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Temi dell'attività Parlamentare

Trattato ESM

L’istituzione di un meccanismo permanente di stabilità (European stability mechanism, ESM) dell’area euro, consentita da una apposita modifica all’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) è stata inclusa tra i pilastri del nuovo sistema di governance economica europea.

L’ESM è destinato prima ad affiancare a poi a sostituire gli strumenti transitoriodi stabilizzazione finanziaria (European financial stabilisation mechanism, EFSM, e European financial stability facility, EFSF) istituiti originariamente per 3 anni (fino al 31 dicembre 2012), e poi prorogati fino al 30 giugno 2013.

Il meccanismo transitorio di stabilizzazione finanziaria

L’EFSF è stato istituito dal Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010 in seguito alla crisi finanziaria della Grecia e alla luce delle condizioni critiche di Irlanda, Portogallo e di altri Paesi dell’area euro.

L’EFSF consente di mobilizzare risorse di ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro, mediante:

  • un fondo di stabilizzazione (European financial stabilisation mechanism, EFSM) – con una dotazione massima di 60 miliardi di euro – la cui attivazione è soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale (FMI);
  • una Società veicolo speciale (special purpose vehicle), garantita dagli Stati dell’area euro sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali. La società veicolo potrà mettere a disposizione fino a 440 miliardi di euro, ed è prevista la partecipazione del Fondo monetario internazionale (FMI) con una quota pari ad almeno la metà del contributo europeo (quindi intorno ai 220 miliardi di euro).

Il meccanismo di stabilizzazione finanziaria è stato attivato per la prima volta nel maggio 2010, nell’ambito di un programma di aiuti alla Grecia di 110 miliardi di euro complessivi (80 dell’UE e 30 del FMI); successivamente, il 28 novembre 2010 è stata deliberata la concessione di un prestito all’Irlanda di 85 miliardi (23 a carico del FMI), e il 16 maggio 2011, un prestito al Portogallo di 78 miliardi (26 a carico del FMI).

Da ultimo, il 28 febbraio 2012 è stato concesso un secondo prestito alla Grecia di 130 miliardi di euro (28 a carico del FMI).

Ciascuno Stato membro dell’Eurozona contribuisce all’EFSF in base alla quota di sottoscrizione del capitale della BCE, modificata secondo una chiave di conversione fissata dall’accordo istitutivo dell’EFSF. I dati relativi sono riportati nella seguente tabella:

 

Paese

Quota capitale BCE

Chiave di conversione

Chiave di conversione emendata

Belgio

2,42%

3,47%

3,72%

Germania

18,9%

27,06%

29,07%

Estonia

0,17%

0,26%

0,27%

Irlanda

1,11%

1,59%

0 %

Grecia

1,96%

2,81%

0 %

Spagna

8,30%

11,87%

11,90%

Francia

14,22%

20,31%

21,83%

Italia

12,49%

17,86%

19,18%

Cipro

0,13%

0,2%

0,21%

Lussemburgo

0,17%

0,25%

0,27%

Malta

0,06%

0,09%

0,1%

Paesi Bassi

3,98%

5,7%

6,12%

Austria

1,94%

2,78%

2,99%

Portogallo

1,75%

2,5%

0 %

Slovenia

0,32%

0,47%

0,51%

Slovacchia

0,69%

0,99%

1,06%

Finlandia

1,25%

1,79%

1,92%

 Nella versione emendata Grecia, Irlanda e Portogallo hanno una chiave di conversione pari a 0 poiché, essendo beneficiari dei programmi di sostegno finanziario dell’EFSF, hanno chiesto – e ottenuto dagli altri partner – di sospendere il proprio impegno nell’EFSF.

Con una dichiarazione approvata il 9 dicembre 2011, i Capi di Stato e di Governo dell’area euro hanno disposto il potenziamento dell’EFSF mediante:

-     il ricorso a certificati di protezione parziale che forniscono una protezione dal 20 al 30 per cento del valore capitale di una nuova obbligazione emessa dagli Stati membri beneficiari;

-     la costituzione fondi di coinvestimento - con combinazione di finanziamenti pubblici e privati - per acquistare obbligazioni degli Stati membri beneficiari sui mercati primari e/o secondari;

-     l’attribuzione alla BCE della funzione di agente per l’EFSF nelle sue operazioni di mercato (non avendo, a causa dell’opposizione della Germania, l’EFSF licenza bancaria).

La medesima dichiarazione ha inoltre precisato che l’EFSF resterà attivo, anche dopo l’entrata in vigore dell’ESM, fino a metà 2013, per finanziare i programmi avviati (a beneficio di Grecia, Irlanda e Portogallo).

Il meccanismo permanente
La modifica dell’art. 136 del TFUE

Come già accennato, l’istituzione dell’ESM è consentita da una apposita modifica all’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), approvata dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011. La modifica - ratificata da 26 Paesi membri su 27 (la Repubblica ceca ha terminato l’iter di approvazione parlamentare, ma deve ancora completare il processo di ratifica) - prevede l’aggiunta all’art. 136 del seguente paragrafo: “Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."

L’Italia ha ratificato la modifica dell’art. 136 con la legge 23 luglio 2012, n. 115.

