La legge 133/2012 ha introdotto alcune modifiche significative alla disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza, senza peraltro alterarne l’impianto, che rimane quello della riforma operata nella XV legislatura con la legge 124/2007.
Le integrazioni introdotte dalla legge sono principalmente indirizzate al rafforzamento dei poteri di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir); tra queste si segnalano:
Tra le altre modifiche di rilievo si segnalano:
Il provvedimento origina da una proposta di legge di iniziativa parlamenare (A.C. 5284) che ha come primo firmatario il Presidente del Copasir. La proposta è stata elaborata sulla scorta dell’esperienza del Comitato, relativa all’attività quasi quinquennale successiva alla approvazione della legge 124/2007, che ha evidenziato l’opportunità di alcune modifiche.
Altre puntuali modifiche alla disciplina dei servizi di informazione erano state già apportate in precedenza da altri provvedimenti. In particolare, il decreto-legge 85/2008 (art. 1, commi 21 e 21-bis):
Il decreto-legge 78/2009 (art. 24, comma 73) ha escluso l’obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) per la trattazione delle informazioni classificate come “riservate” (livello minimo di segretezza), mentre l’obbligo permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo, e ha previsto l’emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia.
Il 20 dicembre 2012, poco prima dello scioglimento delle Camere, le Commissioni riunite I e VIII hanno approvato, con modificazioni, una proposta di legge di iniziativa parlamentare in materia di contratti pubblici segretati (A.C. 4063-A), di cui non è poi iniziato l’esame in Assemblea.
La proposta apporta alcune modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) che ha per oggetto appunto i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali si prevede un regime derogatorio, che deve essere di volta in volta motivato, alla generale disciplina dei contratti pubblici.
La proposta di legge circoscrive l’ambito derogatorio, richiedendo ai fini di tali contratti la sussistenza del requisito dell’indifferibilità e urgenza e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo (oltre che successivo) della Corte dei conti che è tenuta ad esprimersi, non solamente sulla regolarità della gestione, ma anche sulla legittimità e la regolarità del’atto di segretazione.
Mentre era in corso l’esame della proposta di legge, il Codice è stato oggetto di alcune modifiche e integrazioni ad opera del D.Lgs. 208/2011, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. Tra l’altro, il D.Lgs. 208/2011 ha modificato il citato art. 17 del Codice, mantenendo però inalterata la disposizione oggetto della novella della proposta di legge (art. 33, comma 3, D.Lgs. 208/2011).
La materia dei contratti segretati era già stata all’attenzione delle Commissioni I e VIII il 2 agosto 2011, quando hanno approvato una risoluzione (n. 8-00146) che ha evidenziato le considerazioni della Corte dei conti nella relazione concernente la gestione delle opere secretate del 22 novembre 2010, sulla genericità della dichiarazione di segretazione, sul ricorso in via generalizzata alla segretazione, sulla mancanza o genericità delle motivazioni del ricorso alla procedura stessa e sulle irregolarità nella gestione degli appalti. La risoluzione impegna il Governo ad un controllo sugli appalti in corso per i quali era stata disposta la procedura di segretazione, a fornire le opportune informazioni al Parlamento, nonché a circoscrivere il più possibile il ricorso alla segretazione anche dal punto di vista dei profili soggettivi, garantendone la trasparenza, a mettere a disposizione del Parlamento un elenco delle imprese aggiudicatarie degli appalti; promuovendo l'adozione di norme di immediata applicabilità e ipotizzando meccanismi di pubblicità relativamente al sistema degli incarichi dirigenziali.