L’articolo 71 del D.L. 112/2008, come modificato dall’articolo 17, comma 23, del D.L. 78/2009, ha introdotto misure volte a regolare le assenze per malattia, soprattutto in riferimento al trattamento economico, alla certificazione della malattia e alle fasce orarie di reperibilità, con l'obiettivo di ridurre il tasso di assenteismo nel settore pubblico.
In particolare, in deroga ai contratti collettivi e alla normativa di settore, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, si prevede che ai lavoratori venga corrisposto, nei primi dieci giorni di assenza, il solo trattamento economico fondamentale, escludendo ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Sempre nel D.L. 78/2009 si prevede, a decorrere dall'anno 2009, per i periodi di assenza per malattia, l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, al trattamento economico fondamentale. Per tali categorie di personale, pertanto, durante l'assenza per malattia non viene meno il trattamento accessorio.
I risparmi derivanti dall’applicazione delle nuove norme costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato, concorrendo per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio; non sono comunque utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
Inoltre, al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, si prevede l’obbligo di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica, nonché ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali (ASL) su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale (SSN), con oneri a carico delle medesime ASL. A tale riguardo si dispone che, a partire dal 2010, una quota del finanziamento del SSN venga ripartita fra le Regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici.
Sulla disciplina delle assenze per malattia nella PA interviene anche il D.Lgs. 150/2009 (emanato in attuazione della delega conferita con la L. 15/2009), di riforma del lavoro pubblico. Al suo interno sono contenute alcune norme (articolo 55-septies) che modificano le corrispondenti disposizioni del D.L. 112/2008 e del D.L. 78/2009, prevedendo, in particolare:
Le norme in materia di rilascio e trasmissione dell’attestazione di malattia introdotto per i dipendenti pubblici dal nuovo articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001 sono state estese al settore privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall’articolo 25 della L. 183/2010.
Successivamente, l’articolo 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011, modificando l'articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001, ha previsto che le pubbliche amministrazioni dispongano il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Se l'assenza ha luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l'assenza può essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Merita segnalare che le norme in materia di rilascio e trasmissione dell’attestazione di malattia introdotte per i dipendenti pubblici dal nuovo articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001 sono state estese al settore privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall’articolo 25 della L. 183/2010.
Da ultimo, l’articolo 7 del D.L. 179/2012 ha in primo luogo ha esteso l'ambito di applicazione delle norme già vigenti sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica al personale non contrattualizzato della P.A. (a decorrere dal 18 dicembre 2012). Allo stesso tempo, è stato previsto l’obbligo, per il medico o la struttura sanitaria, di inviare telematicamente la medesima certificazione anche all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore, nel caso in cui quest’ultimo ne faccia espressamente richiesta fornendo un valido indirizzo. Restano esclusi da tale applicazione le certificazioni per via telematica rilasciate al personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Oltre a ciò viene modificata la disciplina relativa al congedo spettante al lavoratore dipendente in caso di malattia dei figli (di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 151/2001).