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Temi dell'attività Parlamentare

Giochi
Nella XVI legislatura il settore dei giochi è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, finalizzati da un lato a contrastare il fenomeno del gioco illegale, alla tutela dei minori e alla lotta alla ludopatia, e dall'altro a reperire maggiori entrate per la copertura degli oneri recati dalle manovre di finanza pubblica, anche attraverso l'assegnazione di nuove concessioni, alla luce di alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

Una organica revisione normativa sulla materia era contenuta all’articolo 15 del disegno di legge delega fiscale, presentato dal governo Monti (A.C. 5291), approvato dalla Camera dei deputati (articolo 4, commi 6 e 7, dell’A.S. 3519), il cui iter parlamentare non si è tuttavia concluso (A.S. 3519-A).

 A seguito dello sviluppo negli ultimi anni delle tecnologie informatiche il settore dei giochi è stato caratterizzato da una evoluzione delle modalità di gioco, che hanno generato un sempre più massiccio ricorso ai giochi on-line, determinando la necessità di una regolamentazione anche a livello di normativa comunitaria.

Per quanto riguarda invece i giochi non a distanza il legislatore, da un lato, ha dovuto ottemperare alle regole comunitarie in materia di concessioni, con conseguente apertura del mercato e delle gare a nuovi soggetti diversi da quelli che precedentemente figuravano come i principali concessionari presenti in Italia, dall’altro ha cercato di combattere l’esercizio abusivo del gioco da parte della criminalità organizzata anche attraverso la “regolarizzazione” di situazioni di fatto, quali ad esempio il gioco del poker, in modo da sottrarle al circuito illegale.

Nella lotta all’utilizzo illegale degli apparecchi da gioco il principale strumento di supporto all’Amministrazione è stato il sistema informatico di connessione in rete degli apparecchi, che permette un controllo immediato del sistema, anche ai fini del versamento del prelievo erariale unico (PREU). La Relazione del 17 novembre 2010 della Commissione parlamentare antimafia stimava che, relativamente al 2006, a fronte di 200.000 apparecchi da gioco AWP (new slot – Amusement with prizes) regolarmente collegati, vi fossero “almeno altrettanti apparecchi illegali”. Il 13 settembre 2012, il direttore generale dei monopoli di Stato, Luigi Magistro, nel corso dell’audizione informale presso la Commissione Finanze della Camera, evidenziava come il numero degli apparecchi AWP legali fosse aumentato a 350.000, cui vanno sommati anche i 45.000 apparecchi VTL (video-lottery) presenti sul mercato, facendo rilevare come la maggior parte degli apparecchi illegali fossero stati assorbiti dal circuito regolare.

 Il comparto del gioco rappresenta il 4 per cento del PIL italiano, con un giro d’affari intorno ai 90 miliardi ed entrate erariali pari al oltre 8 miliardi. Nel 2012 la raccolta è stata pari a 87,1 miliardi, determinando un incremento del 9 per cento rispetto al 2011 (79,9 miliardi). Di tale raccolta 70 miliardi sono tornati ai giocatori come vincite (Fonte AAMS). Considerando il dato relativo al 2010 (61,4 miliardi), in due anni c'è stato un aumento della raccolta del 42 per cento.

 Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso, in quanto le disposizioni di legge rinviano sempre più spesso a decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.), ora confluita nell’Agenzia delle dogane ai sensi dell’articolo 23-quater del D.L. n. 95 del 2012.

 Illustrando il contenuto delle disposizioni legislative intervenute nella XVI legislatura, si ricorda che la legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009), al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale è intervenuta sulla materia dei giochi a distanza (giochi on line), prevedendo 200 nuove concessioni novennali da assegnare secondo specifici requisiti e condizioni. In particolare, i nuovi concessionari sono tenuti a operare tramite il sistema centrale dell’AAMS, mentre il giocatore deve stipulare con il concessionario un apposito contratto di “conto di gioco”.

 Il D.L. n. 39 del 2009 è intervenuto nel settore dei giochi al fine di individuare nuove entrate per la ricostruzione delle zone terremotate dell’Abruzzo, sia mediante lotterie ad estrazione istantanea che attraverso ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale (Superenalotto). Sono inoltre previste norme volte a consentire all'AAMS ed ai concessionari una maggiore capacità di controllo del gioco legale (attraverso misure di carattere organizzativo e sanzionatorio).

 Il D.L. n. 78 del 2009 è intervenuto sulla materia agli articoli 15-bis e 15-ter, con la previsione di un piano straordinario di contrasto al gioco illegale. Il successivo articolo 21 reca norme sul rilascio di concessioni per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita. Nel D.L. n. 40 del 2010 sono state introdotte disposizioni in materia di esercizio dell'attività di gioco e di riorganizzazione e potenziamento dell'AAMS. Con la legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, commi da 64 a 82 della legge n. 220 del 2010) si è inteso rafforzare l’azione di contrasto al gioco gestito e praticato in modo illegale e a tutelare i consumatori - in particolar modo i minori di età - e, al contempo, si è intervenuti per recuperare base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale.

 Con l'articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011 sono state adottate numerose disposizioni in materia di giochi, sia sotto l’aspetto del prelievo fiscale - quali la liquidazione automatica dell’imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza (commi 1-7) o la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (commi 17 e 18) - che relativamente alle competenze di accertamento in materia di giochi pubblici (commi da 8-16) e ai requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi (commi 24-27), nonché alla conduzione di esercizi di gioco pubblico (comma 28) e l’iscrizione all’elenco degli operatori (comma 41). Sono altresì previste norme sul divieto di gioco per i minori (commi 19-23), sull'obbligo di segnalare da parte degli operatori bancari, finanziari e postali il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali (commi 29-31), nonché sulle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (commi 35 e 36) e la messa a gara di ulteriori 7.000 punti vendita di giochi in luoghi pubblici (commi 37 e 38). Viene istituito il Bingo a distanza (comma 33) e regolamentato il “poker sportivo” (ovvero i tornei non a distanza di poker: comma 34), e sono previste nuove formule di gioco per il Lotto e i giochi numerici a totalizzatore nazionale, tra cui l'introduzione, in via definitiva, del concorso speciale del gioco Enalotto (commi 39 e 40). Inoltre si stabilisce che una quota pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco venga destinata al rifinanziamento della Carta acquisti (comma 32).

 Il D.L. n. 138 del 2011 ha attribuito all'AAMS il compito di emanare con propri decreti entro il 12 ottobre 2011 disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. In attuazione di questa norma è stato emanato il decreto 12 ottobre 2011 dell'AAMS che individua le seguenti linee di intervento:

  • Lotto e 10&Lotto, con rimodulazione dell’orario di raccolta, dell’importo delle giocate, dell’incremento del payout, l’introduzione di nuove sorti e concorsi a tema in concomitanza con particolari eventi o festività di rilievo nazionale.
  • SuperEnalotto e Win for Life, con una nuova modalità di estrazione del SuperEnalotto condivisa con altri paesi europei con un’unica estrazione settimanale autonoma e distinta dalle altre e il restyiling del gioco Win for life.
  • Lotterie a consumo, con l'avvio della gara sulle lotterie a consumo effettuate con il resto della spesa nei grandi supermercati (c.d. Resto in gioco).
  • applicazione di un prelievo sulle vincite pari al 6 per cento sulla parte delle vincite eccedenti i 500 euro relative alle VLT, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (e giochi accessori, comprensivi della modalità online, come il Win for Life, e il “Si vince tutto"). Il prelievo del 6 per cento non riguarderà le seguenti categorie di gioco: scommesse ippiche e sportive, Bingo, lotterie tradizionali (Lotteria Italia) e tutti i giochi a distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti all’attuale normativa di settore.

 Il D.L. n. 16 del 2012 reca, all’articolo 10, numerose disposizioni per il potenziamento dell’accertamento in materia di giochi, nonché misure per la tracciabilità dei pagamenti. Da ultimo, il D.L. n. 158 del 2012, all’articolo 7, prevede dal 1° gennaio 2013 il divieto di pubblicità sui giochi con vincite in denaro rivolte ai giovani. Sono altresì vietate le pubblicità che incitano al gioco che non avvertono dei rischi di ludopatia. Sono previste formule obbligatorie di avvertimento sui rischi da ludopatie sulle schedine e nei luoghi in cui si gioca (newslot, VLT, scommesse), determinando sanzioni amministrative per chi viola tali obblighi e divieti, nonché l’indicazione della percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato.

      Istituzione di giochi e disciplina dei concessionari

      Un primo intervento (decreto-legge n. 149 del 2008) ha prorogato sino al 1° luglio 2009 l’affidamento della gestione del gioco dell’Enalotto all’attuale concessionario (Sisal S.p.A.), in attesa della piena operatività dell’assegnazione in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009), al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale è intervenuta sulla materia dei giochi a distanza (giochi on line): sono state previste 200 nuove concessioni novennali da assegnare secondo specifici requisiti e condizioni. In particolare, i nuovi concessionari sono tenuti a operare tramite il sistema centrale dell’AAMS, mentre il giocatore deve stipulare con il concessionario un apposito contratto di “conto di gioco”.

      Disposizioni di carattere fiscale in materia di giochi sono contenute all’articolo 12 del D.L. 39/2009 (decreto Abruzzo). Al fine di assicurare maggiori entrate da destinare alla copertura del decreto l’AAMS è stata autorizzata, tra l'altro: a indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (“Gratta e vinci”); ad adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere; a prevedere per le scommesse a quota fissa l’aliquota d’imposta unica sulle giocate pari al 20% della raccolta, nonché fissare la posta unitaria di gioco in 1 euro; a prevedere poteri di controllo più penetranti da parte dei concessionari della rete telematica e maggiori sanzioni nei confronti dei gestori di macchinette da gioco; a rideterminare le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio al fine di contrastare concorsi a premio che mascherino giochi gestiti dall’AAMS.

      Il D.L. n. 78 del 2009 all'articolo 21 ha previsto norme sul rilascio di concessioni per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita.

      Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di gioco e di riorganizzazione e potenziamento dell'AAMSsono state introdotte nel D.L. n. 40 del 2010: la raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro effettuata da parte dei soggetti concessionari è stata limitata (articolo 2, comma 2-bis) alle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione; è previsto che la licenza per l'esercizio delle scommesse sia richiesta anche per la gestione delle sale ove si installano apparecchi idonei per il gioco lecito, facenti parte della rete telematica (articolo 2, comma 2-quater); è infine differito il termine per l’avvio delle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito (articolo 2, comma 2-sexies).

      Con l'articolo 24  del D.L. n. 98 del 2011 sono state adottate numerose disposizioni in materia di giochi, sia sotto l’aspetto del prelievo fiscale - quali la liquidazione automatica dell’imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza (commi 1-7) o la determinazione forfetaria del prelievo erariale unico (commi 17 e 18) - che relativamente alle competenze di accertamento in materia di giochi pubblici (commi da 8-16) e ai requisiti sia per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi (commi 24-27), nonché alla conduzione di esercizi di gioco pubblico (comma 28) e l’iscrizione all’elenco degli operatori (comma 41). Sono altresì previste norme sulle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (commi 35 e 36) e la messa a gara di ulteriori 7.000 punti vendita di giochi in luoghi pubblici (commi 37 e 38). Viene istituito il Bingo a distanza (comma 33) e regolamentato il “poker sportivo” (ovvero i tornei non a distanza di poker: comma 34), e sono previste nuove formule di gioco per il Lotto e i giochi numerici a totalizzatore nazionale, tra cui l'introduzione, in via definitiva, del concorso speciale del gioco Enalotto (commi 39 e 40).

       Il D.L. n. 138 del 2011 ha attribuito all'AAMS il compito di emanare disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. In attuazione di questa norma il decreto 12 ottobre 2011 dell'AAMS ha individuato le seguenti linee di intervento:

      • Lotto e 10&Lotto: rimodulazione dell’orario di raccolta, dell’importo delle giocate, dell’incremento del payout; introduzione di nuove sorti e concorsi a tema in concomitanza con particolari eventi o festività di rilievo nazionale.
      • SuperEnalotto e Win for Life: nuova modalità di estrazione del SuperEnalotto condivisa con altri paesi europei con un’unica estrazione settimanale autonoma e distinta dalle altre e restyiling del gioco Win for life.
      • Lotterie a consumo: avvio della gara sulle lotterie a consumo effettuate con il resto della spesa nei grandi supermercati (c.d. Resto in gioco).

      Si segnala che la Commissione VI Finanze, il 21 dicembre 2011, ha approvato la risoluzione 7-00731 Bernardo sugli interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi. La risoluzione invita il Governo a procedere sotto diversi profili, agevolando in primo luogo il dialogo tra l'AAMS ed i soggetti imprenditoriali operanti nel settore. Per quanto concerne l'aumento del PREU sul settore dei giochi, si invita il Governo a valutarne le possibile ricadute sia per scongiurare che un inasprimento del regime tributario possa indurre un ampliamento del gioco illegale, sia al fine di evitare l'insorgere di contenziosi tra l'amministrazione e gli operatori del settore, determinati da una sostanziale delegificazione che, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tributari, potrebbe risultare problematica. Con specifico riferimento ai profili tributari, la risoluzione invita il Governo a verificare la possibilità di eliminare la diversificazione nel regime di prelievo dei giochi on-line rispetto ai giochi cosiddetti «fisici». In parallelo, è considerato sia sotto l'aspetto degli interessi erariali, sia sotto quello della rilevanza economica e sociale, il settore dei tabacchi lavorati, che a sua volta presenta profili di peculiare delicatezza per ciò che concerne l'elevato livello del prelievo, il particolare assetto concorrenziale del mercato, la notevole articolazione della rete distributiva e la presenza di specifici profili pubblicistici di tutela della salute. Il 10 novembre 2011 la Commissione Finanze ha approvato il documento finale sul Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno.

       Il D.L. n. 16 del 2012 ha previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari. Il controllo della documentazione antimafia è stato esteso anche ai familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie; mentre è preclusa la partecipazione alle gare nel settore dei giochi anche nel caso in cui i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti. Inoltre è stata finanziata, con un fondo di 100 mila euro, l'attività di controllo attraverso operazioni di gioco. Sono previsti, infine, interventi volti a razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica.

        Il prelievo erariale unico (PREU) e la tassa sulle vincite

        L’articolo 39 del D.L. n. 269 del 2003, al comma 13 ha stabilito che agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (R.D. n. 773/1931) collegati in rete, vale a dire videolottery VLT e newslot - AWP, si applichi un prelievo erariale unico fissato (originariamente) in misura del 13,5% delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta. Successivamente l’articolo 30-bis del D.L. n. 185 del 2008 ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico sia determinato applicando, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, determinate aliquote per scaglioni riferiti alla raccolta delle somme giocate, varianti dal 12,6% all’8%:

        Con il decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011, sono stati individuati gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste. L’articolo 5 del decreto direttoriale dispone la variazione della misura del prelievo erariale unico (PREU). In particolare la misura del prelievo sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. videolottery VLT), è variata, ai sensi del comma 1, come segue:

        • a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4% sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6% sulla parte della vincita eccedente i 500 euro;
        • a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate, come da ultimo fissato dal comma 479 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è del 5 per cento.

        La misura del PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del R.D. n. 773 del 1931 (c.d. newslot - AWP), viene variata, ai sensi del comma 2, come segue:

        • a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80% sull'ammontare delle somme giocate;
        • a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 74% e, per gli anni 2013 e 2014, si applica un prelievo del 12,70% sull'ammontare delle somme giocate;
        • a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 13% delle somme giocate.

        L'applicazione del prelievo del 6% sulla parte delle vincite eccedenti i 500 euro riguarda Videolottery, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (e giochi accessori, comprensivi della modalità online, come il Win for Life, e il “Si vince tutto"). Il prelievo del 6% non riguarderà le seguenti categorie di gioco: Scommesse ippiche e sportive, Bingo, Lotterie tradizionali (Lotteria Italia) e tutti i giochi a distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti all’attuale normativa di settore.

          Contrasto al gioco illegale, tutela dei minori e ludopatia

          Con la legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, commi da 64 a 82 della legge n. 220 del 2010) si è inteso rafforzare l’azione di contrasto al gioco gestito e praticato in modo illegale e a tutelare i consumatori - in particolar modo i minori di età - e, al contempo, si è intervenuti per recuperare base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale. Si ricordano in particolare i seguenti interventi:

          • l'inasprimento del trattamento sanzionatorio in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;
          • la fissazione di specifiche regole per determinare della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, tenendo conto della dell'accertamento relativo alla predetta imposta unica;
          • regolazione dei rapporti tra le autorità preposte all’attività ispettiva e di vigilanza in materia tributaria e gli organi di polizia giudiziaria;
          • l'introduzione del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18, a pena di sanzioni amministrative interdittive e pecuniarie a carico del titolare dell'esercizio commerciale o del punto di offerta del gioco;
          • l'introduzione e la disciplina, con decreto direttoriale dell'A.A.M.S., di nuove tipologie di giochi e l'avvio delle relative procedure di affidamento in concessione;
          • l’aggiornamento dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessione per l’esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici; attribuzione all'AAMS di poteri in materia di controllo, indirizzo, segnalazione alle autorità competenti e sanzioni in merito allo svolgimento dell’attività da parte dei concessionari dei giochi, anche tramite soggetti qualificati nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
          • un programma straordinario di almeno 30.000 controlli nel 2011 da parte dell’A.A.M.S., con l'ausilio della SIAE e della Guardia di finanza.

          Con l’articolo 24 del D.L. n. 98 del 2011 il legislatore, oltre a ribadire il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha inasprito le sanzioni a carico del titolare dell'esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori.

          Da ultimo, il D.L. n. 158 del 2012 (c.d. decreto Salute) prevede il divieto di ingressoai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree in cui sono installati apparecchi VLT e nelle sale scommesse. Si prevede un piano annuale di controlli, predisposto da AAMS, d’intesa con la SIAE, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza di almeno cinquemila verifiche specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi commerciali in cui sono presenti apparecchi di gioco AWP o attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di scuole, ospedali e luoghi di culto. Inoltre si prescrive una una progressiva ricollocazione degli apparecchi di gioco a moneta (AWP), territorialmente prossimi scuole, ospedali e luoghi di culto, relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          L'articolo 7 del D.L. n. 158 del 2012 dispone che dal 1° gennaio 2013 al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, sono vietati i messaggi pubblicitari digiochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono peraltro vietati i messaggi pubblicitari digiochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. In caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la sanzioneamministrativa da 100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione. Si prevede, inoltre, l’obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi newslot e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

            L'articolo 5 del D.L. n. 158 del 2012 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alla ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro.

            Si segnala infine che il 5 ottobre 2011 l'Aula del Senato aveva approvato all'unanimità una risoluzione con cui si erano condivise due relazioni (Doc. XXIII n. 3 e n. 8) presentate dalla Commissione antimafia sui fenomeni di riciclaggio e di infiltrazioni mafiose nel gioco lecito ed illecito, sollecitando, con l'accordo del Governo, la possibilità di interventi normativi per consentire di mettere sotto controllo il settore del gioco d'azzardo. Nelle relazioni, approvate dalla Commissione antimafia, erano inseriti tre proposte di intervento legislativo, rispettivamente, in materia di concessioni e licenze per giochi e scommesse, in materia di gioco d'azzardo e antiriciclaggio ed in tema di pubblicità ingannevole.