Il contenimento delle spese di personale della P.A., perseguito attraverso misure volte alla ridefinizione delle dotazioni organiche ha investito anche il settore degli enti di ricerca. Prendendo atto del rilievo strategico della ricerca e della necessità di non far venir meno le risorse necessarie al suo sviluppo, l'applicazione agli enti di ricerca delle misure di ridimensionamento degli assetti organizzativi secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, perseguito attraverso una lunga serie di provvedimenti, è stata tuttavia temperata da parziali deroghe alla normativa generale, che hanno riguardato in particolare il personale adibito ad attività di ricerca.
Il decreto-legge 112/2008 (primo di una lunga serie di provvedimenti intervenuti in materia, successivamente modificato dall’art. 35 del D.L. 207/2008, poi dall'art. 9 del D.L. 78/2010 e, da ultimo, dall’art. 14 del D.L. 95/2012) ha autorizzato gli enti di ricerca ad assumere personale, includendoli tuttavia (almeno in parte) nelle misure di riorganizzazione previste per le amministrazioni statali.
Successivamente, l’art. 1 del D.L. 180/2008 ha escluso gli enti di ricerca dall’obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale. Quest'ultima misura è stata confermata dal co. 8-bis dell'art. 2 del D.L. 194/2009, che per le P.A. ha previsto un'ulteriore riduzione degli organici.
Sulla materia è intervenuto, quindi, l'art. 29, co. 28, del D.L. 78/2010, che ha esentato gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre del 50%, rispetto al 2009, l'importo destinato al reclutamento di personale precario; nel contempo, ha confermato che la spesa in questione non può superare il 35% delle somme impegnate per analoghe finalità nel 2003.
L’articolo 1 del D.L. 138/2011 ha quindi stabilito per gli enti di ricerca (ed, in generale, per le amministrazioni pubbliche) l’impegno ad apportare, entro il 31 marzo 2012, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi derivanti dal D.L. 112/2008, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009. Viene, invece, confermata l'esenzione degli enti di ricerca dalla ulteriore rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, prevista per la generalità delle P.A.dallo stesso D.L. n. 138/2011.
Da ultimo, è intervenuto il D.L. 95/2012 che, nel disporre (articolo 2, comma 1), la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato (in misura non inferiore al 20% per il personale dirigenziale e del 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organic, per il personale non dirigenziale), ha previsto che essa operi anche per il personale degli enti di ricerca, con esclusione tuttavia dei ricercatori e tecnologi (la riduzione riguarda, cioè, il solo personale amministrativo). Per quanto riguarda i limiti assunzionali, il provvedimento ha inoltre disposto (articolo 14, comma 4) che gli enti di ricerca potranno procedere al rinnovo del turn-over nella misura del 20% del personale cessato dal servizio nell’anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50% per il 2015 e del 100% dal 2016.