Il rendiconto è il documento contabile attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale – di cui all’articolo 81, comma 1, della Costituzione - di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
La disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità n. 196/2009, ai sensi della quale il documento è presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento, e viene prima trasmesso alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione e, successivamente, presentato al Parlamento attraverso apposito disegno di legge, unitamente al giudizio della Corte ed alla relativa relazione generale.
Il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti:
1) il conto del bilancio, che espone l’entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio;
2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.
L’esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell’entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.
La funzione giuridico-costituzionale dell’esame parlamentare, per la parte concernente il conto del bilancio, consiste nella verifica che le Camere svolgono nel verificare che il Governo abbia effettivamente eseguito lo schema di previsione per l'entrata e di autorizzazione per la spesa nei termini preventivamente stabiliti dal Parlamento, ai fini di un'ordinata gestione finanziaria dello Stato.
Mediante l’approvazione del rendiconto le Camere approvano nuovamente con legge i risultati della gestione annuale rendendoli intangibili, ossia non revocabili o modificabili, con tutte le conseguenze che ciò comporta dal punto di vista giuridico e sotto il profilo economico-finanziario. In termini finanziari si fissa così ad un momento determinato il flusso della gestione dei conti statali, il che consente di comprendere attraverso quali modalità si passa dalla precedente legge di bilancio al nuovo progetto.
La proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2012 assumerà pertanto come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2010: tali risultanze sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2011, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento (cassa).
Il conto del bilancio all'interno del rendiconto, nel certificare la gestione di un anno finanziario, costituisce pertanto la base contabile sulla quale si adeguano le autorizzazioni di cassa dell'anno immediatamente successivo (assestamento) e si costruiscono le previsioni per il nuovo progetto di bilancio a legislazione vigente.
Occorre peraltro evidenziare che il rendiconto del bilancio non dà compiutamente conto dei risultati finanziari e patrimoniali per tutto il settore delle pubbliche amministrazioni; infatti, in tale settore confluiscono enti pubblici diversi dallo Stato, dotati di autonomia finanziaria ed in grado di determinare variazioni che non si riflettono, in senso giuridico-contabile, sul bilancio e sul patrimonio dello Stato (quali, ad esempio, gli enti territoriali e gli enti di previdenza).
Con riguardo ai risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l’esercizio finanziario 2010, nel disegno di legge di rendiconto gli stessi vengono esposti con riferimento alle entrate (con accertamenti per 778.247 milioni di euro), alle spese (con impegni per 715.380 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 62.867 milioni di euro.
Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento di bilancio, esso consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all’esercizio precedente: l’entità dei residui attivi e passivi sussistenti all’inizio dell’esercizio finanziario, che al momento dell’elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
a) per quanto riguarda le entrate, all’eventuale revisione delle stime del gettito;
b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente.
Il disegno di legge di assestamento del bilancio per l’esercizio 2011 riflette la struttura del bilancio dello Stato 2011, organizzato – ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 - in missioni e programmi, che costituiscono, a decorrere dal 2011, le nuove unità di voto parlamentare.
Esso dispone quindi le variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2011 (approvato con la legge n. 221/2010), indicate nelle annesse tabelle, le quali si riferiscono allo stato di previsione dell’entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.
In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l’evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo.
Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell’esercizio precedente.
A partire dalla previsione iniziale della legge di bilancio, le eventuali variazioni intervenute per atto amministrativo o proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascun programma, la previsione assestata.
Il disegno di legge dispone, tra l’altro, anche alcune modifiche all’articolo 2 della legge di bilancio per il 2011 (legge n. 221/2010), volte a aumentare il limite massimo di emissione di titoli pubblici da 70.000 milioni a 75.000 milioni di euro, nonché lo stanziamento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa da 10.000 a 12.000 milioni di euro.