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Temi dell'attività Parlamentare

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione
Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato istituito dal decreto legislativo n. 88 del 2011, che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quale sono iscritte le risorse nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici.

Va preliminarmente rammentato che le politiche di coesione si attuano sia attraverso l’utilizzo delle risorse previste nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), con la corrispettiva quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (l’articolo 5 della legge n. 183 del 1987), sia attraverso il ricorso a risorse aggiuntive iscritte nel Fondo per le aree sottoutilizzate, FAS. Tale Fondo era stato istituito dall’ articolo 61 della legge n. 289/2002, in cui si disponeva che a decorrere dal 2003 le risorse nazionali destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese fossero concentrate in tale nuovo Fondo: le risorse in questione hanno natura aggiuntiva, vale a dire sono da sommarsi a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento. Con uno dei decreti legislativi attuativi della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale (D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88), relativo alla rimozione degli squilibri economico-sociali, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Le risorse che all’inizio della XVI legislatura risultavano stanziate per gli interventi del FAS nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 (oltre 64 miliardi di euro sino all’anno 2015, cui si affiancavano originariamente, per l'attuazione della politica di coesione, 28,7 miliardi di fondi comunitari e 31,6 miliardi di cofinanziamento nazionale) sono state utilizzate anche per finalità più specifiche, vale a dire sia a copertura delle diverse manovre di finanza pubblica, sia a copertura di oneri recati da numerosi provvedimenti legislativi intervenuti, alcuni dei quali, tuttavia, non strettamente correlati agli interventi nelle aree sottoutilizzate.

Ne consegue che, per comprendere l’andamento nella gestione delle risorse del FAS è necessario analizzare da un lato l’attività di assegnazione delle disponibilità nell’ambito dell’attività programmatoria del CIPE, dall’altro la determinazione delle disponibilità di bilancio in conseguenza delle scelte del legislatore (Governo e Parlamento) nella determinazione delle manovre correttive di finanza pubblica e delle annuali sessioni di bilancio.

In un successivo momento con decreti ministeriali di variazione la Ragioneria generale dello Stato (RGS) trasferisce le disponibilità del FAS ai pertinenti capitoli delle Amministrazioni competenti per la gestione in base alle deliberazione del CIPE di assegnazione delle risorse del Fondo.

La programmazione delle risorse

A seguito della destinazione di parte delle risorse ad altre finalità di spesa, come prima detto, il CIPE ha dovuto più volte provvedere ad una diversa programmazione delle assegnazioni delle risorse (link a approfondimento “la programmazione 2007-2013 delle risorse FAS). Dopo una prima assegnazione delle risorse effettuata con la delibera n. 166 del 2007, a seguito di una riduzione delle risorse FAS per 8 miliardi determinata dalla manovra disposta con il D.L. n. 112 del 2008 e di una riduzione delle stesse a copertura di oneri recati da numerosi provvedimenti per circa 5 miliardi (di cui 2,3 miliardi ascrivibili a disposizioni intervenute nella fine della XV legislatura), il CIPE, con la delibera n. 112 del 2008, ha risposto la riduzione di 12,9 miliardi di risorse, imputandone 2,4 miliardi alle risorse FAS del precedente ciclo di programmazione 2000-2006 e 10,5 miliardi al ciclo 2007-2013. Con la successiva delibera n. 1 del 2009, il CIPE, conteggiando anche alcuni recuperi di risorse, ha definito il quadro delle risorse disponibili al marzo 2009 (52,4 miliardi), che con ulteriori delibere in pari data sono state così assegnate:

  • 27 miliardi alle Amministrazioni regionali, per la realizzazione dei Programmi di interesse strategico regionale, nella quota di 21,8 miliardi al Mezzogiorno e 5,2 miliardi al Centro-Nord, sulla base della percentuale di riparto tra Mezzogiorno e Centro-Nord dell’85% e 15%;
  • 25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali. Tale quota è stata successivamente ripartita dal CIPE tra tre fondi settoriali, nel rispetto del criterio di ripartizione dell’85% delle risorse al Mezzogiorno e del 15% Centro-Nord, nei seguenti importi:
  • Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;
  • Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;
  • Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: 4 miliardi.

I tre fondi in questione sono stati istituiti all’interno del FAS dal decreto-legge n.185 del 2008: il Fondo per le infrastrutture presso il Ministero dello sviluppo economico, le cui risorse sono ripartite dal CIPE con apposita delibera ed assegnate alle amministrazioni competenti; il Fondo strategico a sostegno dell’economia reale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; il Fondo sociale per l’occupazione e formazione, gestito autonomamente dal Ministro del lavoro;. Nel Fondo per le aree sottoutilizzate permangono le risorse relative agli interventi di competenza delle amministrazioni regionali. La ripartizione di tali risorse tra le regioni è effettuata con apposita delibera CIPE.

 Infine con la delibera n. 1 del 2011 il CIPE ha provveduto alla ripartizione della riduzione del 10 per cento delle risorse FAS disposta dal D.L. n. 78 del 2010 (5 miliardi, di cui 3 miliardi a carico delle risorse destinate alle Regioni e 2 miliardi alle amministrazioni centrali), mentre con la delibera n. 6 del 2012 ha imputato le riduzioni di spesa disposte dalla tabella E della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) per complessivi 9,5 miliardi, oltre a reintegrare parzialmente alcune di tali riduzioni.

Le disponibilità in bilancio

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), all’articolo 2, comma 537, ha rimodulato, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), pari a 64,4 miliardi di euro, che erano state stanziate dall’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006). In particolare, gli importi annuali sono stati fissati in 1.100 milioni per il 2008, 4.400 milioni per il 2009, 9.166 milioni per il 2010, 9.500 milioni per il 2011, 11.000 milioni per il 2012, 11.000 milioni per il 2013, 9.400 milioni per il 2014 e 8.713 milioni per il 2015.

I 64,4 miliardi di risorse aggiuntive autorizzati dalla legge finanziaria 2007 si sommavano ai 17,1 miliardi di disponibilità del Fondo autorizzate dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2008 e successivi, ed ancora iscritte nel bilancio pluriennale.

Conteggiando anche gli effetti delle disposizioni dell’articolato della legge finanziaria 2008 – non considerati nella tabella F - che hanno determinato riduzioni del FAS per circa 2 miliardi, le disponibilità per il periodo 2008-2015 ammontavano complessivamente a circa 80 miliardi.

 Nel periodo considerato le disponibilità del FAS, ora FSC, sono state spesso utilizzate sia a copertura delle diverse manovre di finanza pubblica, sia a copertura di oneri recati da numerosi provvedimenti legislativi intervenuti, alcuni dei quali, come detto, non strettamente correlati agli interventi nelle aree sottoutilizzate. Le riduzioni del Fondo intervenute negli anni dal 2008 al 2012, relativamente alle risorse per gli esercizi finanziari 2008-2013, ammontano a 31,8 miliardi, a fronte di un rifinanziamento di 2,8 miliardi disposto per l’annualità 2015 dall’articolo 33, comma 3, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011).

Tra le riduzioni del FAS utilizzate a copertura delle manovre di bilancio si ricordano l’articolo 60, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 (- 8 miliardi), l’articolo 2 del D.L. n. 78 del 2010 (- 5 miliardi), la tabella E della legge di stabilità 2012 (- 9,5 miliardi) e l’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012 (- 3 miliardi).

Le leggi finanziarie, prima, e di stabilità, poi, hanno inoltre disposto rimodulazioni, che qui non si dettagliano, delle autorizzazioni pluriennali di spesa, anticipando o posticipando le risorse.

 Alla luce di tali variazioni, la legge di bilancio per il 2013-2015 (legge n. 229/2012) espone le risorse del Fondo sviluppo e coesione pari a 8 miliardi per il 2013, a 5,8 miliardi per il 2014 e a 8,5 miliardi per il 2015.