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Temi dell'attività Parlamentare

La partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea
Dopo un lungo e approfondito esame, al termine della XVI legislatura il Parlamento ha approvato la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234 innova, sostituendola integralmente, la legge 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell’assetto dell’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il testo si compone di 61 articoli divisi in nove capi che recano, in particolare, le seguenti novità rispetto al quadro vigente:

  • si rafforza il raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell’UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, ribadendo l’obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere e precisando meglio i presupposti per l’attivazione della riserva di esame parlamentare. Si prevede inoltre la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria conclusi anche al di fuori delle disposizioni dei trattati;
  • si assicura una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona, tenendo conto di alcune novità introdotte dal medesimo Trattato. In particolare, si richiamano i poteri delle Camere sul rispetto del principio di sussidiarietà e si prevede l’intervento parlamentare per l’attivazione del cd. meccanismo del freno d’emergenza;
  • si rafforzano le prerogative di informazione e controllo parlamentare sulle procedure giurisdizionali e di contenzioso riguardanti l’Italia e si prevede la previa informazione delle Camere sulle proposte di nomina e designazioni da parte del Governo dei componenti di talune Istituzioni dell’UE;
  • si aggiornano le disposizioni relative agli organismi deputati al coordinamento della partecipazione dell’Italia al processo normativo europeo, e in particolare del Comitato interministeriale per gli affari europei;
  • vengono istituiti in ciascun Ministero i nuclei di valutazione degli atti dell’Unione europea, deputati a coordinare all’interno di ciascuna amministrazione la politica europea, e viene riformata la figura degli esperti nazionali distaccati;
  • si rafforza la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell’UE, dando la possibilità ai Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire alle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà e modificando le norme in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, in conseguenza del Trattato di Lisbona;
  • si definisce meglio la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell’Unione europea;
  • si riorganizza il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento dell’attuale legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto sarà limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie; la legge europea che, più in generale, conterrà disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all’ordinamento europeo. Con specifico riguardo alla legge di delegazione, vengono disciplinati alcuni aspetti della procedura per l’esercizio delle deleghe e vengono definiti i princìpi e criteri generali di delega attualmente regolati, di anno in anno, in ciascuna legge comunitaria. Fra i princìpi di delega viene introdotto il c.d. gold plating, volto ad evitare la possibilità per il legislatore delegato di prevedere in sede di recepimento livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli richiesti dalle direttive stesse. Si prevede inoltre la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell’anno;
  • si ridefiniscono le disposizioni in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia ed il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni;
  • si disciplina per la prima volta in maniera organica la materia degli aiuti di Stato prevedendo, tra l’altro, le condizioni in base alle quali è ammessa la concessione di aiuti pubblici per calamità naturali, il divieto di concessione degli aiuti alle imprese che hanno beneficiato di aiuti giudicati illegali e che non sono stati rimborsati, nonché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’esecuzione della decisione di recupero.
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