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Temi dell'attività Parlamentare

Lavori usuranti
E' stata introdotta una normativa speciale volta a consentire il pensionamento anticipato per i soggetti che hanno svolto lavori usuranti. In attuazionedella legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) è dapprima intervenuto il D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67, che ha dettato una disciplina organica della materia. Successivamente, il D.L. 201/201, nel quadro della riforma complessiva della previdenza, ha attenuato la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.
Il decreto legislativo 67/2011

Sulla base della delega legislativa conferita dell’articolo 1 della L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), una prima disciplina della materia è stata introdotta con il D.Lgs. 67/2011.

Il D.Lgs. 67/2011 è volto a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.

Restano comunque fermi il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni, la nuova disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cd. “finestre”) e l’adeguamento dell’età pensionabile all’incremento dell’aspettativa di vita.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti:

  • i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);
  • i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. 66/2003);
  •  i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
  • i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa).

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio pensionistico. Ferma restando la disciplina vigente in materia di revoca dei trattamenti pensionistici e ripetizione dell’indebito, si prevede che nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di lavoro che l’ha fornita sia tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli istituti previdenziali eroganti.

Una apposita clausola di salvaguardia, infine, è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

 

Il decreto-legge 201/2011

L’articolo 24, comma 17, del D.L. 201/2011, intervenendo sul D.Lgs. 67/2011, ha significativamente modificato l’accesso al pensionamento anticipato per i suddetti lavoratori, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

Le novita' introdotte rispetto al testo originario del D.Lgs. 67/2011 sono:

  • la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;
  • per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1° gennaio 2012, e non più dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007 (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso D.L. 201/2011) e non più con il riconoscimento dell’anticipo di 3 anni;
  • per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato  lavoro notturno, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell’età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all’anno, ovvero da 72 a 78 giorni all’anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all’anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all’anno.

In ogni caso, tali modifiche non scontano il fatto che per i lavoratori in questione continua ad applicarsi (diversamente dalla generalità dei lavoratori) il regime delle decorrenze, (c.d. finestre) introdotto dall’articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010.

Per quanto attiene, infine, alla platea di soggetti che hanno fin qui effettivamente avuto acceso ai benefici, dati recenti segnalano un basso tasso di accoglimento delle domande, con tutta probabilità legato ai gravosi oneri probatori richiesti dalla normativa (soprattutto con riferimento ai periodi lavorativi più risalenti nel tempo).

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