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Temi dell'attività Parlamentare

Soccorso pubblico
Nella XVI legislatura è stata approvata con il D.L. 59/2012 la riforma del Sistema nazionale di protezione civile, finalizzata a recuperare l'originaria vocazione di struttura per l'intervento di emergenza e a limitare a particolari tipologie di eventi calamitosi la necessità di impiego di mezzi e risorse. In relazione alle emergenze che hanno colpito il Paese in questi anni, sono state introdotte disposizioni tese a recuperare risorse umane e finanziarie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo per tale struttura alcune deroghe alle misure generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.
Protezione civile: aspetti ordinamentali

Nel corso della XVI Legislatura sono stati approvati alcuni provvedimenti di rilievo, che hanno inciso in maniera significativa sull’assetto ordinamentale del Servizio nazionale di Protezione civile, istituito e disciplinato dalla L. 225/1992.

Un primo tentativo di riforma si è avuto con il D.L. 195/2009, che recava disposizioni urgenti volte a far cessare determinate situazione di emergenza (i rifiuti nella regione Campania e la fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo). Tale decreto prevedeva, all'articolo 16, la costituzione della Protezione civile servizi s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; la norma è stata soppressa in sede di conversione. Ha invece, espletato la propria efficacia, la disposizione di cui all’articolo 15 che ha istituito in via temporanea, fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a figura del Sottosegretario di Stato per il coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, individuato nella persona del Capo del dipartimento della protezione civile pro tempore.

Sulla materia è tornato, in chiusura di legislatura, il D.L. n. 59/2012, che ha ampiamente modificato la L. 225/1992, con la finalità di restituire alla funzione di protezione civile la sua tradizionale connotazione, riconducibile in prevalenza alla necessità di fronteggiare gli eventi calamitosi, impedendo che l'oggetto della normativa di emergenza ricomprenda fattispecie non attinenti all'organizzazione ed allo svolgimento di servizi di soccorso ed assistenza.

In particolare, la riforma:

  • conferma in capo al Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle funzioni di coordinamento a livello centrale in materia di protezione civile e ne prevede la facoltà di delega a un Ministro con portafoglio ovvero al Sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio, anziché al Ministro per il coordinamento della protezione civile. Conseguentemente si prevede che gli stessi soggetti delegati si avvalgano del Dipartimento della protezione civile (da ultimo, riorganizzato con D.P.C.M. 7 novembre 2012);
  • specifica che gli eventi calamitosi naturali e connessi con l’attività dell’uomo da fronteggiare con le attività di protezione civile devono richiedere interventi immediati e l’impiego di mezzi e poteri straordinari per limitati e predefiniti periodi di tempo;
  • introduce una durata massima dello stato di emergenza, di regola non superiore a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile una sola volta, di regola di ulteriori sessanta giorni, superati i quali la gestione dell’emergenza dovrà essere affidata all’amministrazione competente in via ordinaria;
  • stabilisce che la dichiarazione dello stato di emergenza può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza;
  • introduce alcune significative modifiche alla disciplina relativa al potere di ordinanza, su cui era già intervenuto il D.L. 225/2010 (art. 2, co. 2-sexies e 2-septies), che riguardano tra l’altro: l’attribuzione diretta del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile; l'immediata efficacia delle ordinanze stesse; l’individuazione dei soggetti responsabili per la loro attuazione; il subentro delle amministrazioni ordinarie nella gestione degli interventi post emergenziali.

A seguito di tale decreto è stata emanata una direttiva della Presidenza del Consigli, 26 ottobre 2012, tesa a offrire ulteriori indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della L. n. 225/1992 e per la predisposizione delle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Il D.L. 59/2012 contiene altresì disposizioni volte a rendere più incisivi gli interventi per fronteggiare le emergenze (si veda D.L. 59/2012 - Riordino della protezione civile).

