Lo scudo fiscale, introdotto dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, (terzo decreto anticrisi) successivamente modificato sia dal decreto-legge n. 103 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 3 ottobre 2009 sia dal decreto-legge n. 194 del 2009 (c.d. "milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, reca disposizioni in materia di “rimpatrio” ovvero “regolarizzazione” delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990.
La disciplina consente la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008. La decorrenza del termine per l'effettuazione delle operazioni di emersione è fissata al 15 settembre 2009 mentre il termine ultimo, precedentemente fissato al 15 dicembre 2009, è stato, da ultimo, modificato dal DL n. 194/2009 (entrato in vigore il 30 dicembre 2009) il quale ha anche incrementato la misura dell'aliquota d'imposta da applicare alle operazioni di emersione effettuate successivamente al 15 dicembre 2009.
L’operazione si perfeziona con il pagamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dalla norma richiamata. Le disposizioni rinviano, per quanto non diversamente disposto, alle norme contenute nel decreto-legge n. 350 del 2001 (cosiddetto scudo fiscale 2001) e all’articolo articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003).
La norma non individua espressamente l’ambito soggettivo. Tuttavia, in virtù dei rinvii normativi, la disciplina si applica nei confronti dei seguenti soggetti residenti: persone fisiche (anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate.
Possono accedere alla disciplina anche le imprese estere situate nei paesi a fiscalità vantaggiata (paradisi fiscali) le cui partecipazioni di controllo o di collegamento sono detenute da soggetti residenti relativamente ai quali, ordinariamente, si applica il regime tributario della trasparenza fiscale indicato negli articoli 167 e 168 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). In tale ipotesi gli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione si esplicano sui soggetti partecipanti nei limiti degli importi rimpatriati o regolarizzati.
In ogni caso, non possono accedere allo scudo fiscale i soggetti nei confronti dei quali, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia già stata avviata un’attività di controllo.
Per le attività detenute in paesi non appartenenti all’Unione europea, fatte salve le ipotesi di seguito indicate, l’emersione può essere effettuata esclusivamente attraverso il rimpatrio.
Qualora le attività si trovino in paesi dell’Unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni, i soggetti interessati possono regolarizzare o rimpatriare le attività. La possibilità di scegliere è ammessa anche per le imprese estere.
La circolare n. 43/E dell’Agenzia delle entrate concernente la disciplina in esame, richiamando l’articolo 56 del Trattato UE ai sensi del quale è vietata qualsiasi restrizione ai movimenti di capitale non solo tra Stati membri ma anche con paesi terzi, afferma che “si deve ritenere possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei Paesi extra UE con i quali è in fatto un effettivo scambio di informazioni secondo il recente standard ONU/OCSE”.
L’emersione si effettua mediante una dichiarazione riservata che il contribuente presenta ad un intermediario abilitato.
Gli intermediari devono garantire la riservatezza delle dichiarazioni ed assumono la qualifica di sostituto d’imposta, trattenendo le ritenute fiscali dovute e riversandole allo Stato senza indicare il nominativo del soggetto per conto del quale la ritenuta è stata operata.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13-bis gli intermediari non sono tenuti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, la norma si applica alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.
La base imponibile è rappresentata dal rendimento presunto determinato in ragione del 2% annuo per un periodo di cinque anni.
E’ istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali da applicare al rendimento presunto delle attività detenute all’estero che si intende far emergere. La misura dell'imposta, comprensiva di sanzioni ed interessi, è fissata al 50 per cento (sostanzialmente, quindi, il 5% del valore emerso) per le operazioni effettuate entro il 15 dicembre 2009, al 60 per cento (sostanzialmente, quindi, il 6% del valore emerso) per le operazioni effettuate entro il 28 febbraio 2010 e al 70 per cento (sostanzialmente, quindi, il 7% del valore emerso) per le operazioni effettuate entro il 30 aprile 2010.
La presentazione della dichiarazione riservata e l’effettuazione del pagamento devono essere effettuate a decorrere dal 15 settembre 2009. Il termine finale, precedentemente fissato al 15 dicembre 2009, è stato modificato al 30 aprile 2010 dal richiamato D.L. n. 194/2009, entrato in vigore il 30 dicembre 2009. Pertanto, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate, non sono considerate ammissibili le operazioni di adesione effettuate nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2009 e il 29 dicembre 2009.
Le circolari dell'Agenzia delle entrate emanate prima della proroga al 30 aprile 2010 hanno individuato ipotesi relativemente alle quali, per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, la dichiarazione può essere presentata anche oltre il 15 dicembre 2009 . Pertanto, fermo restando il termine per il pagamento dell'imposta, la dichiarazione può essere presentata in termini successivi (30 giugno 2010 con riferimento alla Repubblica San Marino circ.52/E, 31 dicembre 2010 per altre ipotesi circolari 49/E e 50/E).
Gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione decorrono dal momento dell’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali.
Nei confronti del contribuente che ha effettuato l’emersione è preclusa ogni attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d’imposta e agli imponibili che sono oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.
Inoltre, l’emersione comporta effetti estintivi di reati penali tra i quali la omessa o infedele dichiarazione e il falso in bilancio.
Per le operazioni di regolarizzazione o rimpatrio effettuate dalle imprese estere gli effetti estintivi si esplicano sui soggetti partecipanti residenti in Italia.
I dati e le notizie emersi per l’operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente sia in sede giudiziaria, civile, amministrativa e tributaria, sia in sede amministrativa; la inutilizzabilità non opera per i procedimenti in corso al 4 ottobre 2009.
L’articolo 13-bis, nell’introdurre lo scudo fiscale, raddoppia la misura delle sanzioni applicabili nei casi di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività detenute all’estero nonché di trasferimenti di valore da e per l’estero. In particolare, la sanzione viene elevata ad un ammontare compreso tra il 10% e il 50% dell’importo non dichiarato.
Le entrate derivanti dalla disciplina in esame, non quantificate nel provvedimento, dovranno affluire ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.