; il secondo alla tipologia residenziale di riferimento, ma in altra zona contigua, qualora non siano disponibili le quotazioni immobiliari OMI nella zona in cui è ubicata l'unità immobiliare oggetto di valutazione. Le rilevazioni OMI dell'Agenzia del territorio vengono effettuate con cadenza trimestrale e semestrale e aggiornano una Banca dati nazionale dei valori del mercato immobiliare. L'utilizzo di tali rilevazioni ai fini del calcolo del prezzo di vendita degli alloggi in argomento è, di per sé, garanzia di piena aderenza dei risultati ottenuti alle quotazioni aggiornate di mercato.La relativa procedura, da quando cioè l'amministrazione rileva la quotazione OMI a quando viene formalizzata all'interessato la proposta di vendita, prevede naturalmente diversi passaggi. Ciò comporta l'instaurarsi di un iter articolato che vede il coinvolgimento anche di altre amministrazioni dello Stato (Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del demanio), con la conseguenza di rendere incomprimibili i tempi tecnici necessari alla definizione dell'istruttoria.È il caso di evidenziare, tuttavia, che al prezzo così determinato viene applicato uno sconto pari al 30 per cento, in quanto si considera l'alloggio come occupato, ancorché dallo stesso acquirente.Un ultimo accenno riguarda il valore di mercato degli alloggi occupati. Nel caso in cui l'oggetto della valutazione sia un'unità immobiliare occupata, l'amministrazione militare terrà conto di tale stato nella determinazione del più probabile valore di mercato dell'unità attraverso un abbattimento del valore di mercato riferito alla medesima unità considerata libera. Tale abbattimento, che trova la sua ragion d'essere nell'indisponibilità del bene dovuta alla sua occupazione, viene quantificato, come anticipato, nella misura del 30 per cento, così come ordinariamente riscontrabile nell'ambito del mercato immobiliare e anche in linea con la letteratura estimale, nonché con precedenti operazioni di dismissione di immobili residenziali pubblici”.

 In relazione al tema concernente la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi della difesa oggetto di alienazione, si segnala che il Tar del Lazio, con sentenza del 20 settembre 2012, n. 7950/2012 ha annullato l’articolo 404, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 90/2010, laddove pone a carico dei conduttori “l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie per l'accatastamento dell'alloggio”.

La medesima sentenza ha, altresì, impugnato i provvedimenti ministeriali laddove pongono a base della determinazione del prezzo d’acquisto la categoria catastale “Abitazioni di tipo civile” (A2) anziché la categoria catastale “Abitazioni di tipo economico” (A3).

1.3. Il l piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa

L'articolo 306 del Codice, riassettando sul punto l’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (poi abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 900, del Codice) ha previsto che entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto.

I proventi derivanti dalla gestione o dalla vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

In relazione al richiamato piano annuale, si segnala che, relativamente all’anno 2009, il parere parlamentare su tale documento è stato espresso dalle Commissioni difesa di Camera e Senato ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 537 del 1993 che prevedeva espressamente il citato passaggio parlamentare. Relativamente al successivo anno 2010, i richiamati pareri parlamentari non sono stati acquisiti e ciò in quanto, il codice dell’ordinamento militare (articolo 306, comma 2) nel frattempo entrato in vigore, nel recepire il contenuto del richiamato articolo 9 dell’articolo 537 del 1993, ometteva di subordinare l’acquisizione del piano al parere parlamentare che è stato, invece, successivamente ripristinato dal decreto legislativo n. 20 del 2012, correttivo del codice dell’ordinamento militare.A seguito dei tale modifica, nel corso delle sedute del 4 e 24 aprile 2012, le Commissione difesa del Senato e della Camera, si sono espresse sul piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2010 e 2011.

Con riferimento al programma annuale per gli anni 2010 2011, tale documento fa presente che il numero complessivo degli alloggi di servizio facenti parte del patrimonio alloggiativo della difesa è pari a 17.575 unità abitative per il 2010 e 17.514 unità abitative per il 2011.

Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione risultano essere nel complesso 3.819, relativamente all'anno 2010 e 3.811 per l'anno 2011. La variazione tra il 2011 ed il 2010 è dunque pari a meno 8 alloggi.

Nel 2010 sono state inserite tra gli alloggi non più utili alle esigenze della difesa 380 unità (con un incremento, rispetto al dato di 308 del 2009, pari a 72 alloggi), mentre, con riferimento al 2011 non è intervenuta alcuna ulteriore individuazione di alloggi non più utili alle esigenze istituzionali.

Il medesimo decreto ha definito le soglie di reddito entro le quali gli attuali utenti di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) non aventi più titolo alla concessione, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, purché gli utenti e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

In particolare, il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non deve superare la somma, per l'anno 2011, di 40.810,22 euro, incrementata di 1.279,74 euro per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011; per l'anno 2012, di 41.912,10 euro, incrementata di 1.314,30 per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011.

Il documento sottoposto all’esame parlamentare ha, poi, precisato che possono inoltre mantenere la conduzione di alloggi delle categorie ASI, (alloggi di servizio connessi con l'incarico), AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi) gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap.

Inoltre, si considerano aventi titolo alla concessione dell'alloggio anche i vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell'alloggio, ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico regolamentare, fatti salvi i termini di tale concessione e finché rimanga inalterato il loro stato civile.

La medesima disciplina trova applicazione anche per quanto concerne gli utenti degli alloggi ASI, che siano vedovi non legalmente separati od altri familiari di primo grado conviventi del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, finchè rimanga inalterato il loro stato civile.
Il decreto del ministro della Difesa del 16 marzo 2011 di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio

In aderenza a quanto previsto dalla normativa di carattere primario(Cfr.: articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007, il cui contenuto è confluito nell’articolo 297, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010), il regolamento n. 112 del 2010, come successivamente riassettato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ha contemplate tre categorie di alloggi di servizio.

