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Temi dell'attività Parlamentare

Impiego delle Forze armate nella tutela dell'ordine pubblico
La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, con particolare riferimento alle aree di interesse strategico nazionale destinate alla raccolta e al trasporto dei rifiuti nella Regione Campania, è stata prevista nel corso della XVI legislatura, dall'articolo 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90 (c.d. decreto rifiuti), per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti. A tal fine il personale delle Forze armate agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.
Forze armate e controllo del territorio

Il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio.

In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere.

Al riguardo, si ricorda che, per quanto riguarda i carabinieri impiegati in compiti militari, l’articolo 164 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) reca talune disposizioni concernenti l’assolvimento dei compiti militari da parte dell’Arma dei carabinieri. In particolare, la citata disposizione stabilisce che sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri individua i reparti ed il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dalla legge. È responsabile del relativo addestramento e approntamento.

A tal fine il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano per l’utilizzo di tale personale da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate. Il personale militare è posto a disposizione dei prefetti ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 121/1981, per servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili. Il Piano è adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, stabilisce, all’articolo 13, che il prefetto è l’autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l’altro, che questi “dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”.

Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008.

Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.

Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il Piano è stato prorogato una prima volta per due ulteriori semestri, a decorrere dal 4 agosto 2009, dal D.L. n. 78 del 2009, che ha inoltre incrementato il contingente di militari con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Lo stesso D.L. ha autorizzato una spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Successivamente il D.L. n. 78/2010 ha autorizzato la proroga del Piano di impiego fino al 31 dicembre 2010, mentre il comma 19 dell’articolo 33 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), ha autorizzato la proroga del Piano di impiego fino al 31 dicembre 2012 autorizzando, per il citato anno una spesa di 72,8 milioni di euro.

Ulteriori proroghe

Si segnala, inoltre, che il comma 11-ter dell’articolo 12 del decreto legge n. 16 del 2012, al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra, ha previsto la possibilità di mantenere, su richiesta della Regione Campania, per la durata di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del D.L. 195/2009, con oneri quantificati in euro 1.007.527.

Relativamente al presidio militare citato, si ricorda, che il comma 1 dell’art. 5 del D.L. 195/2009 ha autorizzato la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, disciplinandone i poteri, le modalità di impiego e la copertura degli oneri conseguenti. In precedenza l’art. 2, comma 4, del D.L. 90/2008 aveva disposto che i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione. Le successive disposizioni per l’attivazione del presidio militare sono state dettate dall’O.P.C.M. 3920/2011, così come integrata dall’O.P.C.M. 3932/2011.

Da ultimo il comma 7 dell’articolo 23 del decreto legge n. 95 del 2012 (c.d. decreto legge spending review) ha consentito di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio.