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Temi dell'attività Parlamentare

Riordino degli enti pubblici
Il complesso processo di riordino degli enti pubblici statali, avviato nelle precedenti legislature, è stato oggetto di ripetuti interventi legislativi, a partire dal decreto-legge 112/2008, che ha integrato la disciplina in materia con il meccanismo del taglia-enti, sino alle misure più recenti contenute nel decreto-legge 95/2012 (c.d. spending review 2). L'obiettivo della razionalizzazione è perseguito con la soppressione di alcuni enti, ovvero con la loro trasformazione, in alcuni casi mediante accorpamento.
I regolamenti per il riordino degli enti

Il processo di razionalizzazione degli enti pubblici, attraverso la loro trasformazione, soppressione ed eventuale accorpamento, rappresenta uno dei filoni costanti nelle politiche legislative più recenti in materia di pubblica amministrazione. A decorrere dal 2001, tutte le leggi finanziarie annuali intervengono sul punto con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.

In base alla disciplina vigente, al riordino si provvede mediante l’adozione di regolamenti di delegificazione che prevedono anche la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici.

La materia è stata più volte oggetto di interventi normativi negli ultimi anni. Il procedimento di riordino degli enti pubblici è stato introdotto dall'articolo 28, co. 1- 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), successivamente novellato dall’art. 1, co. 482-484 della (legge finanziaria 2007). Da ultimo, la procedura è stata sostituita con una nuova disciplina ex art. 2, co. 634-636, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008, che ha previsto uno o più regolamenti di delegificazione per il riordino, la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali, nonché delle strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa.

Nel corso della XVI legislatura, dapprima il D.L. 78/2009 (art. 17) e, in seguito, il D.L. 95/2012 (art. 12, co. 19) sono intervenuti sulle competenze stabilite dalla legge n. 244/2007 per l’adozione dei suddetti regolamenti.

In esito alle modifiche realizzate, i regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Pertanto, il potere di proposta viene centralizzato nel Presidente del Consiglio dei ministri, mentre i Ministri alle cui competenze sono riconducibili i settori oggetto di riordino intervengono nel procedimento solo in sede consultiva. Tale sede viene invece esclusa per le organizzazioni sindacali. Resta invariato il concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari entro 120 giorni. Un’ulteriore novità è la previsione della facoltà di proposta da parte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012.

Soppressione degli enti pubblici non economici

Ad integrazione del programma di riordino e al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle p.a., di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, l’art. 26 del decreto-legge 112/2008 (A.C. 1386), ha previsto un meccanismo di soppressione degli enti pubblici statali non economici, il c.d. taglia-enti, successivamente modificato dall’art. 17, co. 1-9, D.L. 78/2009 e dall’art. 10-bis, D.L. 194/2009.

Il meccanismo taglia-enti prevede due distinte procedure per giungere alla soppressione ex-lege degli enti pubblici non economici, a seconda che gli enti abbiano più o meno di 50 unità di personale.

Gli enti con una dotazione organica inferiore alle 50 unità sono automaticamente soppressi, decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 112, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa. Tale processo si è concluso con il D.M. del 19 novembre 2008 che ha confermato nove enti.

Per gli enti con dotazione pari o superiore a 50 unità, la soppressione è prevista qualora allo scadere del termine del 31 ottobre 2010 non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 634-636). Dalla procedura sono escluse alcune categorie di enti: gli ordini professionali e loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT, gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della resistenza e delle deportazioni, nonché le autorità portuali, gli enti parco e gli enti di ricerca. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante o, nel caso di pluralità di amministrazioni, a quella titolare delle maggiori competenze in materia. L’amministrazione succede inoltre all’ente soppresso a titolo universale, in ogni rapporto, anche controverso e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Accanto al meccanismo descritto, nel corso della legislatura, varie disposizioni di legge hanno provveduto in via diretta a disporre la soppressione di singoli enti e a disciplinarne gli atti conseguenti (in particolare, si v. l’art. 7 del D.L. 78/2010, gli artt. 21 e 22 del D.L. 201/2011 e l'art. 12 del D.L. 95/2012).

Misure per la razionalizzazione dei costi

Nel corso della legislatura sono, inoltre, stati approvati diversi interventi che, a partire dalle riforme sopra riportate, hanno proseguito sul percorso di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici, con l’obiettivo prioritario di ridurre i costi per il funzionamento degli enti a carico della finanza pubblica.

Si ricorda, in prima battuta, l’art. 7, co. 24, del D.L. 78/2010 che ha stabilito, a decorrere dal 2010, la riduzione dei contributi dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi, per una quota pari al 50% delle dotazioni dell'anno 2009 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni centrali vigilanti.

Accanto alle misure puramente finanziarie, si registrano interventi di tipo strutturale. In questa direzione, l'art. 6 del D.L. 78/2010 ha fissato dei limiti al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo (5 membri) e del collegio dei revisori (3 membri) di tutti gli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

L’art. 15 del D.L. 98/2011 ha introdotto una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Allo stesso modo, l'art. 22 del D.L. 201/2011, ha inteso ridurre gli organi collegiali di Agenzie, enti e organismi strumentali mediante un riordino operato attraverso regolamenti di delegificazione volti a diminuire il numero complessivo dei componenti gli organi medesimi. A fini di monitoraggio della spesa pubblica, è fatto obbligo a tutti gli enti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, di trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.

Alcune disposizioni hanno esteso le misure di razionalizzazione anche agli enti vigilati da regioni ed enti locali. In particolare, l'art. 9, commi 1-7, del D.L. 95/2012 ha disposto che regioni, province e comuni sopprimono o accorpano, riducendone in ogni caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali o funzioni amministrative. Tali disposizioni non trovano applicazione per le aziende speciali, gli enti e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. È previsto un meccanismo di soppressione di diritto degli enti qualora regioni, province ed enti locali non diano attuazione alle disposizione entro nove mesi dall’entrata in vigore del D.L. medesimo.

Interventi su singoli enti

In tema di razionalizzazione, si ricorda l’art. 24 della legge 69/2009 che ha delegato il Governo ad adottare, entro il 4 luglio 2010, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione del Centro nazionale per la pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). Successivamente, l’art. 11, co. 1, D.L. 95/2012 ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di riordinare le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti. Sui due schemi di decreto, trasmessi dal Governo, le Camere hanno reso il parere il 21 febbraio 2012 (atti n. 544 e 545).

Si segnalano, inoltre, gli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. 83/2012, che razionalizzano le funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, creando a tal fine un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale al posto della pluralità di amministrazioni e di enti finora competenti in materia.

Tra gli interventi più significativi su singole categorie di enti, si segnala: