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Temi dell'attività Parlamentare

Servizi di informazione
Nel 2007 la legge 124 ha riordinato i servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato. A cinque anni dall'approvazione della riforma la legge 133 del 2012 ha apportato alcune modifiche alla legge 124.
Le modifiche alla legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza

La legge 133/2012 ha introdotto alcune modifiche significative alla disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza, senza peraltro alterarne l’impianto, che rimane quello della riforma operata nella XV legislatura con la legge 124/2007.

Le integrazioni introdotte dalla legge sono principalmente indirizzate al rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir); tra queste si segnalano:

  • la previsione della maggioranza dei due terzi in luogo dell’unanimità per la deliberazione dello svolgimento di indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai Servizi ai compiti istituzionali previsti dalla legge;
  • l’introduzione dell’obbligo di parere del Copasir sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra DIS, AISE e AISI e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonché sul piano ispettivo annuale;
  • la possibilità di richiedere al Presidente del Consiglio di disporre lo svolgimento di inchieste interne volte ad accertare la correttezza di condotte poste in essere da appartenenti o ex appartenenti agli organismi di informazione;
  • l’obbligo di fornire al Copasir, in caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, non solo delle ragioni essenziali ma anche l'intero quadro informativo in possesso del Governo.

Tra le altre modifiche di rilievo si segnalano:

  • il rafforzamento della sicurezza informatica nazionale al fine di fronteggiare efficacemente il pericoli della minaccia cibernetica;
  • l’affidamento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della gestione degli approvvigionamenti e servizi logistici comuni delle due agenzie (AISE e AISI);
  • l’accentramento della competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive (ora in capo al procuratore generale del distretto interessato) al procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Il provvedimento origina da una proposta di legge di iniziativa parlamenare (A.C. 5284) che ha come primo firmatario il Presidente del Copasir. La proposta è stata elaborata sulla scorta dell’esperienza del Comitato, relativa all’attività quasi quinquennale successiva alla approvazione della legge 124/2007, che ha evidenziato l’opportunità di alcune modifiche.

Altre puntuali modifiche alla disciplina dei servizi di informazione erano state già apportate in precedenza da altri provvedimenti. In particolare, il decreto-legge 85/2008 (art. 1, commi 21 e 21-bis):

  • ha previsto che l’Autorità delegata ai servizi possa esercitare anche ulteriori funzioni;
  • ha integrato la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) prevedendo la partecipazione – oltre che dei Ministri dell’interno, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, e dell’economia – anche del Ministro dello sviluppo economico;
  • ha disciplinato le modalità di organizzazione dell’Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), competente per il controllo di legittimità e regolarità della gestione.

Il decreto-legge 78/2009 (art. 24, comma 73) ha escluso l’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), mentre l’obbligo permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo, e ha previsto l’emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia.

Contratti segretati

Il 20 dicembre 2012, poco prima dello scioglimento delle Camere, le Commissioni riunite I e VIII hanno approvato, con modificazioni, una proposta di legge di iniziativa parlamentare in materia di contratti pubblici segretati (A.C. 4063-A), di cui non è poi iniziato l’esame in Assemblea.

La proposta apporta alcune modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) che ha per oggetto appunto i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali si prevede un regime derogatorio, che deve essere di volta in volta motivato, alla generale disciplina dei contratti pubblici.

La proposta di legge circoscrive l’ambito derogatorio, richiedendo ai fini di tali contratti la sussistenza del requisito dell’indifferibilità e urgenza e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo (oltre che successivo) della Corte dei conti che è tenuta ad esprimersi, non solamente sulla regolarità della gestione, ma anche sulla legittimità e la regolarità del’atto di segretazione.

Mentre era in corso l’esame della proposta di legge, il Codice è stato oggetto di alcune modifiche e integrazioni ad opera del D.Lgs. 208/2011, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Tra l’altro, il D.Lgs. 208/2011 ha modificato il citato art. 17 del Codice, mantenendo però inalterata la disposizione oggetto della novella della proposta di legge (art. 33, comma 3, D.Lgs. 208/2011).

La materia dei contratti segretati era già stata all’attenzione delle Commissioni I e VIII il 2 agosto 2011, quando hanno approvato una risoluzione (n. 8-00146) che ha evidenziato le considerazioni della Corte dei conti nella relazione concernente la gestione delle opere secretate del 22 novembre 2010, sulla genericità della dichiarazione di segretazione, sul ricorso in via generalizzata alla segretazione, sulla mancanza o genericità delle motivazioni del ricorso alla procedura stessa e sulle irregolarità nella gestione degli appalti. La risoluzione impegna il Governo ad un controllo sugli appalti in corso per i quali era stata disposta la procedura di segretazione, a fornire le opportune informazioni al Parlamento, nonché a circoscrivere il più possibile il ricorso alla segretazione anche dal punto di vista dei profili soggettivi, garantendone la trasparenza, a mettere a disposizione del Parlamento un elenco delle imprese aggiudicatarie degli appalti; promuovendo l'adozione di norme di immediata applicabilità e ipotizzando meccanismi di pubblicità relativamente al sistema degli incarichi dirigenziali.