Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

La Carta delle autonomie
Nella XVI legislatura è iniziato l'esame, alla Camera, poi proseguito al Senato, senza pervenire a conclusione, di un disegno di legge del Governo, in materia di funzioni degli enti locali. Scopo del provvedimento era l'adeguamento di tale settore dell'ordinamento alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Il disegno di legge prevedeva una delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali», in cui riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali.

Il provvedimento (A.C. 3118 - A.S. 2259), collegato alla manovra di finanza pubblica, interviene sull’attuale assetto normativo delle autonomie locali, risalente sostanzialmente ai primi anni ’90 del secolo scorso. Con tale intervento si introducono disposizioni di adeguamento alla riforma Titolo V della Parte seconda della Costituzione approvata nel2001, che ha attribuito nuove funzioni alle comunità locali, dotandole di autonomia finanziaria. In relazione a tale autonomia, inoltre, si pongono i presupposti per la concreta attuazione della legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009), che ha previsto, tra l’altro, una ripartizione delle spese degli enti locali tra: spese riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale; spese relative alle altre funzioni; spese finanziate con contributi speciali.

In questo quadro, il disegno di legge individua le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e dà attuazione al principio di sussidiarietà, contenuto nell’articolo 118 della Costituzione, prevedendo l’individuazione e il trasferimento di funzioni amministrative a enti locali e regioni.

Il provvedimento reca, inoltre, una delega al Governo per l’adozione della «Carta delle autonomie locali» che raccolga e coordini tutte le norme sugli enti locali, destinata a sostituire il testo unico delle autonomie locali (TUEL) del 2000 (decreto legislativo 267/2000).

Tra le altre disposizioni si segnalano: la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi che operano in ambito statale, regionale e locale; la disciplina dei piccoli comuni; la modifica delle funzioni dei consigli comunali e provinciali; le modifiche concernenti i direttori generali degli enti locali; la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali.

L'esame del provvedimento, al quale sono state abbinate 13 proposte di iniziativa parlamentare, è iniziato presso la I Commissione Affari costituzionali l'11 marzo 2010 e si è concluso il 10 giugno scorso. L'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge il 30 giugno 2010. Ora il è all'esame del Senato.

La Camera ha modificato in più punti il testo, anche in relazione alle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2010, n. 191/09, come modificata  dal D.L. n. 2/2010 (si veda in proposito il tema decreto-legge n. 2/2010). Tra gli emendamenti approvati si segnalano la soppressione degli artt. 14 e 15 relativi alla razionalizzazione delle province e degli uffici territoriali del governo. Inoltre, tra le modifiche introdotte vi è la previsione, conforme al parere espresso dalla Commissione bilancio, secondo la quale:  le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite in base al provvedimento sono finanziate secondo i principi e i criteri della citata legge n. 42/09; in sede di prima applicazione di tale legge, e per il periodo transitorio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge medesima, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle elencate dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 21.