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Temi dell'attività Parlamentare

Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF)
Il sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF) è stato creato nel corso del 2010 mediante l'istituzione, con appositi regolamenti di tre nuove autorità di vigilanza europee competenti, rispettivamente per le banche, i mercati finanziari e le assicurazioni, e di un Comitato europeo per il rischio sistemico incaricato della vigilanza macroprudenziale.

Si tratta in particolare dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea (EBA), n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

 La creazione del SEVIF fa seguito alle proposte elaborate da un gruppo di esperti (cd. gruppo “de Larosière”) incaricato dalla Commissione europea, nel novembre 2008, di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei a fronte della crisi finanziaria.

 In base ai regolamenti istitutivi nei settori di pertinenza le Autorità europee di vigilanza (AEV) possono:

1) elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l'adozione mediante atti delegati o di esecuzione (decisioni o regolamenti).

La direttiva 2010/78/UE (cd. Omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 individua una prima serie di tali settori - senza ostare all'inclusione di altri settori in futuro - per creare un corpus normativo armonizzato che non complichi la regolamentazione vigente e faccia salve le competenze attribuite agli Stati membri. I progetti di norme tecniche così elaborati sono sottoposti alla Commissione entro tre anni dall'istituzione delle AEV. Entro il 10 gennaio 2014 la Commissione dovrà sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di norme tecniche previsti dalla direttiva e formulare proposte appropriate.

2) gestire un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti (cd. binding mediation) nei casi in cui esse non possano risolvere tra di loro  problemi procedurali o di merito legati all'osservanza degli atti giuridici dell'Unione.

La direttiva 2010/78/UE individua i casi in cui è necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità al diritto dell'Unione ove le autorità nazionali competenti non siano in grado di risolverla da sole: in tale ipotesi una delle autorità nazionali competenti interessate può sottoporre il problema alla propria Autorità europea di vigilanza. L'Autorità europea di vigilanza interessata può prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità coinvolte. Nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell'Unione conferisca un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate da un'Autorità europea dì vigilanza non si sostituiscono all'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto dell'Unione;

3) stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi volte all'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. A tal fine la direttiva modifica la direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva MiFlD), e la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso e all'esercizio della funzione creditizia.

4) redigere, pubblicare e aggiornare regolarmente gli elenchi di tutti gli operatori finanziari dell'Unione.

In particolare tali elenchi riguardano:

  • l’elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità nazionali competenti, a cura dell'ABE;
  • l'elenco di tutte le imprese di investimento, a cura dell'AESFEM;
  • l'elenco dei mercati regolamentati, a cura dell'AESFEM;
  • l'elenco dei prospetti approvati, a cura dell’AESFEM.
Il recepimento della direttiva 2010/78/UE

Con l’articolo 15 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) il legislatore ha delegato il Governo a recepire la suddetta direttiva 2010/78/UE.

Il richiamato articolo 15 enuncia i princìpi e criteri direttivi da rispettare nell’esercizio della delega, tra cui: l’obbligo di tener conto dell’integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell’Unione; la previsione di sistemi di cooperazione tra le Autorità nazionali e quelle europee, nonché di metodi volti a consentire l’esercizio della delega di compiti tra Autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità europee; la previsione di modalità attraverso le quali le autorità nazionali tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza; la disciplina delle ipotesi in cui le Autorità europee possono chiedere informazioni direttamente ai soggetti vigilati dalle Autorità nazionali.

Inoltre, l’articolo 15 specifica che, nell’esercizio della delega, si tenga conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità ai regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee, nonché delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

 Il D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 ha dato attuazione alla predetta direttiva.

 Si ricorda che il ddl comunitaria 2012 (A.C. 4925) – che non ha concluso il proprio iter parlamentare prima della fine della legislatura - recava la delega per il recepimento della direttiva 2011/89/UE in materia di vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, da attuare entro il 10 giugno 2013. Lo scopo principale della direttiva è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell’Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

In sede di relazione sul ddl, la Commissione Finanze della Camera ha rilevato come una maggiore coesione nelle scelte adottate a livello UE, un più marcato accentramento delle decisioni in capo alle autorità di settore, il ricorso ad una più chiara ripartizione di competenze tra le autorità stesse secondo il principio della vigilanza per finalità, dovrebbero favorire la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie, scongiurando il rischio che alcuni Paesi o soggetti possano avvantaggiarsi degli arbitraggi normativi e delle lacune esistenti, a danno della stabilità dei mercati, e, soprattutto, dei risparmiatori nel loro complesso.

La Commissione ha altresì evidenziato come la gravissima crisi economico - finanziaria mondiale, le cui vicende sono tuttora fonte di forte preoccupazione, dimostri come il rafforzamento della normativa prudenziale e della vigilanza sui principali attori del sistema finanziario internazionale, tra i quali sono certo da annoverarsi i conglomerati finanziari, rappresenti un obiettivo cui occorre puntare con determinazione, sia a livello nazionale sia a livello globale, al fine di evitare che le distorsioni ed i rischi eccessivi emersi nell'operatività di molti operatori finanziari determini conseguenze distruttive per gli stessi mercati, e per le prospettive dell'economia mondiale.

I rilievi della Consob

In occasione dell’incontro annuale con il mercato finanziario svoltosi il 14 maggio 2012, il Presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nel proprio discorso al mercato finanziario ha evidenziato alcuni rilievi sul nuovo assetto delle AEV.

In particolare, il Presidente ha evidenziato la necessità, in ragione della dinamica congiunturale dei mercati, di ripensare alcuni aspetti strutturali della vigilanza in ambito europeo: ha rilevato in proposito che un primo livello di criticità è rappresentato dalla ripartizione dei ruoli in seno alla nuova architettura europea, entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Le Autorità condividono i medesimi obiettivi di carattere generale (la protezione degli investitori, l’integrità dei mercati e la stabilità del mercato finanziario europeo), con possibili duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, particolarmente perniciose in periodi di crisi. Inoltre, un secondo profilo problematico è stato individuato nelle modalità con cui ciascuna autorità europea dovrebbe favorire il coordinamento tra le autorità nazionali in caso di crisi, anche mediante l’elaborazione di piani di intervento comuni. La difficoltà di conciliare interessi e visioni, talvolta contrastanti, e la mancanza di un decalogo di misure di emergenza possono pregiudicare, tuttavia, il raggiungimento di questo obiettivo. Un più marcato accentramento delle decisioni in capo alle autorità europee di settore, secondo una puntuale divisione di competenze per finalità, potrebbe consentire una migliore prevenzione e gestione di eventuali crisi future e scongiurare il rischio di free riding da parte di alcuni paesi, a danno dei risparmiatori di altri.

Il Presidente Vegas ha auspicato dunque che la revisione del regolamento istitutivo delle Autorità europee, che dovrà essere avviata dalla Commissione Europea entro il 2 gennaio 2014, potrebbe costituire l’occasione per eliminare le attuali sovrapposizioni di competenze delle tre Autorità e modificare i poteri dell’Esma, per renderne più efficace ed efficiente l’operato, particolarmente in caso di crisi.