La base giuridica così introdotta autorizza gli Stati membri ad istituire un meccanismo di stabilità su base interamente intergovernativa. Non è previsto, infatti, alcun potere di proposta e/o di consultazione per la Commissione europea e per il Parlamento europeo. Inoltre, non è previsto alcun intervento diretto del bilancio dell’UE, risolvendosi l’assistenza finanziaria in contributi degli Stati membri interessati sotto forma di prestiti e garanzie.

Il trattato istituivo dell’ESM

In base al trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell’Eurozona, l’ESM è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo

Il meccanismo ha le seguenti caratteristiche:

  • l'accesso all'assistenza finanziaria dell’ESM sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità politica nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE);
  • lo Stato membro beneficiario sarà tenuto a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato in funzione delle circostanze specifiche e secondo modalità pienamente conformi alle prassi dell'FMI;
  • l’ESM avrà una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. Si cercherà di integrare la capacità di prestito dell’ESM attraverso la partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria, mentre gli Stati membri che non fanno parte della zona euro potranno anche partecipare su una base ad hoc;
  • l’ESM avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di euro (le quote di capitale per ciascuno stato membro sono riportate nella tabella in calce alla scheda). Di questo importo, 80 miliardi di euro saranno sotto forma di capitale versato fornito dagli Stati membri della zona euro. Inoltre, l’ESM disporrà anche di una combinazione di capitale richiamabile impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un importo totale di 620 miliardi di euro;
  • la ripartizione dei contributi di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale dell’ESM sarà basata sulla partecipazione al capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione (vedi tabella EFSF);
  • al fine di garantire efficacia al sistema decisionale dell’ESM, esso opererà a maggioranza qualificata dell'85% del capitale (anziché secondo la regola del comune accordo) qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.

Il trattato istitutivo dell’ESM è stato ratificato da tutti e 17 Paesi membri (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna), ed è entrato in funzione in data 8 ottobre 2012.

L’Italia lo ha ratificato con la legge 23 luglio 2012, n. 116.

 



 Sottoscrizioni del capitale ESM

Paese

In miliardi di euro

Rapporto quota/Pil

(dati Eurostat riferiti al 2010)

Germania

190,024

7,6%

Francia

142,701

7,3%

Italia

125,395

8%

Spagna

83,325

7,8%

Paesi Bassi

40,019

6,7%

Belgio

24,339

6,8%

Grecia

19,716

8,5%

Austria

19,483

6,8%

Portogallo

17,564

10,1%

Finlandia

12,581

6,9%

Irlanda

11,145

7,1%

Slovacchia

5,768

8,7%

Slovenia

2,993

8,1%

Lussemburgo

1,752

4,1%

Cipro

1,373

8%

Estonia

1,302

8,6%

Malta

0,511

8,5%

Totale

700,000

 

Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato istitutivo del MES, l'articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica non provvede ad esplicitare tali oneri, anche se la relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge richiamava le disposizioni del Trattato per le quali la partecipazione al capitale versato del MES comporterà il pagamento iniziale per l'Italia di cinque rate annuali, ciascuna delle quali è quantificabile in circa 2,866 miliardi di euro - mentre gli importi ulteriori, a chiamata, restano al momento solo eventuali. Il medesimo articolo dispone altresì che per il versamento delle quote suddette, a decorrere dal 2012, vengano autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, il cui ricavo netto in tutto o in parte dovrà finanziare la contribuzione italiana al MES. Le caratteristiche di tali emissioni di titoli di Stato - definite come aggiuntive rispetto a quelle previste dai documenti di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 - saranno stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Viene altresì specificato che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio, né nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

Le decisioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012

Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo della zona euro, svoltosi nella notte tra il 28 e il 29 giugno 2012, ha approvato una dichiarazione relativa a misure per assicurare la stabilità finanziaria della zona euro, con riferimento sia al debito sovrano sia alle banche.

Con riguardo al primo aspetto, la dichiarazione prevede l'utilizzo dell’EFSF/ESM al fine di stabilizzare i mercati del debito sovrano per gli Stati membri che rispettino le raccomandazioni specifiche ad essi rivolte e gli altri impegni previsti nell'ambito del semestre europeo, del Patto di stabilità e crescita e della procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi. 

Le condizioni per accedere al sostegno dei due meccanismi saranno stabilite in un apposito memorandum d'intesa. 

La Banca centrale europea (BCE) fungerà da agente per conto dei due fondi per condurre operazioni di mercato riconducibili agli obiettivi di stabilizzazione sopra indicati. 

Per dare seguito alle decisioni del Consiglio, nel corso della riunione dell’Eurogruppo del 9 luglio, l’EFSF e la Banca centrale hanno firmato un “accordo tecnico" che prevede che la BCE sia l'agente dell'EFSF/ESM per l'acquisto dei bond sul mercato secondario.

Con riferimento alle banche, la dichiarazione stabilisce che l'ESM, una volta istituito il meccanismo di vigilanza unico del sistema creditizio, abbia facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari (attualmente l'ESM può erogare un sostegno diretto soltanto agli Stati membri), nel rispetto di appropriate condizionalità, tra cui l'osservanza delle regole sugli aiuti di Stato, specifiche per ciascuna banca, per ciascun settore o per l'intera economia dello Stato interessato. Tali condizionalità saranno stabilite da un apposito memorandum d'intesa.