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Temi dell'attività Parlamentare

Corte dei conti
Nel corso della XVI legislatura sono state adottate disposizioni che hanno riguardato la Corte dei conti, sia sotto il profilo del contenimento della spesa dell'istituzione, sia sotto il profilo dell'introduzione di misure organizzative e di misure riguardanti le funzioni esercitate.

La Corte dei conti è organo di controllo contabile e giudica in materia di giudizi di conto e di responsabilità contabile nella gestione delle risorse pubbliche. Inoltre, la Corte giudica sulle pensioni civili, militari e di guerra.

Alcuni provvedimenti approvati nella legislatura contengono, tra le altre, disposizioni che modificano in parte le funzioni e l’organizzazione della Corte.

Interventi di contenimento della spesa

Sotto tale profilo, che ha comportato l’adozione di misure per l’intero panorama istituzionale, vanno ricordate le seguenti disposizioni:

  • l’art. 5, comma 3, del D.L. 78/2010, che ha ridotto il trattamento economico dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura, compresa quella contabile, e dei membri del CNEL;
  • l’art. 5 comma 2, del D.L. 98/2011, che ha ridotto, a decorrere dall'anno 2012, gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011; ai fini della riduzione gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale;
  • le disposizioni in tema di tetto dei trattamenti retributivi a partire dalle previsioni dell’art. 1 del citato D.L. 98/2011, che aveva delineato un procedimento per giungere al c.d. “livellamento remunerativo Italia-Europa” che non si è concluso, fino a quelle contenute nell’art. 23-ter del D.L. 201/2011, che hanno, invece, trovato attuazione con il DPCM 23 marzo 2012: la complessiva disciplina dettata dalle due fonti da ultimo citate ancora il tetto retributivo al trattamento economico complessivo annuo del Primo Presidente della Corte di cassazione;
  • l’art. 4 del D.L. 98/2011, già citato, che ha posto il divieto di attribuire benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche elettive o conseguite per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, dopo la cessazione dall’ufficio dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica.
Interventi sulla composizione e la distribuzione delle competenze

Le misure entrate in vigore sono di seguito indicate con riferimento al Presidente della Corte, al Consiglio di Presidenza e alle sezioni regionali.

Il Presidente

In merito al Presidente, la linea di tendenza delle modifiche introdotte è nel senso di un rafforzamento del ruolo, sia nei confronti dell’Organo che presiede, sia nei confronti degli Organi costituzionali.

Tale linea emerge in primo luogo dal comma 7, dell’art. 11 della L. 15/2009, che definisce il Presidente “organo di governo dell'istituto”. In questa qualità gli sono attribuite specifiche competenze raccordate a sistema con altre già previste dall’ordinamento attraverso una specifica clausola di chiusura secondo la quale “esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte”.

Le attribuzioni specifiche riguardano:

  • la competenza a trasmettere al Parlamento una relazione sulle misure di riorganizzazione adottate con riferimento all’evoluzione delle funzioni di controllo dell’Organo e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nelle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell’art. 100 della Costituzione. A tal fine, il Presidente è tenuto a sentire il parere dei presidenti di sezione della Corte stessa, mentre al Consiglio di presidenza dell’Organo ne è meramente tramessa copia. La relazione, già prevista dalla legge finanziaria per il 2008 solo per il triennio 2008-2010, è invece prevista a regime con cadenza annuale ed è comunicata al Governo;
  • la competenza, nei casi consentiti dalle norme, ad autorizzare gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa e a revocarli per sopravvenute esigenze di servizio della Corte, in entrambi i casi sentito il Consiglio di presidenza;
  • la facoltà, che l'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 attribuisce all’Organo, di esporre, in sede di delibera sul rendiconto generale dello Stato, “le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro”; tale attribuzione va però coordinata con le previsioni del comma 5 dell’art. 1 del D.L. 174/2012, come sostituito dalla legge di conversione 213/2012, che, in tema di parificazione di rendiconti regionali, ha conferito alla Corte dei conti, e non solo al suo Presidente, la competenza a formulare le osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa;
  • la competenza, in precedenza attribuita al Consiglio di presidenza, a stabilire la composizione nominativa e a distribuire tra le sezioni le funzioni analogamente a quanto stabilito per il Presidente del Consiglio di Stato dalla L. 27 aprile 1986, n. 186, come modificata dall’art. 54 del D.L. 112/2008;
  • la comunicazione, con decreto motivato, al Ministro competente delle irregolarità riscontrate nei controlli su gestioni pubbliche statali  in corso di svolgimento;
  • le funzioni di iniziativa per gli affari da trattare nel Consiglio di presidenza e la facoltà di disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum;
  • la funzione di proposta al Consiglio di presidenza per adottare idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. 

La medesima linea emerge da ulteriori disposizioni:

  • l’art. 17, comma 31, del D.L. 78/2009, (sull’art. 17 v. infra), in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, attribuisce al  Presidente della Corte dei conti la facoltà di richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare;
  • l’art. 42, comma 2, della L. 69/2009, ha stabilito una previsione analoga in materia giurisdizionale, novellando l’art. 1 del D.L. 453/1993, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: in particolare, il Presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza; se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio.
Il Consiglio di Presidenza

Per il Consiglio di Presidenza, le cui attribuzioni sono stabilite dall’art. 10 della L. 117/1988, si è operato, oltre che nella direzione di prevederne l’attivazione a supporto di funzioni conferite al Presidente, anche nel senso della riduzione dei componenti.

In particolare, l’art. 11, comma 8, della legge 15/2009, che lo definisce organo di amministrazione del personale di magistratura, ha ridotto i membri del Consiglio da 17 a 11, diminuendo da 10 a 4 i rappresentanti eletti dalla magistratura contabile, fermo restando il numero dei membri di diritto (3) e dei membri scelti dal Parlamento (4).

Le sezioni regionali

Per le sezioni regionali, l’art. 11, comma 4, della legge 15/2009 ha novellato l’art. 7 della legge 131/2003, c.d. legge La Loggia, prevedendo la possibilità che ne sia integrata la composizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. Tale novella, da mettere in relazione alle ulteriori funzioni di controllo conferite alla Corte dalla già citata L. 15/2009, più avanti illustrate, recupera sostanzialmente una disposizione analoga già contenuta nello stesso articolo, che era stata abrogata dalla legge finanziaria per il 2008, art. 3, comma 61, L. 244/2007.
La scelta di tali componenti è effettuata tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Interventi relativi alle funzioni

Le innovazioni introdotte nell’ordinamento della Corte dei conti dal punto di vista delle funzioni attengono sia alla funzione di controllo che a quella giurisdizionale e sono orientate, in linea di massima, verso un loro rafforzamento, che, da un punto di vista operativo, ha trovato un supporto in disposizioni per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte della Corte dei conti con l'art. 20-bis del D.L. 95/2012.

Le funzioni di controllo

L’articolo 11 della L. 15/2009 ha introdotto una nuova tipologia di controllo sulle amministrazioni statali: esso non riguarda gli atti, ma le attività e ha ad oggetto le “gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento” (commi 2, 3 e 9), sulle quali la Corte dei conti potrà effettuare controlli anche su richiesta del Parlamento. In caso di riscontro di gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e il Presidente della Corte ne dovrà dare comunicazione al ministro competente. Questi può disporre la sospensione dell'impegno delle somme già stanziate sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario. Il decreto di sospensione dell’impegno è comunicato al Parlamento e alla presidenza della Corte.

Analogamente si procede qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi. In tal caso, dopo la fase di contraddittorio e dopo la comunicazione con decreto motivato del Presidente, entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

Va ricordato che l’art. 13 del disegno di legge A.C. 3209-bis, il cui esame non è pervenuto a conclusione, prevedeva la ricorribilità delle deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, da parte degli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati. 

L’art. 17 del D.L. 78/2009, ha esteso l’ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all’affidamento di studi o consulenze (comma 30), attribuendolo alla competenza della Sezione centrale del controllo di legittimità (comma 30-bis). L’ambito soggettivo del controllo non comprende le regioni e gli enti locali, secondo quanto rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza 172/2010, interpretazione già adottata dalla Delibera della Corte dei conti n. 20/2009/P della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato.

