Nel corso della legislatura sono state approvate 391 leggi, delle quali:
Alle leggi approvate si aggiungono 230 decreti legislativi ed 81 regolamenti di delegificazione, a conferma di una chiara opzione a favore delle procedure più stringenti anche sul piano temporale:
♦ decretazione d’urgenza: i decreti-legge hanno assunto, anche in concomitanza con la crisi economico-finanziaria, un ruolo a tutto campo, venendo utilizzati anche per tracciare riforme ordinamentali di medio periodo;
♦ legislazione delegata: nel corso della legislatura sono state approvate 23 leggi delega, recanti 391 disposizioni di delega al Governo, in attuazione delle quali sono stati emanati 180 decreti legislativi, cui vanno sommati 50 decreti legislativi adottati in attuazione di deleghe approvate in precedenti legislature;
♦ leggi di bilancio: sono state approvate 20 leggi di bilancio, 4 per ciascun anno della legislatura (leggi di assestamento, di rendiconto, di bilancio, finanziaria/di stabilità).
Dal punto di vista della qualità della legislazione e della certezza del diritto, si registra una significativa instabilità normativa e ad una particolare configurazione dei testi, volta a privilegiare, soprattutto nell’ultima fase della legislatura - iniziata, forse, con il decreto-legge n. 70 del 2011 (sul semestre europeo) - l’indicazione di finalità e di contesto delle nuove norme e la previsione di numerosi adempimenti, spesso atipici rispetto al sistema delle fonti.
Soprattutto in quest’ultima fase alcune caratteristiche già presenti nella pregressa legislazione sembrano acuirsi e permeare la massima parte dei provvedimenti approvati. In particolare, si registra:
♦ una concentrazione in un numero ridotto di provvedimenti di una notevole quantità di disposizioni;
♦ una struttura ed una formulazione dei testi che ne rendono sempre più disagevole la lettura, per l’ampiezza e l’articolazione delle singole parti normative (in particolare, articoli e commi) e per la dispersione e talora la dissoluzione dei precetti normativi in espressioni prevalentemente costituite da indicazioni di finalità, di motivazioni e del contesto nel quale le norme sono chiamate ad operare;
♦ il rinvio a una imponente mole di provvedimenti attuativi, che spesso esulano dal sistema delle fonti, prevedendo adempimenti che appaiono atipici o talora indefiniti;
♦ una complicata stratificazione normativa, resa ogni giorno più consistente in forza della sempre più pronunciata volatilità delle norme e la sovrapposizione al tessuto vigente di disposizioni prive delle necessarie clausole di coordinamento;
♦ come caso estremo di volatilità, si segnalano i casi nei quali decreti-legge in corso di conversione vengono modificati o comunque si intrecciano con altri decreti appena convertiti o anche essi all’esame parlamentare.