La prima categoria, la quale attiene agli alloggi destinati al personale con speciale incarico di servizio, già contemplata dal regolamento di gestione degli alloggi di servizio, adottato con decreto ministeriale n. 88 del 2004 (successivamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 90 del 2010 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), include i seguenti alloggi:

  • ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi);
  • ASIR (alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza);
  • ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico).

La seconda categoria, concernente gli alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile, ricomprende i seguenti alloggi:

  • AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);
  • APP (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale in transito e dei familiari di passaggio);
  • SLI (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale imbarcato e dei familiari di passaggio);
  • ASC (alloggi collettivi di servizio).

La terza categoria, finalizzata a rispondere a nuove esigenze non disciplinate dal regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, riguarda gli alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante il riscatto.

I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi della prima e seconda categoria si prevede siano determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, è determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetustà dell'alloggio.

Con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupata da utenti senza titolo ai sensi del decretol egge n. 78 del 2010.

Tale decreto è stato adottato ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 286 del Codice, concernente la determinazione dei canoni degli alloggi di servizio. Tale norma ha recepito il contenuto dell’ articolo 6, comma 21- quater del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio sulla base dei prezzi di mercato. Tale disposizione prevedeva che con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvedesse alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. La disposizione disponeva, inoltre, che eventuali maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal comma in esame dovessero affluire ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

Ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto, il canone mensile di locazione è determinato dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)-, per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo.

Ai fini dell'applicazione del «coefficiente correttivo» si definisce «reddito di riferimento» quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare conviventi dell'occupante, come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'inizio del procedimento di aggiornamento canone. Il «reddito di riferimento» è:

a) ridotto:

 1) di euro 2.500 per ogni familiare convivente a carico;

2) di euro 10.000 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 b) aumentato per ogni mensilità intera di conduzione dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla conduzione dell'alloggio occupato sino alla data del 31 dicembre 2010, con le seguenti modalità:

1) euro 100 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 40.000 ed euro 55.000;

2) euro 150 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 55.001 ed euro 75.000;

3) euro 200 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 75.001 ed euro 90.000;

4) euro 300 se il reddito di riferimento è superiore ad euro 90.001.

Il «coefficiente correttivo» per i richiamati «redditi di riferimento», come in precedenza calcolati, è determinato in misura pari a:

a) 0,30 per i redditi fino a euro 19.000;

b) 0,40 per i redditi compresi tra euro 19.001 ed euro 30.000;

c) 0,50 per i redditi compresi tra euro 30.001 ed euro 40.200;

d) 0,70 per i redditi compresi tra euro 40.201 ed euro 55.000;

e) 0,80 per i redditi compresi tra euro 55.001 ed euro 75.000;

f) 0,90 per i redditi compresi tra euro 75.001 ed euro 90.000;

g) 0,95 per i redditi compresi tra euro 90.001 ed euro 130.000;

h) 1,00 per i redditi oltre euro 130.000.

Ai sensi del comma 5 del decreto in esame sono esclusi dalla procedura di rideterminazione del canone, di cui al comma 4, gli utenti senza titolo che, al 31 dicembre 2010, rientrano nelle categorie cosiddette protette, individuate dal D.M. 23 giugno 2010.

L'aggiornamento del canone di tutti gli alloggi occupati senza titolo è calcolato nella misura intera della variazione annualmente accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

In data 21 settembre 2011, il Governo, rispondendo in Aula ad un’interrogazione a risposta immediata (interrogazione n. 3-01833), riguardante le problematiche concernenti la determinazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo, ha precisato che “il Ministero della Difesa, in sede di predisposizione del decreto ministeriale per la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo (D.M. 16 marzo 2011), (...) ha prestato particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale citato. In tale quadro, è stata data piena attuazione alla mozione n. 1-00559, approvata pressoché unanimemente dall’Assemblea della Camera, nella seduta n. 431 dell’8 febbraio 2011, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione agli utenti non aventi titolo con reddito non superiore a euro 40.167,54 per l’anno 2010, incrementato di euro 1259,59 per ogni familiare a carico oltre il terzo, ovvero rientranti, alla data del 31 dicembre 2010, nelle categorie cosiddette protette, individuate dal D.M. 23 giugno 2010".

Al riguardo, si ricorda che la richiamata mozione impegnava il governo “ad assumere iniziative normative perché le eventuali maggiorazioni di canone previste dalla legge non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del ministro della Difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi".

Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento del canone rideterminato, il Ministero osserva che la misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, citata nell’atto, è prevista dall’articolo 295 del Codice dell’ordinamento militare, ed attiene esclusivamente ai canoni applicati agli utenti cosiddetti “in titolo”, concessionari di alloggio di servizio in esecuzione di idonea concessione; fattispecie quest’ultima evidentemente diversa dalla previsione dell’aggiornamento annuale del canone rideterminato nella percentuale del 100%, che riguarda invece gli alloggi occupati dai “senza titolo”, di cui all’articolo 2, comma 6, del D.M. 16 marzo 2011. La misura di tale adeguamento, peraltro, risulta coerente con quanto previsto dalla norma primaria, a cui il decreto in parola dà attuazione”.

In relazione al tema in esame si segnala che il Tar del Lazio, con sentenza del 20 settembre 2012, n. 7952/2012 ha annullato gli atti di rideterminazione del canone oggetto der ricorso amministrativo imponendo all’Amministrazione “di riformulare quegli atti dopo adeguata istruttoria, e di esternare con chiarezza tutte le valutazioni alla base della finale e non provvisoria rideterminazione del canone per l’occupazione senza titolo”.