Inoltre, l’art. 19, comma 2, del D.L. 78/2009 ha previsto che siano inviate alla sezione competente della Corte dei Conti le delibere autorizzative all’assunzione di nuove partecipazioni societarie e al mantenimento delle attuali da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Il D.Lgs. 149/2011, come modificato dal D.L. 174/2012, stabilisce competenze della Corte dei conti in connessione con la previsione di meccanismi sanzionatori di regioni ed enti locali. In particolare, lart. 1 ha previsto l’invio alla competente sezione regionale della Corte dei conti della Relazione di fine legislatura regionale, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale, e sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale; la sezione, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale che sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta. L’art. 2 dello stesso D.lgs. ha previsto la competenza certificatrice della Corte dei conti in merito alle condizioni di grave dissesto finanziario delle regioni, con riferimento al disavanzo sanitario, ai fini dello scioglimento di consigli regionali ai sensi dell’art. 126 Cost., primo comma. Inoltre, l’art. 4 del medesimo atto ha stabilito l’invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della relazione di fine mandato provinciale e comunale. Ulteriori competenze della Corte sono previste dall’art. 5 in tema di regolarità della gestione amministrativo-contabile di regioni ed enti locali. 

L’art. 1, comma 3, del D.L. 59/2012, nell’introdurre una specifica disciplina in tema di ordinanze di protezione civile, è intervenuto anche sul controllo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, è stato novellato il comma 2-septies dell’art. 2 del D.L. 225/2010, estendendo il c.d. silenzio assenso, già previsto per l’esecutività dei suddetti provvedimenti qualora la Corte non si esprima nel termine di 7 giorni, anche al profilo dell’efficacia degli stessi provvedimenti. 

Lart. 1 del D.L. 174/2012, ha notevolmente rafforzato il controllo della Corte dei conti sulla legislazione di spesa e sui bilanci preventivi e i rendiconti delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; la verifica di tali atti è estesa all’accertamento che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il controllo comprende la regolarità della gestione e l'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni alle regioni, in merito ai quali la Corte dei conti ha deliberato Linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2013, n. 57. Alle regioni è quindi preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Lo stesso articolo ha attribuito alla Corte dei conti il controllo sul rendiconto di esercizio dei gruppi dei consigli regionali e sulla documentazione a corredo. Sulle disposizioni del decreto-legge è intervenuta la Deliberazione n. 15/SEZAUT/2012/INPR della Corte dei conti recante Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli introdotti dalle stesse disposizioni. Sulle tipologie di controlli stabiliti dal D.L. all’esito della conversione, si veda lo specifico approfondimento.
Va fatto presente che in tale disciplina è stata inserita, con l'art. 1, comma 230, della legge di stabilità 2013, L. 228/2012, la previsione di un Fondo di rotazione per le regioni in squilibrio finanziario di 50 milioni di euro. Tali somme sono finalizzate ad anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati e per il concorso agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria predisposto dai presidenti di Regione in qualità di commissario ad acta.

Gli artt. 3 e 6 del medesimo D.L. 174/2012 hanno rafforzato il controllo dell’organismo contabile sugli enti locali. In merito a tali controlli la Corte dei conti ha adottato il 20 dicembre 2012 le Linee Guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater commi 1-3 del TUEL) e, l'11 febbraio 2013, Linee guida per il referto semestrale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2013, n. 57. Anche per tali enti è stato previsto un Fondo di rotazione per anticipazioni finalizzate al risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, il cui piano è sottoposto, sia per la congruità che per l'attuazione, alla Corte dei conti.

L'art. 20 della legge 243/2012, sull’attuazione del pareggio di bilancio, ha attribuito alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle regioni, degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche non territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Tale previsione è accompagnata da un rinvio ad altra fonte ordinaria per la disciplina delle forme e delle modalità del controllo.

