Nel quadro degli interventi volti a contenere la spesa pubblica, grande rilievo hanno avuto i commi 1-4 dell’articolo 9 del D.Lgs. 78/2010, con cui sono state introdotte incisive misure per il contenimento delle spese di parte corrente relative ai redditi di lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si è bloccato, per il periodo 2011-2014, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale (prevedendo che non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010) e si sono ridotti, per il triennio 2011-2013, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 e a 150.000 euro annui. La Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 2012 , ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale ultima previsione.
Successivamente, l’articolo 16, comma 5, del D.L. 98/2011, ha previsto che, nel quadro dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare entro il 31 marzo di ogni anno), le eventuali economie aggiuntive realizzate vengano impiegate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale (di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009).
Infine, per quanto riguarda i trattamenti economici più elevati, l'articolo 23-ter del D.L. 201/2011 ha previsto la definizione di un parametro massimo (riferito al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione), valevole per tutti i rapporti di lavoro (dipendente o autonomo) con le pubbliche amministrazioni statali (compreso il personale non contrattualizzato).
Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego è formato da una serie di voci legate sia al comparto, sia alla singola amministrazione di appartenenza. Si tratta di somme riconosciute sulla base di parametri differenti, quali l’anzianità, specifiche mansioni o tipologie lavorative.
Per quanto concerne i criteri di assegnazione, l’articolo 2, comma 32, della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009) ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2009, di corrispondere il trattamento economico accessorio dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità, che tengano conto della qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.
Successivamente, l’articolo 9 del D.L. 78/2010, ha previsto, per il triennio 2011-2013, nell’ambito delle misure volte al blocco del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010, e che debba essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Da ultimo, l’articolo 5, commi da 11 a 11-sexies, del D.L. 95/2012, ha dettato, nelle more dei rinnovi contrattuali e in attesa dell'applicazione delle norme del D.Lgs. 150/2009 (di riforma del pubblico impiego), una disciplina transitoria sulla valutazione del dipendenti pubblici ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.
I commi da 17 a 21 dell’articolo 9 del D.L. 78/2010 dispongono il blocco della contrattazione nel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 nei seguenti termini:
Per quanto riguarda il personale in regime di diritto pubblico, si sospendono, per gli anni 2011, 2012 e 2013, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall’articolo 24 della L. 448/1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi.
Da ultimo, l’articolo 16, comma 1, del D.L. 98/2011 ha previsto la possibilità, con apposito regolamento, di prorogare al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque la possibilità che, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, l'ambito applicativo delle disposizioni in materia sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori.