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Temi dell'attività Parlamentare

Aiuti di Stato a finalità regionale
L'Unione europea ha avviato nel 2012 la revisione organica della disciplina degli aiuti di Stato.

In particolare, nel quadro della strategia relativa alla modernizzazione del quadro normativo dell'UE in materia di aiuti di Stato, avviata con la comunicazione (COM(2012)209) dell’8 maggio 2012, la Commissione europea ha presentato il 14 gennaio 2013 un documento di consultazione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Il documento – che è formulato quale bozza di nuovi orientamenti in materia - invita le parti interessate ad esprimersi, entro l’11 marzo.

Nella comunicazione del maggio 2012 si sosteneva la necessità di completare il processo di modernizzazione entro la fine del 2013, considerato che proprio in quella data giungeranno a scadenza una serie di orientamenti in materia di aiuti di Stato,tra cui proprio quelli relativo agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale.  Inoltre, sempre nel 2013, saranno oggetto di revisione e di ridefinizione altri rilevanti strumenti UE di programmazione economica e finanziaria, che presentano importanti correlazioni con la disciplina in materia di aiuti di Stato, quali l’approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale (inserisci link al tema web) per il periodo 2014-2020, e l’approvazione delle nuove norme in materia di fondi strutturali sempre per il periodo 2014-2020.

Il progetto di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è il primo ad essere stato presentato in attuazione della comunicazione sopra richiamata.

Raccordo con il regolamento generale di esenzione per categoria

Il progetto di nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale contiene criteri per valutare la compatibilità delle seguenti tipologie di misure:

  • i regimi di aiuti agli investimenti a finalità regionale destinati a settori specifici di attività economica;
  • gli aiuti individuali (compresi gli aiuti ad hoc) oltre la soglia di notifica: tra 15 milioni di euro e 37,5 milioni di euro, a seconda della regione;
  • gli aiuti agli investimenti potenzialmente legati alla chiusura di un'attività analoga o identica all'interno del SEE;
  • alcuni regimi di aiuti di funzionamento a finalità regionale, ovvero:

i) gli aiuti volti a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle PMI nelle "zone a" (ovvero, le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media UE-27, nonché le regioni ultraperiferiche);

ii) gli aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi (diversi dai costi di trasporto) delle regioni ultraperiferiche;

iii) gli aiuti destinati a prevenire o a ridurre lo spopolamento delle zone a bassissima densità demografica.

La Commissione precisa che alcune delle tipologie di aiuto che attualmente ricadono nell’ambito di applicazione degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale beneficeranno, in presenza di determinati requisiti, di apposite esenzioni nell’ambito del regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento (CE) n. 800/2008), anch’esso oggetto di revisione:

  • gli aiuti ad hoc al di sotto di un certa soglia: la Commissione intende eliminare la distinzione vigente tra aiuti individuali (concessi nell'ambito di un regime specifico), esentati dall’obbligo di notifica, e aiuti ad hoc (aiuti individuali concessi al di fuori di un regime) che devono essere invece notificati;
  • aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, che verrebbero coperti dal regolamento generale di esenzione per categoria, consolidando e semplificando le norme vigenti;
  • alcuni tipi di aiuti al funzionamento per le regioni ultraperiferiche e le zone scarsamente popolate: alla luce della prassi ormai consolidata e onde evitare inutili oneri amministrativi per questo tipo di misure, la Commissione propone di esentare dall'obbligo di notifica i seguenti regimi di aiuti al funzionamento:

-     i regimi di aiuti al funzionamento finalizzati a compensare i costi aggiuntivi (diversi dai costi di trasporto) dello svolgimento di un'attività economica in una regione ultraperiferica, a condizione che, per ciascun beneficiario, l'importo annuo dell'aiuto non superi il 10% dei ricavi annui delle vendite o, se inferiore, il 10% del fatturato netto annuo registrato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

-     i regimi di aiuti al funzionamento finalizzati a compensare i costi aggiuntivi di trasporto delle merci in una regione ultraperiferica o scarsamente popolata.

Principi comuni e norme sulla compatibilità

Il progetto di orientamenti opera una parziale revisione criteri da soddisfare affinché la misura possa essere considerata compatibile con il mercato interno,. A tal fine di prospettano i seguenti:

  • contributo a un obiettivo ben definito di interesse comune;
  • mancato conseguimento dell'obiettivo di equità sul mercato;
  • adeguatezza della misura d'aiuto;
  • effetto incentivante dell'aiuto;
  • aiuto limitato al minimo;
  • limitazione di effetti negativi indebiti;
  • trasparenza della procedura di assegnazione degli aiuti.

Se uno qualsiasi di questi criteri non è soddisfatto, ad esempio, se risulta evidente che l'investimento sarebbe stato comunque realizzato nello stesso luogo senza l'aiuto (assenza di effetto di incentivazione), o che una misura di aiuto ha un nesso causale diretto con la chiusura di un'attività simile in un'altra regione (presenza di un effetto negativo indebito), la misura di aiuto in questione non è considerata compatibile con il mercato interno. Invece, nei casi in cui tutti i criteri siano soddisfatti, la Commissione procederà a soppesare gli effetti negativi e positivi della misura in termini di contributo allo sviluppo della regione rispetto alle potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi che potrebbe causare.

Aiuti a favore delle grandi imprese

La Commissione propone di limitare la possibilità di concedere aiuti agli investimenti a grandi impresenelle "zone a": tale scelta si giustifica con la constatazione che le grandi imprese hanno maggiori possibilità di realizzare un investimento anche senza sostegno finanziario, facendo dunque risultare l'aiuto concesso a loro favore  inefficiente e costoso, con conseguenti importanti effetti distorsivi sul mercato interno.

Al riguardo la Commissione osserva che:

  • gli aiuti a finalità regionale possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo di equità senza causare una significativa distorsione del mercato interno solo se modificano il comportamento del beneficiario determinando l'ubicazione dell'investimento o la decisione di investire nelle regioni assistite indicate nella carta degli aiuti a finalità regionale;
  • le grandi imprese hanno in genere maggior potere contrattuale nei confronti delle autorità pubbliche, in quanto sono relativamente più importanti per la regione delle singole PMI. Ciò significa che il rapporto costi-benefici del sostegno finanziario a favore delle grandi imprese, misurato ad esempio in termini di costo per posto di lavoro creato, può esserne influenzato negativamente.
Attività parlamentare

La comunicazione relativa alla modernizzazione del quadro normativo dell'UE in materia di aiuti di Stato (COM(2012)209) è stata esaminata dalla Commissione Attività produttive, la quale il 28 novembre 2012 ha approvato un documento finale nel quale si esprime una valutazione complessivamente positiva sulla comunicazione, con particolare riferimento all’intenzione di:

  • privilegiare, nella destinazione delle scarse risorse a disposizione, gli utilizzi in grado di fronteggiare effettive carenze del mercato e di favorire la crescita, attraverso un'accurata analisi costi/benefici degli incentivi erogabili;
  • pervenire ad una più puntuale definizione di aiuti di Stato attraverso una sistematica e complessiva ricognizione delle tipologie di intervento da considerare tali;
  • responsabilizzare maggiormente gli Stati membri nella verifica ex ante della compatibilità degli aiuti erogati, purché di minore importo, anche richiamandosi alprecedente costituito dalla disciplina antitrust per cui si è attribuito alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza la valutazione ex ante della conformità dei regimi di aiuti con il diritto dell'Unione europea. In tal caso l'intervento della Commissione europea dovrebbe essere circoscritto agli aiuti più consistenti, suscettibili di alterare la concorrenza e di incidere in misura significativa sulle grandezze macroeconomiche;
  • semplificare e razionalizzare la normativa europea vigente in materia, in modo da assicurare, anche attraverso una riduzione dei tempi previsti per l'istruttoria da parte delle istituzioni europee, maggiore certezza alle imprese interessate circa la possibilità o meno di fruire di specifici incentivi.