L’energia nucleare è stata uno degli argomenti principali della politica energetica del primo triennio della XVI legislatura, sia per le azioni intraprese dal Governo fino al 2010 per realizzare una nuova strategia nucleare, sia per le iniziative referendarie assunte nell’opposta direzione di escludere la realizzazione di impianti di produzione di questo tipo di energia.
La ripresa di una pianificazione nucleare è stata un aspetto centrale della politica energetica del Governo negli anni 2008-2010. A tal fine l’art. 7 del decreto-legge 112/2008 (A.C. 1386), nell’introdurre nell'ordinamento uno strumento di indirizzo e programmazione generale in materia energetica denominato “Strategia energetica nazionale” (SEN), aveva espressamente previsto, tra le politiche di settore da sviluppare, anche quella finalizzata alla produzione di energia da fonte nucleare mediante impianti di nuova generazione da realizzare appositamente. In particolare, la SEN contemplava la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione.
In linea con la Strategia energetica nazionale l'art. 25 della legge 99/2009 (A.C. 1441-ter) aveva disposto una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio e per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, e per la definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate. La delega prevedeva altresì che venissero stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.
A tale delega il Governo, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di decreto presentato (atto n. 174), ha dato attuazione con il decreto legislativo 31/2010. Tra i punti più significativi di questo decreto vanno evidenziati: la definizione di una Strategia del Governo in materia nucleare, propedeutica all’avvio delle procedure localizzative ed autorizzative; la previsione di un ruolo rilevante delle Regioni interessate, chiamate ad esprimere un’intesa, propedeutica all'intesa con la Conferenza unificata, fin dalla fase di localizzazione, e poi anche nell’ambito della procedura di autorizzazione per gli impianti nucleari e per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi; la possibilità di concludere i procedimenti delle intese, sia con le Regioni sia con la Conferenza unificata, attraverso le forme di sussidiarietà già previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di leale collaborazione; la fissazione di appositi requisiti tecnici, professionali e organizzativi per gli operatori autorizzati alla realizzazione e all'esercizio di impianti nucleari; l’istituzione di “Comitati di confronto e trasparenza” per ciascun sito, finalizzati a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente; la previsione di uno stretto coinvolgimento dell’Agenzia per la sicurezza nucleare - quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nel settore nucleare, istituita dalla legge 99/2009 (e poi soppressa dal D.L. 201/2011, cd. Salva Italia) - in ogni passaggio procedurale, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per l’ambiente, la popolazione ed i lavoratori; la fissazione di tempi procedurali tali da contemperare le esigenze di sicurezza sopra richiamatecon la celere attuazione della Strategia nucleare.
Successivamente, il decreto legislativo 41/2011, correttivo del suddetto D.Lgs. 31/2010, ha ulteriormente integrato e precisato la normativa in materia, sia semplificando le procedure di valutazione e di autorizzazione dei nuovi impianti nucleari, sia prevedendo una riduzione dei tempi di costruzione, sia dando più flessibilità al procedimento di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sia ancora accelerando lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti e definendo in maniera più esaustiva i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e del Deposito nazionale. Il provvedimento inoltre, adeguandosi a quanto statuito dalla Corte costituzionale (cfr. infra), ha previsto la necessità di acquisire il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Regione interessata in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto nucleare. Sullo schema iniziale, trasmesso dal Governo alle Camere (schema di decreto legislativo n. 333) le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera il 16 marzo 2011 hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Al Senato, il parere favorevole con osservazioni è stato espresso dalla Commissione Industria nella seduta del 22 marzo 2011. A seguito di tali pareri, il Consiglio dei Ministri n. 133 del 23 marzo 2011 ha approvato definitivamente il provvedimento, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2011.
A queste iniziative del Governo favorevoli alla ripresa di una politica energetica nucleare si è contrapposta l’iniziativa popolare concretizzatasi con la raccolta delle firme necessarie per la presentazione di un referendum abrogativo sulle norme in materia di energia nucleare. Tale referendum abrogativo - dichiarato ammissibile la Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2011 - è stato indetto per il 12-13 giugno 2011.
Prima di tale scadenza Governo e Parlamento sono tuttavia intervenuti nuovamente sulla materia disponendo – anche a fronte della esigenza internazionalmente riconosciuta di una riflessione sulla materia dell’energia nucleare dopo l’incidente alla centrale giapponese di Fukushima – prima, con il decreto-legge 34/2011 (A.C. 4307), la sospensione della realizzazione dei piani in materia di energia nucleare, e poi, con le modifiche apportate dalla legge di conversione (legge 75/2011), la abrogazione delle norme sopra citate del triennio 2008-2010 sulla ripresa dei programmi in tema di energia nucleare.
Tuttavia, la Corte di Cassazione (in veste di Ufficio Centrale per il referendum) non ha ritenuto che fossero, con queste modifiche, venuti meno tutti i presupposti per lo svolgimento del referendum abrogativo già indetto. Essa ha di conseguenza riformulato, con ordinanza 1° giugno 2011, il quesito referendario per adeguarlo alle modifiche legislative intervenute ad opera della legge di conversione, e in particolare ha indirizzato il quesito alla abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 34/2011. La Corte Costituzionale (sentenza n. 174/2011) ha confermato la ammissibilità del quesito referendario anche in tale riformulazione.
In proposito, il decreto-legge 34/2011 (A.C. 4307), nell’abrogare le norme in materia di energia nucleare ha comunque:
Il referendum abrogativo si è quindi tenuto, come già previsto, nei giorni 12 e 13 giugno 2011 e ha visto prevalere nettamente i voti favorevoli all’abrogazione dei citati commi 1 e 8 dell'articolo 5 del D.L. 34/2011. Con D.P.R. 114/2011 è stata data formale esecuzione all’esito referendario.
Si segnala infine che la legge 99/2009 ha previsto all’articolo 38, comma 1 l'approvazione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e innovazione nel settore energetico, anche con riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278/2010, ha respinto i ricorsi di numerose Regioni che avevano impugnato alcune disposizioni della legge 99/2009 in materia nucleare e in particolare la norma di delega di cui all'art. 25. Inoltre la Corte, con sentenza n. 331/2010, ha dichiarato illegittime le leggi regionali con cui Puglia, Basilicata e Campania avevano vietato l'installazione sul loro territorio di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare e di stoccaggio di rifiuti radioattivi. Successivamente, invece, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del decreto legislativo 31/2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza Unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari (sentenza n. 33/2011), che peraltro ha dichiarato inammissibili o infondate tutte le altre numerose questioni di legittimità costituzionale poste dalle Regioni ricorrenti con riferimento al citato decreto legislativo).
Con l’interpellanza 2-00057, svolta alla Camera nella seduta del 27 gennaio 2009, sono state richieste delucidazioni sul piano di sviluppo delle centrali nucleari nel nostro Paese, con particolare riguardo alla individuazione dei siti, alla messa in sicurezza delle scorie e al reperimento delle risorse per finanziare il progetto (v. Strategia energetica nazionale).
Anche con l'interrogazione a risposta immediata 3-00833, svolta alla Camera nella seduta del 13 gennaio 2010, sono state richieste delucidazioni in merito agli orientamenti del Governo sull'individuazione dei siti degli impianti per la produzione di energia nucleare.