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Temi dell'attività Parlamentare

Questioni di bioetica
In tema di bioetica nel corso della XVI Legislatura il dibattito parlamentare si è concentrato essenzialmente sugli ambiti del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento, mediante l'esame di diverse proposte di legge che sono state approvate dal Parlamento in prima lettura e, giunte in seconda lettura all'esame del Senato, non hanno potuto concludere il proprio percorso. Si tratta di argomenti fortemente connessi al diritto costituzionale alla salute ed alle sue implicazioni sulle problematiche del "fine vita". Appaiono significative anche le disposizioni concernenti il tema dell'utilizzo del corpo post-mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
Il testamento biologico

Sui temi riconducibili alla generale categoria della bioetica, ed in particolare su quelli concernenti la fine della vita e il "diritto a morire con dignità", si è sviluppato, negli ultimi anni nel nostro Paese, un intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non ha lasciato indifferente il legislatore. Il dibattito è fondato sul riconoscimento del diritto alla salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione, quale diritto fondamentale e del principio del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Peraltro, il principio del consenso informato viene sancito anche dalla Convenzione di Oviedo - ratificata dalla legge n. 145 del 28 marzo 2001 -, dal codice di deontologia medica e da specifiche disposizioni normative.

Si fa riferimento, da un lato, al ricorso agli analgesici per alleviare il dolore e, più in generale, alle cure palliative, dall’altro al rifiuto o alla sospensione di trattamenti eccezionali, che non hanno più valore di terapia. Particolari problemi sorgono inoltre quando il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà e di opporsi a determinati trattamenti.

Nell’ottobre 2008 il Senato ha avviato l’esame, concluso, in prima lettura, il 26 marzo 2010, del testo unificato di varie proposte di legge (A.S. 10 ed abb.) recante disposizioni sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel corso del dibattito parlamentare non sono mancate prese di posizione varie e contrastanti tra i diversi schieramenti politici e anche all’interno degli stessi, frutto di differenti concezioni etiche e giuridiche.

Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali della Camera (A.C.2350) che ne ha concluso l'esame, con la votazione del mandato al relatore, il 1° marzo 2011. L'esame in Commissione del testo già approvato dal Senato ha visto l'intervento di molti deputati. Sono state svolte anche audizioni informali di associazioni ed esperti del settore. Il lavoro istruttorio della Commissione ha portato all'approvazione di numerosi emendamenti. L'Assemblea della Camera ha concluso l'esame del provvedimento il 12 luglio 2011 e lo ha trasmesso all'altro ramo del Parlamento. L'esame in seconda lettura presso il Senato, avviato nel settembre 2011, non è tuttavia giunto a conclusione.

Il progetto di legge sancisce preliminarmente i principi della tutela della vita umana e della dignità della persona, del divieto dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico, e del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Provvede quindi alla disciplina, con una norma di carattere generale, del consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione consiste nella manifestazione di volontà con cui il dichiarante si esprime, con determinate formalità, in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Essa, tuttavia, non può riguardare l’alimentazione e l'idratazione, che devono essere mantenute fino al terminedella vita, salvo che non abbiano più alcuna efficacia nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Le dichiarazioni anticipate hanno una validità di cinque anni e sono pienamente revocabili, rinnovabili e modificabili. Ne viene inoltre sancita la non obbligatorietà per il medico che, tuttavia, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari e a motivare in modo approfondito la sua decisione sottoscrivendola.

L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo è qualificata come livello essenziale di assistenza ed è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo modalità previste da disposizioni normative e dall'Accordo sancito tra il Ministro della salute e le regioni e province autonome sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. Vengono poi disciplinati il ruolo del fiduciario e del medico ed è infine stabilita l’istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento in un archivio unico nazionale informatico.

Donazione del corpo post mortem

Va ricordato poi l'esame da parte della Camera del testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 746 ed abb.) disciplinanti il tema dell'utilizzo del corpo umano e dei tessuti a fini di ricerca scientifica dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578/1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. Vengono disciplinate le modalità per l'espressione in vita del relativo consenso - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - e previsti centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme, destinati a gestire le diverse fasi in cui si articola la relativa procedura. Essi hanno precisi obblighi informativi nei confronti dell'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore e sono tenuti alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Per agevolare la conoscenza delle nuove disposizioni sono previste specifiche iniziative informative.

La XII Commissione affari sociali della Camera ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento; in Assemblea, tuttavia, si è svolta soltanto la discussione dello stesso che non ha concluso il suo iter a causa della fine della legislatura.

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