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Temi dell'attività Parlamentare

Giornalisti
Il 4 dicembre 2012 la VII Commissione della Camera ha approvato in via definitiva un progetto di legge volto a promuovere l'equo compenso per i c.d. free lance (L. 233/2012). Inoltre, con il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Servizi nel mercato interno è stata adeguata la disciplina della professione alla normativa comunitaria. In precedenza erano state adottate disposizioni volte a favorire, in determinate condizioni, il prepensionamento dei giornalisti. Non si è, invece, concluso l'esame di un progetto di legge di modifica dell'ordinamento della professione di giornalista.

All’Ordine dei giornalisti, istituito con la legge n. 69 del 1963, appartengono:

  • giornalisti professionisti, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista;
  • pubblicisti, che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell’albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione, da un Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio nazionale dell'Ordine ha sede presso il Ministero della giustizia.

Equo compenso per i c.d. free lance

La L. 233/2012 ha introdotto norme volte a promuovere l'equo compenso per i giornalisti iscritti all'albo titolari di un rapporto di lavoro non subordinato (c.d. free lance). In particolare, ha previsto l'istituzione di una Commissione che definisca il compenso equo e rediga un elenco dei soggetti che garantiscono il rispetto dello stesso. Dal 1° gennaio 2013, la mancata iscrizione nell'elenco per un periodo superiore a 6 mesi comporta la decandenza dall'accesso ai contributi in favore dell'editoria, fino alla successiva iscrizione.

L'attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai Servizi nel mercato interno

L'art. 54 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (GU 23 aprile 2010), (schema di decreto legislativo n. 171), di attuazione della Direttiva 2006/123/CE (vedi L'attuazione della direttiva servizi), relativa ai Servizi nel mercato interno, ha apportato modifiche alla L. n. 69 del 1963.

In particolare, il provvedimento ha previsto che:

  • ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, i cittadini membri dell'UE sono equiparati ai cittadini italiani;
  • ai fini dell'iscrizione all'albo, la residenza è equiparata al domicilio professionale;
  • il decreto ministeriale di riconoscimento (emanato ai sensi della normativa di recepimento della Direttiva Qualifiche) costituisce titolo abilitante;
  • con riferimento alla domanda di iscrizione all'albo, vale il principio del silenzio assenso.
Prepensionamento dei giornalisti

Anche al fine di sostenere il settore dell'editoria, è stata estesa ai giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici la facoltà di optare per il pensionamento anticipato, già prevista per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti di aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (art. 41-bis del D.L. 207/2008, commi da 5 a 7).

Per il sostegno dell’onere derivante dal richiamato prepensionamento, sono stati stanziati complessivamente 20 milioni di euro.

Le modalità di accesso al prepensionamento sono state definite - in attuazione dell'art. 7-ter, comma 17, del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009 - dal DM 24 luglio 2009 (GU 24 agosto 2009).

Il provvedimento di modifica dell'ordinamento della professione di giornalista

Il 2 agosto 2011 la VII Commissione della Camera aveva approvato in sede legislativa un nuovo testo della proposta di legge A.C. 2393, che modificava taluni aspetti della L. n. 69 del 1963, relativi, in particolare, alle modalità di accesso alla professione di giornalista e al Consiglio nazionale dell'Ordine. Al Senato il provvedimento è stato assegnato alla I Commissione (A.S. 2885), che non ne ha avviato l'esame.

Iscrizioni e prove

Il testo prevedeva che, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, i soggetti che hanno almeno la laurea non devono sostenere l'esame di cultura generale. Introduceva, invece, lo stesso esame per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, disponendo che esso è diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio dell'attività pubblicistica, nonchè la conoscenza dei principi di deontologia professionale. Inoltre, disponeva che i soggetti che intendono iscriversi nell’elenco dei professionisti possono presentare, in ciascun anno solare, solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale.

Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

Con riferimento al Consiglio nazionale dell’Ordine, il testo affidava il compito di disciplinarne la composizione e definirne le modalità di elezione ad un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilendo che i componenti fossero al massimo 90, con un rapporto di 2 a 1 fra professionisti e pubblicisti.

Una disposizione di natura procedurale modificava la modalità di convocazione del Consiglio.