Le funzioni giurisdizionali

L’attività giurisdizionale della Corte dei Conti si fonda sull’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Gli interventi normativi in questo settore di attività della Corte dei conti hanno riguardato:

  • la disciplina del danno all’immagine della pubblica amministrazione: dapprima, l’art. 17 del D.L. 78/2009, con disposizioni (comma 30-ter) che sono state oggetto di disciplina correttiva dettata dal D.L. 103/2009, pubblicato contestualmente alla legge di conversione del D.L. 78/2009, ha delimitato il perimetro del danno erariale, definito l’effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall’art. 114 della Costituzione – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato – o ad altro organismo di diritto pubblico, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. L’esercizio dell’azione spetta al pubblico ministero contabile, la cui attività può essere avviata da specifica e precisa notizia di fatti che possano aver cagionato danno all’erario. Il comportamento è imputabile solo se l’elemento soggettivo è costituito da dolo o colpa grave. Ogni atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione di tali disposizioni è nullo e tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. La gravità della colpa è esclusa; quindi i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità, se il danno trae origine dall’emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. Nella quantificazione del danno il giudice deve considerare le eventuali utilità derivate dalla condotta illecita non solamente per l’amministrazione interessata, ma anche altre amministrazioni (comma 30-quater); le Procure regionali della Corte dei Conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione nei soli casi di condanna penale per uno dei reati contro la pubblica amministrazione; è integrata l’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 203/2005 in materia di azione di responsabilità e di spese legali con la previsione per cui, nei casi di definitivo proscioglimento nel merito o di non riconosciuta responsabilità, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza e il giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese di giudizio (comma 30-quinquies); successivamente al D.L. 78/2009, l’art. 1, comma 62, della L. 190/2012, che contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha aggiunto all’art. 1 della legge 20/1994 disposizioni in tema di quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione, prevedendo che nel giudizio di responsabilità, l'entità di tale danno, quando deriva da reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente; inoltre, lo stesso articolo prevede che per tali fattispecie di danno il sequestro conservativo sia concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale;
  • la disciplina del giudizio pensionistico: con finalità acceleratorie del procedimento, l’art. 42 della L. 69/2009, novellando l’art. 5 della L. 205/2000, che stabilisce disposizioni in materia di giustizia amministrativa, ha trasferito la competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico, residuando al primo il giudizio sull’eventuale gravame; i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione. In alcuni casi, il Presidente della Corte dei conti può richiedere il giudizio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, in analogia con quanto previsto per le sezioni riunite della Corte di cassazione;
  • la disciplina dell’accertamento, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario regionale, da parte della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 149/2011, di gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili; la Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari;
  • l’introduzione, con l’art. 1, comma 169, della legge di stabilità per il 2013, L. 228/2012, della facoltà di ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; non vengono disciplinati specificamente gli aspetti relativi alla legittimazione processuale attiva e dell’interesse ad agire; 
  • la previsione di fattispecie di responsabilità amministrativa o di responsabilità erariale, con l’art. 46 del D.L. 112/2008, in tema di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che ha previsto la responsabilità amministrativa del dirigente che abbia fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa – e non a contratti per lavoro di natura occasionale - per svolgere funzioni ordinarie dell’amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati; il medesimo art. 46, al comma 3, nel novellare l’art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008, L. 244/2007, in tema di incarichi di collaborazione autonoma negli enti territoriali, che ha mantenuto la previsione che la violazione delle disposizioni dei regolamenti degli enti locali in materia costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; l’art. 6 D.L. 78/2010, comma 7, che ha limitato, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, entro il 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 stabilendo che l'affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; l'art. 18 del D.L. 83/2012 che ha previsto la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile degli organi dirigenziali e di controllo per indebita concessione o attribuzione di beneficio economico in caso di omessa pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche dei provvedimenti di concessione di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro; l’art. 1, commi 146-148 della legge di stabilità per il 2013, L. 228/2012, nel prevedere l’eccezionalità, l’adeguata motivazione e l’esigenza di provvedere a specifici problemi del conferimento di incarichi di consulenza in materia informatica da parte di soggetti pubblici, stabilisce che la violazione di tali prescrizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

Documenti e risorse web