- Ambiente, territorio e protezione civile
- Contratti pubblici, infrastrutture, edilizia e politiche abitative
Il governo del territorio, che secondo la Corte costituzionale include l'urbanistica e l'edilizia, è materia assegnata dall'art. 117 della Costituzione alla competenza concorrente di Stato e regioni. Ciò significa che in tale ambito le leggi regionali devono osservare i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale. Numerose, infatti, sono le leggi regionali che hanno disciplinato la materia, anche introducendo innovazioni e sperimentazioni diverse da territorio a territorio.
Nella XVI legislatura, il Parlamento ha discusso dell’opportunità di adottare una legge quadro sull'urbanistica volta a definire i principi fondamentali in materia di governo del territorio, nel rispetto delle competenze regionali.
In occasione dell’esame di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 329 e abb.), infatti, la Commissione ambiente della Camera ha svolto un’approfondita attività istruttoria attraverso lo svolgimento di due cicli di audizioni informali dai quali, per un verso, è emersa la necessità di chiarire il quadro delle competenze e delle responsabilità di Stato, regioni ed enti locali, e una preferenza per gli atti negoziali rispetto agli atti autoritativi previsti nel campo della pianificazione urbanistica.
Il dibattito parlamentare si è concentrato, inoltre, sull’opportunità di definire un nuovo modello di pianificazione urbanistica più flessibile, anche distinguendo con chiarezza un piano strutturale da un piano operativo, e privilegiare l’utilizzo di strumenti perequativi e compensativi, eventualmente collegati a un sistema premiale, al fine di perseguire l’equa ripartizione dei diritti edificatori previsti dalla pianificazione urbanistica e un più agevole trasferimento dei medesimi diritti.
Si è altresì discusso della necessità del recupero dei territori con l'obiettivo di promuovere in essi il risanamento del patrimonio naturale, artistico e architettonico e di rimuovere gli squilibri economici e sociali; in tal senso, la discussione delle due proposte di legge, rispettivamente, sulla riqualificazione dei centri storici (A.S. 2862 approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 28 luglio 2011) e sul sostegno dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) e dei comuni compresi nelle aree protette (A.S. 2671 approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 5 aprile 2011).
Il D.L. 78/2010, all'art. 14, comma 16, lett. f), ha introdotto un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari generate da modifiche dello strumento urbanistico, sanando di fatto la norma del Piano regolatore di Roma bocciata dalle sentenze del Tar Lazio n. 1524/2010 e n. 2383/2010. La successiva lettera h) ha destinato i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione (ossia i corrispettivi dovuti per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie) anche per le spese di manutenzione ordinaria, nonché l'utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
Nel corso della legislatura sono state approvate alcune disposizioni volte a modificare le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici nell'ambito del Piano casa, della riqualificazione delle aree urbane degradate, della realizzazione urgente di istituti penitenziari. Alcune disposizioni sono state previste in proposte di legge di iniziativa parlamentare il cui iter non si è concluso nel corso della legislatura; a titolo di esempio, si citano le proposte di legge per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi.
Per quanto riguarda gli edifici penitenziari, l’art. 17-ter del D.L. 195/2009 ha previsto, nell’ambito di alcune misure per l’attuazionedi un piano straordinario per la realizzazione urgente di istituti penitenziari, cd. Piano carceri, l’introduzione di un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree. Successivamente l’art. 27, commi da 9 a 17, del D.L. n. 201/2011 ha introdotto ulteriori misure per contrastare l’emergenza legata al sovraffollamento degli istituti penitenziari, tra esse: la possibilità di affidare a società partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di centrale di committenza, il compito di provvedere alla stima dei costi e alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie privilegiando le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente (comma 11); gli immobili realizzati con tali procedure sono quindi oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione.
Con riguardo invece al Piano casa e agli interventi per la riqualificazione delle aree urbane degradate, si rinvia alla scheda di approfondimento I "piani casa" e i "piani città". L’art. 5, commi 11 e 13, del D.L. 70/2011 ha, infatti, introdotto, nell'ambito degli interventi per la riqualificazione di aree urbane degradate, anche disposizioni transitorie nelle more dell’emanazione delle leggi regionali volte, per un verso, a prevedere il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici anche per il mutamento delle destinazioni d'uso e, per l’altro, all’approvazione dei piani attuativi urbanistici dalla Giunta comunale anziché dal Consiglio.
L'articolo 5 del D.L. 70/2011 ha, inoltre, dettato disposizioni volte a:
Da ultimo, si segnala che l’art. 45, comma 1, del D.L. 201/2011 ha previsto, nell’ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti comunque denominati (ad esempio piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata; piani di zona; piani di lottizzazione; piani per l'edilizia economica e popolare; piani di recupero di iniziativa pubblica o privata), nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo della quota di contributo dovuta dal titolare del permesso di costruire (opere di urbanizzazione a scomputo), contributo che è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. In tal caso, pertanto, il titolare del permesso di costruire realizza direttamente le opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato), qualora esse siano di valore inferiore alla soglia europea (si tratta degli importi al raggiungimento dei quali si applicano le procedure di affidamento disciplinate dalla normativa europea degli appalti pubblici) e funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio; non si applicano pertanto le procedure di gara previste del Codice dei contratti pubblici.
Il DPR 139/2010 ha previsto un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico.
La previsione di modifiche e integrazioni alla predetta disciplina, allo scopo di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità e introdurre ulteriori semplificazioni procedimentali, è contenuta nell’articolo 44 del D.L 5/2012 attraverso l’emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 400/1988.
Il D.L. 70/2011, all'art. 4, comma 16, lett. e), ha introdotto il silenzio assenso per il parere obbligatorio non vincolante del Soprintendente nei casi in cui i comuni abbiano recepito, nei loro strumenti urbanistici, le prescrizioni del piano paesaggistico regionale ed il Ministero abbia valutato positivamente tale adeguamento.
L'articolo 34 del D.L. 98/2011 ha introdotto nel D.P.R. 327/2001 (T.U. espropri) l'art. 42-bis, che disciplina l'acquisizione al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione di beni immobili utilizzati dalla stessa pubblica amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la medesima pubblica amministrazione a stabilire l’indennizzo sia per il pregiudizio patrimoniale sia per quello non patrimoniale sulla base di quanto previsto dalla norma.
La norma dispone il pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, pena la perdita della proprietà dell’area da parte della pubblica amministrazione.
La nuova disciplina ha colmato di fatto un vuoto normativo determinatosi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010, che aveva dichiarato illegittima la procedura della cosiddetta “acquisizione sanante” prevista nell’art. 43 del T.U. espropri, che è stata pertanto abrogata.
La legge 10/2013, approvata dopo un iter parlamentare di circa diciotto mesi, ha introdotto disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l’istituzione della Giornata nazionale degli alberi; l’aggiornamento della legge 113/1992 sull’obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO2 tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani; la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e norme volte alla tutela degli alberi monumentali.
Si prevede, infine, la destinazione delle maggiori entrate, derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal TU dell’edilizia (DPR n. 380/2001), alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50% del totale annuo (art. 4, comma 3).