Lo schema di decreto legislativo (n. 164) – cosiddetto codice dell’attività agricola - e lo schema di regolamento (n.167), che costituisce una sorta di testo unico delle norme regolamentari vigenti in materia, intendevano riordinare la normativa di competenza statale in materia di attività agricola. Tali provvedimenti non sono poi stati emanati e sono rimasti allo stato di proposte.
Il Governo ha inizialmente adottato tali provvedimenti sulla base della delega conferita, con il comma 14 dell'art. 14 della legge n.246 del 2005, per l'emanazione di decreti legislativi contenenti le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 e delle quali si riteneva indispensabile la permanenza in vigore. Il 15 dicembre 2009 sono stati assegnati, con riserva di acquisire i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le Commissioni Agricoltura di Camera e Senato hanno chiesto di esprimere i propri rilievi. La prima si è pronunciata il 27 gennaio 2010, segnalando la mancanza delle condizioni necessarie per un'adeguata pronuncia in merito ed invitando la Commissione competente a considerare l'opportunità di un complessivo riesame dei testi. La seconda ha espresso le sue osservazioni il 26 gennaio 2010. La Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso alcun parere, non avendo acquisito in tempo utile i prescritti pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato. Nel frattempo la delega non è stata esercitata nel termine del 15 marzo 2010. Successivamente il Governo ha trasmesso alle Camere i pareri acquisiti e, conformemente all'interpretazione data dal Consiglio di Stato di poter esercitare tale delega sulla base di quanto previsto dal comma 18 della legge 246/2005 (emanazione di decreti legislativi integrativi, di riassetto o correttivi della legislazione vigente), e quindi, entro il 16 dicembre 2011, ha comunicato l'intenzione di proseguire l'iter dei provvedimenti. Alla Commissione per la semplificazione è stato, quindi, assegnato, il nuovo termine del 20 ottobre 2010; la Commissione Agricoltura della Camera ha ribadito l'orientamento precedentemente espresso e la Commissione di merito non ha espresso parere nel termine previsto. Infine, nel luglio 2011, il Governo ha trasmesso informalmente alla Commissione per la semplificazione due nuovi testi redattii a scopo collaborativo per tener conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti. E', quindi, ripreso l'esame parlamentare dei provvedimenti che però non si è concluso entro dicembre 2011, termine di scadenza della delega.
Tra le priorità del riordino della normativa in materia di attività agricola, vi era innanzitutto la razionalizzazione dei provvedimenti che, a partire dai primi provvedimenti di riforma del 2001, hanno ridisegnato le figure professionali, dando spazio alle società, e ampliato il campo d'azione delle attività agricole.
Tra gli oggetti più rilevanti del riassetto era, quindi, prevista la definizione di coltivatore diretto; il riordino della disciplina delle qualifiche soggettive dell’imprenditore agricolo; la figura dell’imprenditore agricolo giovane; l’attenzione per la disciplina delle attività connesse con quella agricola, con l'aggiunta di quelle relative alla produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili. Apposite sezioni erano dedicate all'attività agrituristica e alla vendita al dettaglio. Autonomo spazio era dedicato all’impresa ittica e alle attività selvicolturali.
Il riordino degli istituti a carattere civilistico non poteva escludere inoltre la disciplina dei contratti agrari che hanno trovato ampio spazio all’interno della struttura del codice.
Particolarmente significativa è stato la ricognizione delle norme a carattere pubblicistico riguardanti la disciplina del territorio. Nello specifico, il codice conteneva disposizioni sulla gestione e sullo sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni e sulle attività nelle zone agricole a vocazione turistica e integrative dell’attività imprenditoriale agricola. Erano altresì richiamate le discipline relative alla contrattazione programmata in agricoltura e quella relativa ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari.
Talune disposizioni erano riferite alla disciplina della biodiversità, dell’agricoltura transgenica, al principio della coesistenza e alla relativa responsabilità in caso di danno alle coltivazioni vicine.
Un ulteriore settore preso in considerazione riguardava la disciplina della proprietà rurale, con particolare riguardo al compendio unico e alla ricognizione delle strutture agrarie sotto il profilo sia della formazione e della conservazione delle unità produttive in relazione alla divisione ereditaria sia della proprietà coltivatrice.
Infine, lo schema del codice agricolo conteneva l'elenco delle 61 fonti normative che si intendev abrogaRE (leggi intere o singole disposizioni), comprese alcune leggi non espressamente richiamate nel codice stesso in quanto l'oggetto della loro disciplina non era esplicitamente trattato dallo schema di decreto legislativo.