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Temi dell'attività Parlamentare

Sicurezza urbana
Dall'avvio della XVI legislatura, il Parlamento ha dedicato grande attenzione al tema della sicurezza urbana, anche a seguito dell'emanazione di decreti-legge in materia tra i quali, in particolare, il D.L. n. 92/2008 e il D.L. n. 187/2010. Tra gli interventi previsti si ricordano l'ampliamento dei poteri di ordinanza del sindaco in materia e la facoltà di avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio. Presso la Commissione I della Camera dei deputati si è, altresì, svolta un'indagine conoscitiva su alcuni recenti fenomeni di protesta urbana organizzati in forma violenta.
I poteri di ordinanza dei sindaci

Il decreto-legge 92/2008, parte di una serie articolata di misure legislative in materia di sicurezza approvate dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 (il c.d. pacchetto sicurezza), ha previsto una serie misure tra le quali si citano i maggiori poteri riconosciuti ai sindaci per il controllo del territorio e per agire sul degrado urbano (art. 6); la cooperazione tra polizia municipale e forze di polizia (art. 7); il concorso delle forze armate nel controllo del territorio (art. 7-bis).

Le attribuzioni dei sindaci, in particolare, riguardano i poteri volti a prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che possono condurre all’adozione, con atto motivato, di ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Tali attribuzioni sono esercitate dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo, ossia di organo del decentramento statale e, come tale, assoggettato ai poteri di gerarchia del prefetto (nei confronti del quale si prevede un vero e proprio obbligo di informazione preventiva in ordine all’attivazione dei poteri di sovrintendenza alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico) e del Ministro dell’interno.

L’ambito di applicazione della disposizione è stato fissato dal decreto del ministro dell’interno del 5 agosto 2008, che, orientando e circoscrivendo l’esercizio della discrezionalità amministrativa in materia, sottolinea come l’incolumità pubblica riguardi l’integrità fisica della popolazione mentre la sicurezza urbana sia “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.

Intervenuta sulla materia a seguito di ricorso per denunciato contrasto con l’autonomia costituzionalmente garantita di enti territoriali, la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato definire le nozioni di “incolumita' pubblica” e di “sicurezza urbana” previste dalla legge, e individuare le situazioni in cui i sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico (sent. 196/2009).

Il citato decreto 5 agosto 2008 autorizza i sindaci a intervenire con ordinanze per prevenire e contrastare fenomeni (puniti anche sul versante penale), quali:

  • attività criminose, come lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool
  • danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e fenomeni di scadimento della qualità urbana
  • intralcio alla pubblica viabilità, alterazione del decoro urbano, abusivismo commerciale e illecita occupazione di suolo pubblico
  • prostituzione su strada e comportamenti contro la pubblica decenza.

Il sindaco assicura la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, consentendo una maggiore partecipazione dell’amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini.

La polizia municipale – o il personale addetto ai servizi di polizia stradale, con qualifica di agente di pubblica sicurezza – può in conseguenza accedere agli schedari del CED (la banca dati delle Forze di Polizia) dei veicoli rubati e dei documenti d’identità rubati o smarriti e ai dati sui permessi di soggiorno.

Successivamente, l'articolo 8 del decreto-legge 187/2010, ha sostituito l'articolo 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, prevedendo che il prefetto disponga le misure necessarie per il concorso delle forze di polizia per assicurare l'attuazione delle ordinanze sindacali. Tale novella ha mantenuto fermo il potere di ispezione in capo al prefetto.

Patti per la sicurezza

I patti sono interventi concreti sul territorio, definiti da protocolli e programmi congiunti, condivisi tra la prefettura, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il comune e la provincia. L’art. 7 del D.L. 92/2008 ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della polizia locale nelle attività ordinarie.

Lo sviluppo di forme pattizie e collaborative finalizzate alla realizzazione di politiche integrate di sicurezza tra enti territoriali ed autorità di pubblica sicurezza ha assunto particolare rilevanza attraverso la valorizzazione dei patti per la sicurezza, sottoscritti nel nostro Paese fin dal 1997. La base normativa di questi strumenti risiede nell’art. 1, co. 439, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi. Sulla base di tale previsione è stato stipulato, nel marzo 2007, un Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e l’ANCI, che coinvolge tutti i comuni italiani e, nell’ambito di questo accordo cornice, un’intesa per la sicurezza delle aree urbane con i sindaci delle città sedi di aree metropolitane. Il Patto con l’ANCI costituisce l’accordo quadro di riferimento per sviluppare gli accordi e le iniziative congiunte da realizzarsi in collaborazione tra gli enti locali e il Ministero dell’interno.

Dalla fine del 2006 sono stati sottoscritti 71 patti per la sicurezza tra il ministro dell’interno e i rappresentanti delle istituzioni locali.

In materia di polizia locale si segnala l’esame in Commissione Affari costituzionali del Senato, di sei proposte di legge in materia, fra cui l’A.S. 272 che ripropone la proposta di legge adottata nel 2003 dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli organi rappresentativi dell’UPI e dal Consiglio nazionale dell’ANCI.

I militari e il controllo del territorio

Alcuni provvedimenti d’urgenza hanno introdotto la possibilità, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, di ricorrere alle Forze armate, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, per lo svolgimento di compiti di vigilanza su siti istituzionali e obiettivi sensibili e per il presidio del territorio.

In primo luogo, l’art. 7-bis del D.L. 92/2008 ha consentito l’utilizzo da parte dei prefetti di un contingente massimo di 3.000 militari per una durata massima di sei mesi, rinnovabile una sola volta. Successivamente, l’art. 2 del D.L. 151/2008, ha autorizzato l’impiego, fino al 31 dicembre 2008 di ulteriori 500 unità nelle aree ove si ritenesse necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio.

In seguito l’art. 24, comma 74, del D.L. 78/2009 ha autorizzato la proroga, dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia; la proroga, nello specifico, poteva essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Da ultimo, il D.L. 95/2012 consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate impiegate nelle operazioni di controllo del territorio.

Le Associazioni di osservatori volontari per la sicurezza - La videosorveglianza

La legge 94/2009 introduce la facoltà per il sindaco, previa intesa con il prefetto, di avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio. Le associazioni – da iscrivere in un apposito elenco provinciale istituito in ciascuna prefettura - possono segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale (quest’ultima ipotesi è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzione per violazione della competenza regionale residuale nella materia “servizi sociali”, sen. 226/2010). I sindaci si avvalgono in via prioritaria delle associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. La norma è stata illustrata dal Ministro dell’interno alla Camera nella seduta del 18 marzo 2009. L'8 agosto 2009 è stato emanato il decreto ministeriale che ha determinato gli ambiti operativi e i requisiti richiesti alle associazioni operanti sul territorio. Il sindaco, se intende avvalersi della collaborazione delle associazioni, deve emanare apposita ordinanza. Successivamente, può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco, volte ad individuare l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione è destinata a svolgere la propria attività nonché a disciplinare il piano d'impiego contenente i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto competente per il territorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

È, invece, entrata in vigore la disposizione, già contenuta nel disegno di legge sicurezza e trasfusa nel D.L. 11/2009, che autorizza i comuni ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a fini di tutela della sicurezza urbana.