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Nella XVI legislatura non sono stati approvati interventi legislativi di carattere generale riguardanti i Vigili del fuoco e l’assetto normativo vigente non ha subito innovazioni significative. Tuttavia si registrano alcune disposizioni in materia contenute all’interno di provvedimenti intersettoriali. Tali disposizioni hanno riguardato prevalentemente il personale e le risorse per gli interventi del Corpo.

Le misure relative al personale

L’articolo 19 della L. 183/2010 ha introdotto il riconoscimento normativo della specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (oltre che delle Forze armate e delle Forze di polizia), la quale concerne sia l’attività svolta sia lo stato giuridico del relativo personale. Detta specificità è riconosciuta, in particolare, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La connotazione in termini di specificità discende dalla considerazione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti. Il c.d. collegato lavoro, inoltre, reca una delega per l’armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario, da attuare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 27, co. 7). Il Governo su questa materia ha predisposto uno schema di regolamento che è stato presentato alle Camere successivamente al loro scioglimento (atto n. 541). Le Competenti commissioni parlamentari non si sono convocate per l’esame dell’atto che non è stato successivamente adottato in via definitiva dal Governo.

Sempre in relazione al personale del Corpo rileva l’insieme delle disposizioni che hanno autorizzato nel corso della legislatura assunzioni in deroga ai limiti previsti dalla normativa generale (art. 61, co. 22, D.L. 112/2008; art. 17, co. 35-sexies e 35-septies, D.L. 78/2009; art. 2, co. 206-210, L. 191/2010). In particolare, l’articolo 66, comma 9-bis, D.L. 112/2008 ha previsto un regime permanente e speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, derogatorio rispetto a quello generale. In tal senso, a decorrere dal 2010, tali amministrazioni potevano procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale regime è stato modificato, da ultimo, dall’articolo 14, co. 2, D.L. 95/2012, prevedendo:

  1. che per il 2010 e 2011 (e non più “a decorrere dal 2010”) le facoltà assunzionali siano limitate nell’ambito di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;
  2. che il ricambio del turn-over sia limitato al 20 per cento nel 2012-2014, al 50 per cento nel 2015 e al 100 per cento dal 2016, analogamente alle altre amministrazioni dello Stato.

Le amministrazioni provvedono a destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni derivanti dalla nuova normativa. Inoltre, si prevede che i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati nei servizi operativi e si sottopone a revisione la nozione di “servizi operativi” secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 

Per quanto concerne il trattamento economico dei Vigili, sono state approvate alcune disposizioni relative alla corresponsione di indennità, tra cui:

  • una speciale indennità operativa relativa al servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno (D.L. 185/2008, art. 4) alimentata dal Fondo antincendi degli aeroporti e dallo stanziamento di 15 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, disposto dal D.L. 78/2009 (art. 17, co. 35-quinquies);
  • il ripristino dell’indennità di trasferta e della indennità di missione (D.L. 39/2009), già soppresse dalla L. 266/2005 (legge finanziaria 2006, art. 1, co. 213);
  • l’estensione al personale dei Vigili dell’indennità di trasferimento prevista per le Forze armate e di Polizia (D.L. 195/2009, art. 14-bis);
  • la  corresponsione di assegni una tantum anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad opera dell’art. 1, D.L. n. 27/2011.

Obiettivi di risparmio della spesa pubblica sono stati perseguiti con interventi sul trattamento giuridico ed economico del personale volontario dei Vigili del fuoco. A tale riguardo, si ricorda che la legge di stabilità 2012 (L. 183/2011, art. 4, co. 10) aveva ridotto la spesa per la retribuzione del personale volontario dei vigili del fuoco, in misura pari a 57,7 milioni di euro per il 2012 e 30 milioni a decorrere dal 2012. Tale taglio della spesa è stato successivamente ridimensionato a 30 milioni di euro dall’art. 4 del D.L. 79/2012. Ancora in riferimento al personale volontario, la L. 183/2011:

