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Temi dell'attività Parlamentare

Misure anticorruzione
Il tema della lotta alla corruzione è stato affrontato prima attraverso l'approvazione di disegni di legge di ratifica di Convenzioni internazioni volte a contrastare questo fenomeno e poi con l'approvazione della legge n. 190/2012, volta a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

Nel corso della XVI legislatura il primo intervento del Parlamento in tema di lorra alla corruzione è stato l'approvazione della legge 116/2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite fatta a Merida nel 2003, per il cui contenuto si rinvia al relativo approfondimento.

La ratifica delle due Convenzioni di Strasburgo

La prima Convenzione, oggetto di ratifica con la legge 28 giugno 2012, n. 110, è relativa alla Convenzione penale di Strasburgo del 1999 sulla corruzione che impegna, in particolare, gli Stati a prevedere l'incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto di funzionari nazionali quanto stranieri; di corruzione attiva e passiva nel settore privato; del cosiddetto traffico di influenze; dell'autoriciclaggio. Dal provvedimento di ratifica sono state espunte le disposizioni di diretto adeguamento dell'ordinamento interno, ed è stato affidato al disegno di legge “anticorruzione” (ora all'esame del Senato) il compito di dettare le norme di adeguamento.

 La seconda ratifica riguarda la Convenzione civile sulla corruzione di Strasburgo del 1999 (ora legge 28 giugno 2012, n. 112) ed è diretta, in particolare, ad assicurare che negli Stati che la ratificano siano garantiti rimedi giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione.

La legge anticorruzione

La legge n. 190 del 2012 è stata definitivamente approvata dalla Camera il 31 ottobre 2012.

In sede di approvazione del d.d.l. anticorruzione al Senato il Governo ha posto la questione di fiducia. Ciò ha comportato la complessiva rinumerazione del provvedimento, che consta oggi di due soli articoli (in luogo dei 27 articoli approvati dalla Camera il 14 giugno scorso). In particolare, l'articolo 1, con i suoi 83 commi, contiene la disciplina sostanziale mentre l'art. 2 reca la sola clausola di invaranza finanziaria.

Il provvedimento:

a) reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella p.a.;

b) introduce nel codice penale importanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

La prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione

I principali profili di intervento del disegno di legge sono i seguenti:

  • è individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) l’Autorità nazionale anticorruzione (il ruolo è, attualmente, ricoperto dal Dipartimento della funzione pubblica);
  • sono dettate specifiche misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, compresa l’attività relativa agli appalti pubblici e al ricorso ad arbitri, e nell'attribuzione di posizioni dirigenziali oltre a misure per l’assolvimento di obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • è dettata una più stringente disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti pubblici ed è affidata al Governo la definizione di un codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
  • è delegato il Governo all’adozione di un testo unico in materia di incandidabiltà e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive per delitti non colposi. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi ma il Governo ha accolto al Senato un ordine del giorno che lo impegna ad esercitare la delega entro un mese dall'entrata in vigore della legge;
  • è prevista la tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro;
  • sono elencate le attività d’impresa particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed è istituito presso ogni prefettura l’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • è incrementato il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto con una pubblica amministrazione;
  • è previsto un obbligo di adeguamento per Regioni ed enti locali;
  • è prevista una più restrittiva disciplina del “fuori ruolo” per i magistrati e gli avvocati dello Stato. In particolare, è affermato l'obbligo del fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico per i soggetti che siano chiamati a svolgere funzioni apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici (anche internazionali) e viene delegato il Governo a disciplinare - entro 4 mesi - ulteriori ipotesi di fuori ruolo obbligatorio. E' affermata la durata massima decennale per il fuori ruolo, ma sono previste eccezioni;
  • è reso più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico che ha causato un danno all’immagine della p.a.;
  • sono dettate nuove cause ostative alle candidature negli enti locali e nuovi casi di decadenza o sospensione dalla carica;
  • sono previste misure organizzative da parte delle amministrazioni in caso di rinvio a giudizio di un dipendente per concussione per induzione.
Le modifiche al codice penale

Oltre ad uncomplessivo aumento delle pene, la legge n. 190/2012 dispone che:

  • il reato di concussione (art. 317) diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato di pubblico servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato;
  • il reato di cui all’art. 318, relativo alla cd. corruzione impropria del pubblico ufficiale (Corruzione per un atto d’ufficio), ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, viene riformulato in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'art. 319, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio;
  • è inserito nel codice l'art. 319-quater, relativo al delitto di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni);
  • è inserito nel codice il delitto di “Traffico di influenze illecite” (nuovo art. 346-bis) che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La condotta deve riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio e la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette;
  • è riformulato l'art. 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari. La fattispecie è procedibile a querela, a meno che dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza;
  • la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche è adeguata alle nuove fattispecie.