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Temi dell'attività Parlamentare

Il "collegato lavoro" (legge 183/2010)
La L. 183/2010, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, è intervenuta in vari ambiti del settore lavoristico, conferendo al Governo alcune ampie deleghe (in materia di ammortizzatori sociali, lavori usuranti, apprendistato. occupazione femminile, enti vigilati), in larga parte non esercitate. II 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha rinviato il provvedimento alle Camere, con messaggio motivato, ai sensi dell'articolo 74 Cost.. A seguito del rinvio presidenziale il provvedimento è stato nuovamente approvato, con modifiche, dal Parlamento.
I contenuti del provvedimento

La L. 183/2010 è un importante provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, che nel corso del lungo e articolato iter parlamentare si è andato progressivamente arricchendo di nuovi e più ampi contenuti. Il provvedimento reca alcune ampie deleghe al Governo e varie disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica.
Le nuove deleghe legislative riguadano:

  • la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico; la delega è stata esercitata con il D.Lgs. 167/2011 sui lavori usuranti;
  • la riorganizzazione di una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro e la ridefinizione del rapporto di vigilanza del medesimo Ministero sugli stessi enti (delega esercitata in parte: per gli enti vigilati dal Ministero della salute con il D.Lgs. 106/2012; e, per l'Associazione italiana della Croce Rossa, con il D.Lgs. 178/2012);
  • il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai dipendenti pubblici e privati (delega esercitata con il D.Lgs. 119/2011);
  • l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco (delega non esercitata).

Il provvedimento ha disposto, poi, la proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato e di occupazione femminile, già conferite ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 30 e 81, della L. 247/2007 (di attuazione del Protocollo sul welfare). La sola delega sull'apprendistato è stata attuata con il D.Lgs. 167/2011.
Altre misure previste dal provvedimento riguardano, in particolare, il contrasto del lavoro sommerso, la sicurezza sul lavoro, la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro, la liberalizzazione delle Agenzie del lavoro, il lavoro a termine, l'apprendistato, il lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro, i termini di impugnazione dei licenziamenti, la mobilità del personale pubblico, il personale delle università, della sanità, della difesa e delle Forze dell'ordine.

Il rinvio presidenziale alle Camere

II 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha rinviato il provvedimento alle Camere, con messaggio motivato, ai sensi dell'articolo 74 Cost., chiedendo una nuova deliberazione.
Il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, relativo alle responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.
Per quanto attiene al primo profilo, pur ritenendo apprezzabile un indirizzo normativo teso all'introduzione di strumenti arbitrali volti a prevenire e accelerare la risoluzione delle controversie, il messaggio evidenzia la necessità di definire, in via legislativa, meccanismi meglio idonei ad accertare l'effettiva volontà compromissoria delle parti e a tutelare il contraente debole (ossia il lavoratore), soprattutto nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la possibilità di pervenire a una decisione arbitrale "secondo equità" non può in ogni caso compromettere diritti costituzionalmente garantiti, o comunque non negoziabili, di cui è titolare il lavoratore; nel settore del pubblico impiego tale possibilità va altresì coniugata con il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.
Per quanto attiene al secondo profilo, il messaggio evidenzia la necessità di una riformulazione della norma volta ad assicurare, escludendo profili di rilevanza penale (in linea con gli adattamenti del resto previsti al riguardo dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei lavoratori impiegati sul naviglio di Stato.
A seguito del rinvio presidenziale il provvedimento è stato oggetto di un nuovo esame da parte della Camera dei deputati (AC 1441 quater-D), che lo ha nuovamente approvato, con modifiche, il 29 aprile 2010. Le modifiche hanno riguardato, in particolare, l'articolo 20, che è stato interamente riformulato al fine di meglio specificare l'ambito di esclusione da responsabilità e dare più sicuro fondamento giuridico alle azioni risarcitorie, nonchè l'articolo 31, modificato in più parti al fine di prevedere che:

  • nell’arbitrato di equità si debba tener conto, oltre che dei principi generali dell’ordinamento, anche dei principi regolatori della materia, inclusi quelli derivanti da obblighi comunitari;
  • in caso di impugnazione del lodo arbitrale la competenza sia, in unico grado, del tribunale in funzione di giudice del lavoro;
  • la clausola compromissoria può essere pattuita non prima della conclusione del periodo di prova ovvero, ove non previsto, non prima di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro;
  • la clausola compromissoria non può comunque avere ad oggetto le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro e può avere ad oggetto solo controversie già insorte;
  • davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato;
  • in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi volti a definire la pattuizione di clausole compromissorie, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, al fine di promuovere un accordo; nel caso in cui non si giunga ad un accordo nei successivi 6 mesi, il Ministro, con proprio decreto, individua in via sperimentale, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociale, le modalità di attuazione della nuova disciplina.

Nel corso dell'esame al Senato il testo è stato ulteriormente modificato. In particolare, è stato stabilito che l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria e che questa può avere ad oggetto ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro (non può cioè avere valore retroattivo).
Il 19 ottobre 2010 la Camera ha approvato definitivamente il provvedimento, senza ulteriori modifiche.
Per un esame puntuale del contenuto della legge 183/2010 si rinvia all'apposito dossier.