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Temi dell'attività Parlamentare

Gli interventi per la stabilità e la liquidità del sistema creditizio
Anche a seguito della grave crisi dei mercati finanziari - che all'estero ha condotto al fallimento di banche e intermediari finanziari - sono stati adottati specifici provvedimenti volti a promuovere la stabilità del sistema creditizio e la tutela dei depositanti. La linea adottata dal Governo italiano, in sintonia con le decisioni assunte in ambito europeo, ha seguito una strategia finalizzata a contrastare la crisi finanziaria attraverso la garanzia di un sufficiente livello di liquidità alle istituzioni creditizie e ai depositi bancari.
Interventi a favore del sistema bancario

Un primo gruppo di disposizioni relative al settore creditizio è stato inizialmente inserito nel decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 e nel decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, accorpati nel corso dell’esame in sede referente del D.L. n. 155.

Tali provvedimenti hanno introdotto misure straordinarie per garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, in linea con le conclusioni assunte già in sede europea. Si ricordano in questa sede i seguenti interventi:

  • misure di ricapitalizzazione delle banche; a tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a intervenire presso le banche in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia, attraverso la sottoscrizione o la garanzia di aumenti del capitale sociale;
  • garanzia statale sulle passività bancarie e la possibilità di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. Il MEF è stato autorizzato, sino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche con scadenza fino a 5 anni, emesse successivamente al 13 ottobre 2008;
  • estensione delle procedure di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria anche al caso di grave crisi “sistemica”, ovvero grave crisi di banche o di gruppi bancari italiani, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario,
  • novelle al sistema delle garanzie sui depositi bancari. In particolare sono state integrate le vigenti disposizioni italiane in materia, in particolare aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per i 36 mesi successivi al 9 ottobre 2008 (dunque fino al 9 ottobre 2011).

 Un secondo gruppo di interventi sul settore è stato poi previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, provvedimento che ha introdotto altresì misure di sostegno dell’economia reale.

In particolare (articolo 12 del D.L. 185/2008) il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari, privi dei diritti tipicamente incorporati nelle azioni, emessi da banche italiane quotate, aventi anche la forma di strumenti convertibili in azioni ordinarie, fino al 31 dicembre 2010. Finalità dell’intervento è di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario.

La sottoscrizione di tali strumenti è stata subordinata a specifiche condizioni, quali l’economicità dell’operazione, l’obbligo di tener conto delle condizioni di mercato e di essere funzionale al perseguimento delle finalità indicate dalla legge e, soprattutto, l’obbligo per gli emittenti di assumere gli impegni definiti in un apposito protocollo con il Ministero dell'economia e delle finanze (relativi al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, al perseguimento di politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione, nonché all’impegno di garantire adeguati livelli di liquidità per i creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti e senza alcun onere a carico per la finanza pubblica). Agli emittenti è stato fatto obbligo di adottare un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.

La sottoscrizione degli strumenti è stata subordinata ad una previa valutazione della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. Le norme hanno poi previsto il monitoraggio parlamentare dell’attività svolta in relazione a tali strumenti finanziari.

In attuazione delle prescrizioni recate dall’articolo 12 è stato emanato il D.M.25 febbraio 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze: esso reca criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari speciali.

 L’articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011 ("salva-Italia") ha introdotto norme volte alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. In particolare, fino al 30 giugno 2012 è stata riconosciuta al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (i.e. offerta di liquidità di ultima istanza).

Interventi per il Mezzogiorno

La legge finanziaria 2010 (articolo 2, commi da 161 a 182 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) ha recato un’articolata disciplina volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno.

La Banca del Mezzogiorno è stata concepitacomeistituzione finanziaria di secondo livello, partecipata dallo Stato (in qualità di socio fondatore) e da altri soggetti creditizi privati, invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all’uopo istituito. Decorsi cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca, l’intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un’azione, verrà ridistribuita tra i soci fondatori privati.

A tal fine, la Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa con l’acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. Scopo della Banca è quello di sostenere i progetti di sviluppo delle PMI aumentando la disponibilità di credito a medio – lungo termine; l'offerta dell’istituto è riservata alle piccole, medie e microimprese con sede legale nel mezzogiorno. Nell’agosto 2011 Poste italiane (società integralmente partecipata dallo Stato, e in particolare dal MEF) ha acquisito il controllo di MedioCredito Centrale S.P.A., istituto specializzato nell’erogazione di credito industriale e agevolato nonché nella gestione di fondi agevolativi, al fine di costituire la Banca del Mezzogiorno coi suindicati scopi.

