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Temi dell'attività Parlamentare

Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)
Nella XVI legislatura, gli interventi più rilevanti sulle Istituzioni AFAM sono rappresentati dall'art. 3-quinquies del D.L. 180/2008 - volto alla determinazione di settori artistico disciplinari, obiettivi formativi e ordinamenti didattici, così come già fatto per i corsi universitari - e dalla legge di stabilità 2013 che, in particolare, ha disposto l'equipollenza fra i titoli di studio rilasciati dalle stesse Istituzioni e alcuni titoli di studio rilasciati dalle Università.
Premessa

L'art. 2 della L. n. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Le istituzioni istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e rilasciano diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

Il D.L. 180/2008 e i provvedimenti conseguenti

L'art. 3-quinquies del decreto-legge 180/2008 ha disposto che con decreti ministeriali sono determinati (come già avvenuto per i corsi di laurea e di laurea magistrale) i settori artistico disciplinari e gli obiettivi formativi delle Istituzioni AFAM.

Quanto al primo obiettivo, sono intervenuti il D.M. 3.7.2009, n. 89 per le Accademie di Belle Arti, il D.M. 3.7.2009, n. 90 per i Conservatori di musica (modificato e integrato dal D.M. 119/2013), il D.M. 30.9.2009, n. 125 per l' Accademia Nazionale di Danza, il D.M. 30.9.2009, n. 126 per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, il D.M. 30.9.2009, n. 127 per gli istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Quanto al secondo obiettivo, con riferimento, per ora, agli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello, sono intervenuti il D.M. 30 settembre 2009, n. 123 per le Accademie di Belle Arti, il D.M. 30 settembre 2009, n. 124 per i Conservatori di Musica (modificato e integrato dal D.M.120/2013; per questi ultimi, inoltre, il 5 marzo 2010 il MIUR ha emanato le Linee guida per la formulazione del regolamento didattico dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni musicali AFAM), il D.M. 3 febbraio 2010, n. 17 per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, il D.M. 3 febbraio 2010, n. 22 per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, il D.M.3 febbbraio 2010, n. 16, integrato dal D.M.25 giugno 2010, n.109, per l'Accademia Nazionale di Danza.

La legge di stabilità 2013 e l'A.C. 4822

L’art. 1, co. 102-107, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha disposto, innanzitutto, un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM e, rispettivamente, i diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al fine esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi. In particolare:

    Diploma accademico di I livello

    Classe di laurea

    • Accademie di belle arti
    • Accademia nazionale arte drammatica
    • Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)
    • Conservatori di musica
    • Accademia nazionale di danza
    • Istituti musicali pareggiati

    L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda)

    Diploma accademico di II livello

    Classe di laurea magistrale

    • Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)
    • Accademie di belle arti (scuola di “Progettazione artistica per l’impresa”)

    LM-12 (Design)

    • Conservatori di musica
    • Accademia nazionale di danza
    • Istituti musicali pareggiati

    LM-45 (Musicologia e beni musicali)

    • Accademia nazionale di arte drammatica
    • Accademie di belle arti – scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell’arte”

    LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)

    • Accademie di belle arti (tutte le scuole ad eccezione di: “Progettazione artistica per l’impresa”, “Scenografia” e “Nuove tecnologie dell’arte”)

    LM 89 (Storia dell'arte)

     Ha, altresì, disposto:

    • che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM costituiscono titolo di accesso ai corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale;
    • che le istituzioni AFAM devono attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la messa ad ordinamento dei corsi accademici di secondo livello;
    • che “i titoli sperimentali” conseguiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a completamento di percorsi AFAM validati dal MIUR, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza definita con decreto ministeriale;
    • che i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una ulteriore tabella di corrispondenza determinata con decreto ministeriale.

    Sono stati in tal modo ripresi alcuni dei contenuti dell' A.C. 4822, già approvato dal Senato, di cui la VII Commissione della Camera aveva avviato l’esame - non concluso - il 18 gennaio 2012, in abbinamento con altre proposte di legge.

    Ulteriori interventi normativi

    L’art. 29, co. 21, della L. 240/2010 ha previsto la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza.
    La disciplina applicativa è stata definita con DM 28 settembre 2011.

    Nell’ottica di razionalizzare la spesa, la L. di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha, tra l'altro: ridotto da 3 a 2 il numero dei revisori dei conti delle istituzioni AFAM e rideterminato il loro trattamento economico (art. 4, co. 71); disposto il blocco degli incrementi economici dei docenti per il triennio 2012-2014 e ridisciplinato le modalità di fruizione dei permessi per attività di studio, ricerca e produzione artistica (art. 4, co. 73-77); disposto che, in caso di esonero del direttore di un’istituzione dall’attività didattica, il posto non è coperto attraverso un supplente (art. 4, comma 80). Su quanto disposto è intervenuta la nota MIUR n. 6372 del 15 novembre 2011.

     Con l'art. 14, co. 2, del D.L. 216/2011 era stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2012 del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

    Sull’argomento, l' A.C. 4822  prevedeva una nuova disciplina della composizione e delle modalità di designazione e di elezione dei membri del CNAM.

    Infine, con DM 8 novembre 2011, sono stati riordinati i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico attivati presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e le accademie di belle arti.

     

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