La Corte dei conti è organo di controllo contabile e giudica in materia di giudizi di conto e di responsabilità contabile nella gestione delle risorse pubbliche. Inoltre, la Corte giudica sulle pensioni civili, militari e di guerra.
Alcuni provvedimenti approvati nella legislatura contengono, tra le altre, disposizioni che modificano in parte le funzioni e l’organizzazione della Corte.
Sotto tale profilo, che ha comportato l’adozione di misure per l’intero panorama istituzionale, vanno ricordate le seguenti disposizioni:
Le misure entrate in vigore sono di seguito indicate con riferimento al Presidente della Corte, al Consiglio di Presidenza e alle sezioni regionali.
In merito al Presidente, la linea di tendenza delle modifiche introdotte è nel senso di un rafforzamento del ruolo, sia nei confronti dell’Organo che presiede, sia nei confronti degli Organi costituzionali.
Tale linea emerge in primo luogo dal comma 7, dell’art. 11 della L. 15/2009, che definisce il Presidente “organo di governo dell'istituto”. In questa qualità gli sono attribuite specifiche competenze raccordate a sistema con altre già previste dall’ordinamento attraverso una specifica clausola di chiusura secondo la quale “esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte”.
Le attribuzioni specifiche riguardano:
La medesima linea emerge da ulteriori disposizioni:
Per il Consiglio di Presidenza, le cui attribuzioni sono stabilite dall’art. 10 della L. 117/1988, si è operato, oltre che nella direzione di prevederne l’attivazione a supporto di funzioni conferite al Presidente, anche nel senso della riduzione dei componenti.
In particolare, l’art. 11, comma 8, della legge 15/2009, che lo definisce organo di amministrazione del personale di magistratura, ha ridotto i membri del Consiglio da 17 a 11, diminuendo da 10 a 4 i rappresentanti eletti dalla magistratura contabile, fermo restando il numero dei membri di diritto (3) e dei membri scelti dal Parlamento (4).
Per le sezioni regionali, l’art. 11, comma 4, della legge 15/2009 ha novellato l’art. 7 della legge 131/2003, c.d. legge La Loggia, prevedendo la possibilità che ne sia integrata la composizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. Tale novella, da mettere in relazione alle ulteriori funzioni di controllo conferite alla Corte dalla già citata L. 15/2009, più avanti illustrate, recupera sostanzialmente una disposizione analoga già contenuta nello stesso articolo, che era stata abrogata dalla legge finanziaria per il 2008, art. 3, comma 61, L. 244/2007.
La scelta di tali componenti è effettuata tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica.
Le innovazioni introdotte nell’ordinamento della Corte dei conti dal punto di vista delle funzioni attengono sia alla funzione di controllo che a quella giurisdizionale e sono orientate, in linea di massima, verso un loro rafforzamento, che, da un punto di vista operativo, ha trovato un supporto in disposizioni per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte della Corte dei conti con l'art. 20-bis del D.L. 95/2012.
L’articolo 11 della L. 15/2009 ha introdotto una nuova tipologia di controllo sulle amministrazioni statali: esso non riguarda gli atti, ma le attività e ha ad oggetto le “gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento” (commi 2, 3 e 9), sulle quali la Corte dei conti potrà effettuare controlli anche su richiesta del Parlamento. In caso di riscontro di gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e il Presidente della Corte ne dovrà dare comunicazione al ministro competente. Questi può disporre la sospensione dell'impegno delle somme già stanziate sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario. Il decreto di sospensione dell’impegno è comunicato al Parlamento e alla presidenza della Corte.
Analogamente si procede qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi. In tal caso, dopo la fase di contraddittorio e dopo la comunicazione con decreto motivato del Presidente, entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.
Va ricordato che l’art. 13 del disegno di legge A.C. 3209-bis, il cui esame non è pervenuto a conclusione, prevedeva la ricorribilità delle deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, da parte degli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati.
L’art. 17 del D.L. 78/2009, ha esteso l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze (comma 30), attribuendolo alla competenza della Sezione centrale del controllo di legittimità (comma 30-bis). L’ambito soggettivo del controllo non comprende le regioni e gli enti locali, secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza 172/2010, interpretazione già adottata dalla Delibera della Corte dei conti n. 20/2009/P della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato.
Inoltre, l’art. 19, comma 2, del D.L. 78/2009 ha previsto che siano inviate alla sezione competente della Corte dei Conti le delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni societarie e al mantenimento delle attuali da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il D.Lgs. 149/2011, come modificato dal D.L. 174/2012, stabilisce competenze della Corte dei conti in connessione con la previsione di meccanismi sanzionatori di regioni ed enti locali. In particolare, l’art. 1 ha previsto l’invio alla competente sezione regionale della Corte dei conti della Relazione di fine legislatura regionale, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale, e sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale; la sezione, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale che sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta. L’art. 2 dello stesso D.lgs. ha previsto la competenza certificatrice della Corte dei conti in merito alle condizioni di grave dissesto finanziario delle regioni, con riferimento al disavanzo sanitario, ai fini dello scioglimento di consigli regionali ai sensi dell’art. 126 Cost., primo comma. Inoltre, l’art. 4 del medesimo atto ha stabilito l’invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della relazione di fine mandato provinciale e comunale. Ulteriori competenze della Corte sono previste dall’art. 5 in tema di regolarità della gestione amministrativo-contabile di regioni ed enti locali.
L’art. 1, comma 3, del D.L. 59/2012, nell’introdurre una specifica disciplina in tema di ordinanze di protezione civile, è intervenuto anche sul controllo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, è stato novellato il comma 2-septies dell’art. 2 del D.L. 225/2010, estendendo il c.d. silenzio assenso, già previsto per l’esecutività dei suddetti provvedimenti qualora la Corte non si esprima nel termine di 7 giorni, anche al profilo dell’efficacia degli stessi provvedimenti.
L’art. 1 del D.L. 174/2012, ha notevolmente rafforzato il controllo della Corte dei conti sulla legislazione di spesa e sui bilanci preventivi e i rendiconti delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; la verifica di tali atti è estesa all’accertamento che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il controllo comprende la regolarità della gestione e l'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni alle regioni, in merito ai quali la Corte dei conti ha deliberato Linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2013, n. 57. Alle regioni è quindi preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Lo stesso articolo ha attribuito alla Corte dei conti il controllo sul rendiconto di esercizio dei gruppi dei consigli regionali e sulla documentazione a corredo. Sulle disposizioni del decreto-legge è intervenuta la Deliberazione n. 15/SEZAUT/2012/INPR della Corte dei conti recante Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli introdotti dalle stesse disposizioni. Sulle tipologie di controlli stabiliti dal D.L. all’esito della conversione, si veda lo specifico approfondimento.
Va fatto presente che in tale disciplina è stata inserita, con l'art. 1, comma 230, della legge di stabilità 2013, L. 228/2012, la previsione di un Fondo di rotazione per le regioni in squilibrio finanziario di 50 milioni di euro. Tali somme sono finalizzate ad anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati e per il concorso agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria predisposto dai presidenti di Regione in qualità di commissario ad acta.
Gli artt. 3 e 6 del medesimo D.L. 174/2012 hanno rafforzato il controllo dell’organismo contabile sugli enti locali. In merito a tali controlli la Corte dei conti ha adottato il 20 dicembre 2012 le Linee Guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater commi 1-3 del TUEL) e, l'11 febbraio 2013, Linee guida per il referto semestrale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2013, n. 57. Anche per tali enti è stato previsto un Fondo di rotazione per anticipazioni finalizzate al risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, il cui piano è sottoposto, sia per la congruità che per l'attuazione, alla Corte dei conti.
L'art. 20 della legge 243/2012, sull’attuazione del pareggio di bilancio, ha attribuito alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle regioni, degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche non territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Tale previsione è accompagnata da un rinvio ad altra fonte ordinaria per la disciplina delle forme e delle modalità del controllo.
L’attività giurisdizionale della Corte dei Conti si fonda sull’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Gli interventi normativi in questo settore di attività della Corte dei conti hanno riguardato: