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Temi dell'attività Parlamentare

Assunzioni obbligatorie
In materia di assunzioni obbligatorie il Parlamento è intervenuto dapprima con misure a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari e, successivamente, con una legge di interpretazione autentica volta a risolvere i problemi emersi con riferimento alle quote di riserva per i disabili. Infine, con la legge di riforma del mercato del lavoro si è ampliata la base di computo aziendale, inserendovi categorie di lavoratori in precedenza escluse.
Vittime del terrorismo, del dovere e loro familiari

La L. 25/2011 (di interpretazione autentica) si è resa necessaria al fine di chiarire il quadro normativo venuto a determinarsi a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 102/2010 e degli effetti che esso ha prodotto, nella concreta prassi amministrativa, in materia di assunzioni obbligatorie.

Al fine di meglio chiarire la complessa vicenda normativa, si ricorda in primo luogo che  l’articolo 1, comma 2, della L. 407/1998, ha previsto il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei familiari (coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti) dei soggetti deceduti. Tale obbligo è stato successivamente specificato dall’articolo 18, comma 2, della L. 68/1999, con cui è stata prevista (peraltro in attesa di una disciplina organica della materia), limitatamente alle aziende (pubbliche e private) con più di 50 dipendenti, una quota di riserva pari all’1% dei lavoratori impiegati (e ad un'unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti). Su tale disposizione è intervenuto, quindi, l’articolo 5, comma 7, del D.L. 102/2010, che ha stabilito la non applicazione della quota di riserva per le assunzioni di tali categorie di lavoratori.

Per effetto di tale disposizione, interpretata in via amministrativa nel senso di consentire le assunzioni anche oltre la prevista quota di riserva dell’1%, tali categorie di lavoratori hanno cominciato ad essere assunte a valere anche sulla quota di riserva prevista a favore dei lavoratori disabili dall’articolo 3 della L. 68/1999 (7%), suscitando le rimostranze delle associazioni rappresentative di quest’ultimi.

A tale riguardo si ricorda che la L. 68/1999, ai fini dell’inserimento o il reinserimento nel mondo produttivo delle persone portatrici di handicap, ha disposto, da un lato, per le imprese di maggiori dimensioni, una riduzione (dal 15% al 7%) della quota di riserva da assegnare ai disabili in relazione al totale dei posti di lavoro; dall’altro, una estensione della platea delle imprese destinatarie degli obblighi di assunzione, comprendendo sia i datori di lavoro pubblici che privati, aventi un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35. In particolare l’articolo 3 impone ai datori di lavoro con più di 14 dipendenti di avere alle proprie dipendenze una certa percentuale (o numero) di lavoratori disabili (pari al 7% se i dipendenti sono più di 50; pari a 2 lavoratori se i dipendenti sono compresi tra 36 e 50; pari a 1 lavoratore se i dipendenti sono compresi tra 15 e 35).

Sul quadro normativo venutosi a determinare per effetto di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 7, del D.L. 102/2010, la L. 25/2011 è intervenuta a precisare che tale disposizione deve interpretarsi nel senso che il superamento della quota di riserva dell’1% (prevista, come detto, a favore delle vittime del terrorismo del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei familiari dei soggetti deceduti), deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, trattandosi di norme ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Quote di riserva e base di computo

L’articolo 4, comma 27, della L. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) ha modificato, con l'obiettivo di favorire il più ampio inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, i criteri di computo della quota di riserva (di cui all’articolo 4, comma 1 della L. 68/1999). prevedendo che, di norma, vengano inseriti nella base di computo aziendale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato.  Dalla base di computo restano esclusi i soci di cooperative, i dirigenti, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e quelli aderenti al programma di emersione (di cui all’articolo 1, comma 4-bis della L. 383/2001) i lavoratori con contratto di inserimento e, infine, quelli occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

La legge prevede, poi, che la disciplina sui procedimenti relativi agli esoneri parziali (dagli obblighi di assunzione), sui criteri e le modalità per la loro concessione e la definizione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo, venga ridefinita con un regolamento ministeriale finalizzato ad evitare abusi nel ricorso all’istituto dell’esonero e a garantire il rispetto delle quote di riserva (il decreto, che doveva essere emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, non risulta fin qui adottato).

Da ultimo, sui crieri di calcolo della base di computo è intervenuto, in senso restrittivo, l'articolo 46-bis del D.L. 83/2012, che ha escluso i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.

 

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