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Temi dell'attività Parlamentare

Le misure di riduzione degli organici delle Forze armate
Il decreto legge n. 95 del 2012 (c.d.spending review) ha previsto una serie di misure di contenimento della spesa che interessano il settore della Difesa. Tra queste, il comma 3 dell'articolo 2 ha disposto la riduzione della dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e, conseguentemente, una nuova ripartizione dei volumi organici.

L’articolo 2, comma 3 del decreto legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review) ha previsto che:

  • con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si riduca la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venga rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare);

1)     a decorrere dal 1° gennaio 2013, si riducano le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado;

2)     si riducano, altresì, il numero delle promozioni a scelta, con eccezione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria;

3)     si dettino disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

La medesima disposizione (comma 3 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012) ha previsto, poi, che al personale in esubero a seguito delle riduzioni disposte dalla medesima norma si applichino le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) dello stesso articolo 2 che prevedono:

  • prioritariamente, il collocamento in congedo delle unità in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente prima della riforma operata dall’articolo 24 del decreto legge n. 21 del 2011 i quali avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;
  • successivamente, l’avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico.

Ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 2, il personale in eccedenza, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909 del Codice dell’ordinamento militare, con eccezione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 909 che dispongono, rispettivamente, che gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possano chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda e che gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo.

In attuazione della citata disposizione il Governo ha predisposto:

1) uno schema di D.P.C.M. che fissa a 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’aeronautica militare e conseguentemente ridetermina, al comma 2, la ripartizione tra le richiamate Forze armate  dei volumi organici, distinti per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari).

 2) Uno schema di D.P.R. (in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) che, attraverso una serie di novelle al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, è finalizzato a realizzare una prima pianificazione triennale del personale militare al fine di assestare entro il 2015 gli organici delle Forze armate sulle 170.000 unità.

 Nello specifico, attraverso l’inserimento del nuovo articolo 668-bis nel richiamato Testo unico, riguardante le dotazioni organiche complessive per i gradi di Generale e Colonnello dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, si prevede una contrazione delle dotazioni organiche del 20 per cento per i Generali/Ammiragli (da 443 a 358) e del 10 per cento per i Colonnelli/Capitani di Vascello (da 1957 a 1763). Al riguardo, si ricorda, che rispetto a tale intervento, la legge n. 244 del 2012, recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare, all'articolo 3, prevede che si pervenga ad una riduzione degli organici pari a 310 unità di Generali/Ammiragli, entro 6 anni, e a 1566 unità di Colonnelli/Capitani di Vascello, entro 10 anni.

Attraverso, invece, il nuovo articolo 711-bis si apportano le riduzioni alle dotazioni organiche e al numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina (con esclusione del Corpo delle capitanerie di porto) e dell'Aeronautica. Al riguardo, la relazione illustrativa e il parere del Consiglio di Stato chiariscono che, al fine di una più agevole lettura della norma - e per non riscrivere più di 60 disposizioni del Codice - l'articolo 711-bis è stato formulato in termini di rinvio a tre tabelle allegate al regolamento, ciascuna riferita ad una Forza armata, suddivise in quadri, in numero corrispondente ai ruoli di tale Forza armata. In ciascun quadro, in corrispondenza dei singoli gradi, sono stabilite le dotazioni organiche e, per i soli gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta, il numero delle promozioni da attribuire annualmente

Le ulteriori disposizioni dello schema di D.P.R. riguardano la disciplina applicabile al personale in esubero. In particolare, sono richiamate le norme del decreto-legge spending review che prevedono, prioritariamente, il collocamento in congedo del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima della riforma (discendente dall'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014, e, in via successiva, l'avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico. Sempre con riferimento al personale in esubero, per il personale militare non dirigente, che alla data del 31 dicembre 2015 risulti non riassorbibile, è disposto il collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), in ragione della maggiore anzianità anagrafica. È comunque riconosciuta la facoltà di presentare domanda per il collocamento in ARQ (aspettativa per riduzione quadri) anche agli ufficiali che abbiano elevati requisiti di anzianità contributiva (pari o superiore a quaranta anni) o anagrafica (che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età). Alcune regole sono, poi,  volte ad adattare l'applicazione della disciplina della ARQ al personale non dirigente. In particolare, si specifica che tale personale: è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; percepisce un trattamento economico pari al 95 per cento di quello attualmente percepito (articolo 1821 del Codice); non potrà ricevere promozioni dopo il collocamento in ARQ; può permanere in tale posizione fino all'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età o, a domanda, qualora si trovi a non più di cinque anni dal limite di età e nei limiti dei contingenti previsti..

Da ultimo, si prevede che fino al 31 dicembre 2015, la compensazione tra le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e le consistenze di altri ruoli del personale non direttivo, prevista dall'articolo 2208 del Codice dell'ordinamento militare, possa essere effettuata non solo nell'ambito della stessa Forza armata, ma anche tra Forze armate diverse.