 Per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici, l'articolo 8, comma 4 del cd. "Decreto Sviluppo" (decreto-legge n. 70 del 2011) ha autorizzato l’emissione – fino ad un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale, fiscalmente agevolati e dedicati ai soli investitori privati, da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia. Si tratta di titoli obbligazionari che possono essere emessi da qualunque banca, ideati per favorire l’incremento dell’offerta di credito nel Mezzogiorno e ridurre lo squilibrio esistente tra Regioni meridionali e altre aree del Paese. L’obiettivo è attrarre risorse incrementali per sostenere lo sviluppo di lungo termine delle imprese del Mezzogiorno. Le risorse raccolte con l’emissione dei titoli sono impiegate per finanziare progetti di investimento di durata superiore a 18 mesi di PMI del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). Tali titoli sono tassati con un’aliquota agevolata al 5 per cento.

Il sostegno a MPS

Il Capo II del decreto legge n. 87 del 2012, confluito negli articoli 23-sexies e seguenti del D.L. 95 del 2012, reca misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS). L’intervento normativo si inserisce nel solco delle indicazioni e delle direttive fornite in sede europea per il rafforzamento dei requisiti di capitale degli istituti di credito, stante le perduranti tensioni sui mercati finanziari con particolare riferimento ai titoli di debito sovrano. Le citate norme del D.L. 95 del 2012 hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari, emessi da MPS, per l’importo massimo di 2 miliardi; a tale importo si aggiunge l’emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire le obbligazioni emesse dalla banca nel 2009 (ai sensi del citato D.L. n. 185 del 2008) e non ancora rimborsati. L’importo complessivo dell’emissione autorizzato è stato dunque pari ad un massimo di 3,9 miliardi.

Il 28 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di MPS ha autorizzato la predetta emissione di strumenti finanziari governativi per l’importo complessivo massimo fissato ex lege, ovvero 3,9 miliardi di euro. Il 17 dicembre 2012 la Commissione europea ha approvato temporaneamente, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, la predetta operazione di ricapitalizzazione per ragioni di stabilità finanziaria.

Le caratteristiche degli strumenti finanziari sono recate dagli articoli 23-sexies e seguenti del citato D.L. n. 95 del 2012, come modificato dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012). In particolare:

  • i nuovi strumenti finanziari sono remunerati a un tasso del 9 per cento annuo, per l’esercizio in corso dalla data di sottoscrizione; tale tasso di interesse è poi incrementato dello 0,5 per cento ogni due esercizi, a partire dall’anno successivo a quello di sottoscrizione, fino al limite massimo del 15 per cento;
  • tali interessi sono dovuti anche nel caso di incapienza di utili, e in tal caso sono vengono corrisposti in azioni valutate al prezzo di mercato;
  • è possibile il riscatto degli strumenti finanziari su autorizzazione della Banca d’Italia. Il rimborso avverrà ad un valore nominale pari al 100 per cento nel caso di riscatto esercitato entro il 30 giugno del 2015. Successivamente, la percentuale viene incrementata di 5 punti percentuali ogni due anni, fino al raggiungimento del 160 per cento.
  • MPS è autorizzato a convertire i nuovi strumenti finanziari in azioni, con un tasso di conversione basato su uno sconto del 30 per cento;
  • le condizioni di remunerazione dei nuovi strumenti finanziari sono applicate anche agli strumenti finanziari ex articolo 12 del D.L. 185 del 2008 per l’esercizio 2012;
  • la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari assoggetta l’istituto a specifici vincoli in termini di governance e di operatività (limiti alle strategie commerciali e di espansione, all’acquisizione di partecipazioni in altre imprese; divieto, fino all’approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione europea, di distribuzione dei dividendi ordinari e straordinari; vincoli alla politica di remunerazione; divieto, fino all’adozione della decisione sul Piano da parte della Commissione europea, di corrispondere interessi su altri strumenti finanziari computati nel patrimonio di vigilanza, ad esclusione dei casi ove sussista un obbligo legale di procedere al pagamento, anche in assenza di utili distribuibili, o vi sia solo la possibilità di differire il pagamento).

 La Banca d’Italia ha trasmesso con nota del 26 gennaio 2013 il parere (previsto dall’articolo 23-novies del decreto-legge n. 95 del 2012) che subordina la sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari alla positiva valutazione della medesima Autorità.

Le misure adottate dalla BCE per la liquidità e la stabilità del sistema creditizio

Il peggioramento del ciclo economico e, soprattutto, l’insorgere delle tensioni sui titoli del debito sovrano dei paesi dell’Area Euro hanno indotto la Banca Centrale Europea a porre in essere un piano di rifinanziamento a lungo termine (long term refinancing operation - LTRO), consistente in una “asta di liquidità”: la Banca Centrale ha concesso prestiti alle banche richiedenti della durata di 3 anni, con un tasso di interesse pari alla media del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale calcolata nel periodo dell'operazione stessa. In cambio la BCE riceve dalle banche una garanzia “collaterale” sul prestito così concesso, composta da obbligazioni governative (titoli degli stati membri dell'UE). La lista degli asset eligibili per essere usati come collaterale viene pubblicata sul sito della BCE ed è aggiornata più volte al mese. Le due tranche di operazioni sono avvenute il 21 dicembre 2011 ed il 29 febbraio 2012.