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Temi dell'attività Parlamentare

Credito al consumo e operatori finanziari
L'esigenza di rivedere la disciplina del credito al consumo nasce a seguito delle indicazioni fornite in sede europea (direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008), ma anche dall'esame in sede parlamentare delle più rilevanti problematiche legate all'istituto, in relazione alla disciplina degli operatori finanziari.
La tutela dei consumatori

La direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori; le autorità europee hanno infatti osservato che lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi. La delega ad operare tali interventi di riordino è contenuta nell’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), come modificato dalla legge comunitaria 2009 (articolo 13 della legge n. 96 del 2010).

Il D.Lgs. n. 141 del 2010 ha recepito nell’ordinamento italiano in primo luogo le norme in materia di contratti di credito ai consumatori (al Titolo I), recando le modifiche al Testo Unico Bancario – TUB ed al Codice del Consumo. Accanto a tale intervento, il provvedimento ha ricondotto all’interno del TUB altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II). Il Titolo III del D.Lgs. n. 141/2010 ha operato una revisione della disciplina degli operatori finanziari. Il Titolo IV è intervenuto in materia di agenti in attività finanziaria e di attività di mediazione creditizia. Accanto alle modifiche al TUB, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai predetti soggetti. E’ stato compiutamente disciplinato l’organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell’attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.

In materia di credito al consumo, la Commissione VI (Finanze) ha approvato il 23 febbraio 2010 il documento conclusivo della relativa indagine conoscitiva. L’indagine ha esaminato le principali problematiche che presenta tale forma di finanziamento, anche in relazione all'impatto della normativa comunitaria sulla legislazione interna e ai dati statistici concernenti la diffusione del fenomeno, allo scopo di elaborare linee-guida di revisione.

La medesima Commissione il 27 maggio 2010 ha approvato la risoluzione 7-00340 (Pagano) con la quale ha impegnato il Governo a introdurre norme specifiche relative all'operatività dei sistemi di informazione creditizia, prevedendosi nel dettaglio che il consumatore debba essere informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all'accesso al credito, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest'ultimo di avanzare, entro un determinato termine, eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l'inserimento nei sistemi di informazione creditizia.

Il D.Lgs. n. 218 del 2010 ha recato integrazioni e correzioni al predetto D.Lgs. 141 /2010, al fine di riallineare e a chiarire i tempi di entrata in vigore della disciplina da esso dettata, nonché per ricondurre alla fonte legislativa la relativa disciplina di attuazione. Il D.Lgs. n. 64 del 2011, in ottemperanza alle disposizioni della citata legge comunitaria 2008, ha istituito un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità. Da ultimo, il decreto legislativo n. 169 del 2012 ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 141 del 2010. Tra le novità più rilevanti si ricorda l'ampliamento dell'ambito operativo delle norme poste a tutela dei consumatori, in particolare di quelle relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

Mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria

L’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ha delegato il Governo a rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché a dettare nuove regole sull'attività di mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. In ordine a questi ultimi soggetti, è stato previsto che l'attuazione della delega assicuri trasparenza dell’operato e professionalità tramite l’innalzamento dei requisiti professionali, con la creazione di un organismo rappresentativo di tali professionisti, avente il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

In attuazione della delega, il Titolo IV del D. Lgs. n. 141 del 2010 ha ridisegnato l'assetto delle predette professioni. Accanto alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state emanate anche disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti a mediatori ed agenti; è stato disciplinato l’organismo competente alla gestione degli elenchi.

Da ultimo, il decreto legislativo n. 169 del 2012 ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 141 del 2010. Tra le novità più rilevanti si ricordano le norme volte ad accelerare l'avvio del nuovo assetto dei soggetti operanti nel settore finanziario, ivi compresi quelli che esercitano l'attività di microcredito; è recata una disciplina compiuta dei cambiavalute, nei confronti dei quali è modificata la disciplina sull'uso del contante e quella antiriciclaggio.

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