Nel corso della XVI Legislatura sono stati approvati alcuni provvedimenti di rilievo, che hanno inciso in maniera significativa sull’assetto ordinamentale del Servizio nazionale di Protezione civile, istituito e disciplinato dalla L. 225/1992.
Un primo tentativo di riforma si è avuto con il D.L. 195/2009, che recava disposizioni urgenti volte a far cessare determinate situazione di emergenza (i rifiuti nella regione Campania e la fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo). Tale decreto prevedeva, all'articolo 16, la costituzione della Protezione civile servizi s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; la norma è stata soppressa in sede di conversione. Ha invece, espletato la propria efficacia, la disposizione di cui all’articolo 15 che ha istituito in via temporanea, fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a figura del Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, individuato nella persona del Capo del dipartimento della protezione civile pro tempore.
Sulla materia è tornato, in chiusura di legislatura, il D.L. n. 59/2012, che ha ampiamente modificato la L. 225/1992, con la finalità di restituire alla funzione di protezione civile la sua tradizionale connotazione, riconducibile in prevalenza alla necessità di fronteggiare gli eventi calamitosi, impedendo che l'oggetto della normativa di emergenza ricomprenda fattispecie non attinenti all'organizzazione ed allo svolgimento di servizi di soccorso ed assistenza.
In particolare, la riforma:
A seguito di tale decreto è stata emanata una direttiva della Presidenza del Consigli, 26 ottobre 2012, tesa a offrire ulteriori indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della L. n. 225/1992 e per la predisposizione delle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Il D.L. 59/2012 contiene altresì disposizioni volte a rendere più incisivi gli interventi per fronteggiare le emergenze (si veda D.L. 59/2012 - Riordino della protezione civile).
Nella XVI legislatura non sono stati approvati interventi legislativi di carattere generale riguardanti i Vigili del fuoco e l’assetto normativo vigente non ha subito innovazioni significative. Tuttavia si registrano alcune disposizioni in materia contenute all’interno di provvedimenti intersettoriali. Tali disposizioni hanno riguardato prevalentemente il personale e le risorse per gli interventi del Corpo.
L’articolo 19 della L. 183/2010 ha introdotto il riconoscimento normativo della specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (oltre che delle Forze armate e delle Forze di polizia), la quale concerne sia l’attività svolta sia lo stato giuridico del relativo personale. Detta specificità è riconosciuta, in particolare, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La connotazione in termini di specificità discende dalla considerazione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti. Il c.d. collegato lavoro, inoltre, reca una delega per l’armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario, da attuare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 27, co. 7). Il Governo su questa materia ha predisposto uno schema di regolamento che è stato presentato alle Camere successivamente al loro scioglimento (atto n. 541). Le Competenti commissioni parlamentari non si sono convocate per l’esame dell’atto che non è stato successivamente adottato in via definitiva dal Governo.
Sempre in relazione al personale del Corpo rileva l’insieme delle disposizioni che hanno autorizzato nel corso della legislatura assunzioni in deroga ai limiti previsti dalla normativa generale (art. 61, co. 22, D.L. 112/2008; art. 17, co. 35-sexies e 35-septies, D.L. 78/2009; art. 2, co. 206-210, L. 191/2010). In particolare, l’articolo 66, comma 9-bis, D.L. 112/2008 ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale. In tal senso, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni potevano procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale regime è stato modificato, da ultimo, dall’articolo 14, co. 2, D.L. 95/2012, prevedendo:
Le amministrazioni provvedono a destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni derivanti dalla nuova normativa. Inoltre, si prevede che i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati nei servizi operativi e si sottopone a revisione la nozione di “servizi operativi” secondo le linee guida definite con D.P.C.M.
Per quanto concerne il trattamento economico dei Vigili, sono state approvate alcune disposizioni relative alla corresponsione di indennità, tra cui:
Obiettivi di risparmio della spesa pubblica sono stati perseguiti con interventi sul trattamento giuridico ed economico del personale volontario dei Vigili del fuoco. A tale riguardo, si ricorda che la legge di stabilità 2012 (L. 183/2011, art. 4, co. 10) aveva ridotto la spesa per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco, in misura pari a 57,7 milioni di euro per il 2012 e 30 milioni a decorrere dal 2012. Tale taglio della spesa è stato successivamente ridimensionato a 30 milioni di euro dall’art. 4 del D.L. 79/2012. Ancora in riferimento al personale volontario, la L. 183/2011:
Mentre, il D.L. 79/2012 (all’art. 4, co. 2-bis), ha esteso al personale volontario il regime di assunzione obbligatoria dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o divenuti inabili in servizio, introducendo tuttavia alcune significative differenze e limitazioni.
Tra le misure ritenute necessarie a far fronte alle carenze di organico dei Vigili del fuoco, si segnala l’articolo 3, D.L. 79/2012 che ha introdotto, da ultimo, norme relative alla semplificazione dell’accesso alle strutture operative del Corpo, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l’ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo.
In relazione alle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, merita segnalare che il legislatore ha escluso le strutture del Corpo dei vigili del fuoco, insieme con quelle del comparto sicurezza, dall’applicazione delle misure di riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, disposte ripetutamente per tutte le amministrazioni statali nel corso della legislatura (si v., in proposito: art. 74, co. 6-bis, D.L. 112/2008; art. 16, co. 6-bis, D.L. 39/2009; art. 2, co. 8-quinquies, D.L. 194/2009; art. 1, co. 5, D.L. 138/2011; art. 2, co. 7, D.L. 95/2012). In chiusura di legislatura, il D.L. n. 95/2012 ha escluso l’applicazione del divieto, dal 2013, di effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per autovetture e buoni taxi, in favore delle autovetture utilizzate dai vigili del fuoco.
Per quanto concerne l’assetto delle strutture del Corpo, si segnala che nel corso della legislatura, il D.L. n. 59/2012, all’art. 1, co. 2, ha disposto il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, mentre il centro operativo aereo unificato (COAU) rimane alle dipendenze della Protezione civile. L’art. 3-bis del successivo D.L. 79/2012 prevede che tale Dipartimento assicuri, a decorrere dal 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. A tal fine, il Dipartimento si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento. Le attività descritte sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato.
Altri provvedimenti urgenti, legati al verificarsi di gravi emergenze, sono intervenuti sulla disciplina dei vigili del fuoco, soprattutto al fine di reperire risorse finanziarie per lo svolgimento e la prosecuzione degli interventi di soccorso e delle attività necessarie al superamento delle emergenze:
Una misura strutturale per il reperimento di risorse aggiuntive è quella contenuta nell’art. 4-bis, co. 3, D.L. 79/2012, la quale dispone che le attività rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio dell’abilitazione ai servizi antincendio negli aeroporti di aviazione generale e delle avio superfici siano prestate a titolo oneroso. Gli introiti derivanti dall’applicazione della disposizione sono destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In merito, si segnala, peraltro, che la legge di stabilità 2012 (L. 183/2011, art. 4, co. 16) ha previsto il dimezzamento permanente (in un primo momento limitato al triennio 2011-2013) della durata dei corsi di formazione, per gli allievi vigili del fuoco (il corso diventa così di sei mesi), vice-ispettori antincendi (sei mesi), vice-direttori (un anno).
Si segnala, in conclusione, che non si è concluso l’esame di alcune proposte di legge in materia di riapertura delle graduatorie di concorsi per l’assunzione di vigili del fuoco e di stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui (A.C. 1150 e abb.).