  • incide sulla disciplina del reclutamento, prevedendo una determinazione triennale del contingente massimo dei reclutamenti a domanda, e che "in prima applicazione" si "tenga conto" del personale volontario già iscritto (o che comunque abbia già presentato domanda di iscrizione) negli appositi elenchi;
  • prevede che il richiamo in servizio temporaneo del personale volontario in caso di particolari necessità delle strutture nazionali e periferiche del Corpo, avvenga previa motivazione
  • pone a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

Mentre, il D.L. 79/2012 (all’art. 4, co. 2-bis), ha esteso al personale volontario il regime di assunzione obbligatoria dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o divenuti inabili in servizio, introducendo tuttavia alcune significative differenze e limitazioni.

Tra le misure ritenute necessarie a far fronte alle carenze di organico dei Vigili del fuoco, si segnala l’articolo 3, D.L. 79/2012 che ha introdotto, da ultimo, norme relative alla semplificazione dell’accesso alle strutture operative del Corpo, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l’ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo.

 

Risorse finanziarie e strumentali

In relazione alle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, merita segnalare che il legislatore ha escluso le strutture del Corpo dei vigili del fuoco, insieme con quelle del comparto sicurezza, dall’applicazione delle misure di riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, disposte ripetutamente per tutte le amministrazioni statali nel corso della legislatura (si v., in proposito: art. 74, co. 6-bis, D.L. 112/2008; art. 16, co. 6-bis, D.L. 39/2009; art. 2, co. 8-quinquies, D.L. 194/2009; art. 1, co. 5, D.L. 138/2011; art. 2, co. 7, D.L. 95/2012). In chiusura di legislatura, il D.L. n. 95/2012 ha escluso l’applicazione del divieto, dal 2013, di effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per autovetture e buoni taxi, in favore delle autovetture utilizzate dai vigili del fuoco.

Per quanto concerne l’assetto delle strutture del Corpo, si segnala che nel corso della legislatura, il D.L. n. 59/2012, all’art. 1, co. 2, ha disposto il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, mentre il centro operativo aereo unificato (COAU) rimane alle dipendenze della Protezione civile. L’art. 3-bis del successivo D.L. 79/2012 prevede che tale Dipartimento assicuri, a decorrere dal 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio. A tal fine, il Dipartimento si avvale di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento. Le attività descritte sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato.

Altri provvedimenti urgenti, legati al verificarsi di gravi emergenze, sono intervenuti sulla disciplina dei vigili del fuoco, soprattutto al fine di reperire risorse finanziarie per lo svolgimento e la prosecuzione degli interventi di soccorso e delle attività necessarie al superamento delle emergenze:

  • D.L. 172/2008, in relazione all’emergenza rifiuti in Campania;
  • D.L. 39/2009 (art. 7) e D.L. 78/2009 (art. 17), in relazione all’evento sismico in Abruzzo;
  • D.L. 195/2009, concernente sia l’emergenza rifiuti in Campania, sia il terremoto abruzzese.

 Una misura strutturale per il reperimento di risorse aggiuntive è quella contenuta nell’art. 4-bis, co. 3, D.L. 79/2012, la quale dispone che le attività rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio dell’abilitazione ai servizi antincendio negli aeroporti di aviazione generale e delle avio superfici siano prestate a titolo oneroso. Gli introiti derivanti dall’applicazione della disposizione sono destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In merito, si segnala, peraltro, che la legge di stabilità 2012 (L. 183/2011, art. 4, co. 16) ha previsto il dimezzamento permanente (in un primo momento limitato al triennio 2011-2013) della durata dei corsi di formazione, per gli allievi vigili del fuoco (il corso diventa così di sei mesi), vice-ispettori antincendi (sei mesi), vice-direttori (un anno).

Si segnala, in conclusione, che non si è concluso l’esame di alcune proposte di legge in materia di riapertura delle graduatorie di concorsi per l’assunzione di vigili del fuoco e di stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui (A.C. 1150 e abb.).