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Temi dell'attività Parlamentare

Disposizioni in materia di rappresentanza militare
Nel corso della XVI legislatura è proseguito il dibattito in materia di rappresentanza militare con particolare riferimento sia agli organismi rappresentativi del personale militare, sia al ruolo dei medesimi in sede di definizione dei provvedimenti che attengono alla specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Premessa: il dibattito parlamentare

Nel corso della XVI legislatura, la Commissione difesa del Senato ha avviato l’esame delle proposte di legge A.S.1157, Norme di principio sulla rappresentanza militare; A.S.801 Riforma della rappresentanza militare; S.161 Ordinamento della rappresentanza militare. L'iter dei progetti di legge non si è tuttavia concluso. Disposizioni in materia di rappresentanza militare sono state, altresì, esaminate dalla Commissione difesa della Camera in occasione dell'esame di atti del Governo sottoposti al parere parlamentare, ovvero in occasione dell'esame in sede consultiva di provvedimenti legislativi.

Al riguardo, si ricorda che la normativa in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare, con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati sui tre livelli distinti degli organi di base, (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR), ed un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).

La legge n. 382 del 1978 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare. Il contenuto della legge n. 382 del 1978 è stato riportato nel citato Codice (artt.1465 e ss.).

La natura rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa "la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari".

La richiamata legge n. 382 del 1978, come confluita nel codice dell’ordinamento militare, vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, di aderire ad altre associazioni sindacali (art. 1475 Codice dell’ordinamento militare). Agli organi della rappresentanza militare risulta precluso l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Alle rappresentanze dei militari appare in definitiva attribuito il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo ed ai vertici amministrativi dell'istituzione militare.

Dall'attuazione delle disposizioni della legge n. 382 del 1978 è inoltre risultato un complesso quadro normativo, che si è stratificato nel corso degli anni. A partire dalla XIII legislatura, proprio per far fronte ai problemi che sono emersi nel corso dei venti anni successivi all’approvazione della legge n. 382/1978, le Commissione Difesa della Camera e del Senato hanno avviato l’esame di diversi progetti di legge diretti a realizzare un'ampia revisione della normativa in tema di rappresentanza militare.

 

Il decreto legge n. 216 del 2011

 Con particolare riferimento al tema relativo alla composizione degli organismi della rappresentanza militare, l’articolo 8 del D.L. n. 216 del 2011 (proroga termini 2012), attraverso una novella ai commi 2 e 3 dell’articolo 1476 del d.lgs. n. 66 del 2010, ha previsto che nell’organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti.

Come precisato nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento, presso la IV Commissione difesa della Camera Seduta del 21 febbraio 2012, "l'obiettivo della modifica sembra essere quello di rendere il sistema della rappresentanza militare per i sottoufficiali più rispondente al principio della rappresentatività del personale, garantendo che nell'ambito della loro categoria sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno dei ruoli in essa ricompresi".

Inoltre, attraverso una novella al comma 3 dell’articolo 1477 del codice dell’ordinamento militare è stato stabilito che i militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare durano in carica quattro anni e possano essere rieletti nel limite complessivo di due volte.

Il DPR 26 settembre 2012, n. 191

Il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Difesa (atto del Governo n. 472, sottoposto al parere parlamentare (su questo argomento si veda il tema I Codici della difesa ), ha novellato gli articoli 933 e 934 del decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di:

  • ridurre i componenti del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) (da 63 delegati a 60).

 La variazione riguarda, nella misura di 1 delegato, l'Esercito, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.

  •  ridurre i componenti dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) (da 240 a 234).

La variazione riguarda l'Esercito (1 delegato), l'Aeronautica (2), l'Arma dei carabinieri (2) e la Guardia di finanza (1).

Principio di specificità e rappresentanza militare

 L’articolo 19 della legge 183 del 2010, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge A.C. 1441-quater, recante la delega al Governo in materia di lavori usuranti, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della specificità del lavoro svolto dagli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

La citata disposizione stabilisce, infatti, che ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. La medesima disposizione, affida, poi, al Consiglio centrale di rappresentanza militare (Cocer) il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte, in attuazione del principio di specificità, e concernenti il trattamento economico del personale militare.

Si segnala, inoltre, che in attuazione del richiamato principio di specificità, l'articolo 4, comma 3 del DL n. 185 del 2008, ha riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Come precisato dal Governo nel corso dell’esame parlamentare della disposizione Seduta dell'11 dicembre 2008, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, rappresenta la prima concreta attuazione del principio di specificità.

Da ultimo, si ricorda che alla Camera, nel corso dell'esame della proposta di legge A.C. 5569, recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare, è stato approvato l'ordine del giorno n. 9/05569/019 con il quale, rilevato che "lo stato giuridico del personale militare è caratterizzato dal riconoscimento giuridico di una condizione di specificità in relazione agli obblighi e ai doveri che contrae entrando a far parte delle Forze armate che deve garantire allo stesso personale adeguate condizioni di lavoro e di vita" si impegna il Governo, per l'insieme delle questioni che riguardano il personale, "a riconoscere agli organismi di rappresentanza del personale militare e ai sindacati del persona e civile un effettivo ruolo negoziale dando luogo, per gli aspetti di competenza degli organismi citati, a una fase di interazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 3 della legge 4 novembre 2010 n. 183, al fine di raggiungere risultati di comune soddisfazione".

 Sul principio di specificità si veda, altresì, il  tema: Funzionalita e specificita delle Forze armate

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