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Temi dell'attività Parlamentare

Le agroenergie
Come per tutto il settore della produzione di energie rinnovabili anche per le agroenergie il sistema degli incentivi è stato ridefinito nel 2011 e si applicherà per i nuovi impianti a decorrere dal 2013. La facoltà di optare per il nuovo sistema è attribuita ai soli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili ed entrati in esercizio prima del 2013. Carattere di novità hanno gli incentivi diretti al settore del biometano.

Disposizioni comunitarie (dir. 2009/28/CE) hanno stabilito che nel 2020 la quota di energie da fonti rinnovabili - energia elettrica, calorica, per i trasporti - non possa essere in Italia inferiore al 17% di quella complessivamente consumata; il contributo delle FER nel settore dei trasporti è stato limitato al 10%.

I documenti nazionali di attuazione della politica comunitaria-(PAN)Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell’Italia, e D.lgs. n. 28/2011 - prevedono che le biomasse di origine agricola e forestale possano soddisfare il 58% della produzione di energia calorica, ed il 20% di quella elettrica; per l'autotrazione saranno fondamentali i carburanti di seconda generazione, che potranno coprire il 62% del fabbisogno energetico con la produzione di biodisel, ed il 20% con il bioetanolo (così INEA Annuario dell'agricoltura italiana, ed. 2011).

In merito va precisato che le biomasse - se non diversamente specificato - oltre che avere origine agricola (comprendente sostanze vegetali e animali), silvicola, e provenire dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, includono gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, ed includono anche la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (art. 2 del decreto legislativo n. 28).
Dalla biomassa si possono peraltro estrarre bioliquidi, ovvero combustibili liquidi destinati a scopi energetici diversi dal trasporto ma compresa la produzione di elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, nonché i biocarburanti (liquidi o gassosi) per autotrazione, che includono: il biodiesel, prodotto analogo al gasolio ma ottenuto da oli vegetali e grassi animali, e il bioetanolo, prodotto attraverso un processo di fermentazione di biomasse ricche di zucchero (cereali, le colture zuccherine, gli amidacei e le vinacce). L'etanolo così estratto può essere usato puro, come componente delle benzine, o per la preparazione dell'ETBE (etere etilbutilico), un derivato ad alto numero di ottano (maggiore è il numero di ottano, più è alto il potere antidetonante del carburante, più elevato il rapporto di compressione che si può adottare). Il biogas (che ha trovato una definizione nel D.M. del 6/7/12) è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa e contiene - in misura variabile - metano. Con il termine biometano si intende il gas che - attraverso un processo di raffinazione che eleva la concentrazione di metano - presenta caratteristiche e utilizzo corrispondenti al gas metano; è prodotto con la fermentazione dei residui organici provenienti da vegetali in decomposizione, carcasse e liquami zootecnici, fanghi di depurazione, scarti dell'agro-industria, colture dedicate. Oltre all'utilizzo nel trasporto, il gas può anche essere impiegato per produrre calore o elettricità.

Incentivi per l'utilizzo dei prodotti agricoli nella produzione di energia elettrica

Il sistema degli incentivi delineato nel 2011, mentre non cambia sostanzialmente per gli impianti entrati in esercizio entro il 2012, viene completamente rinnovato per gli impianti che entreranno in esercizio a decorrere dal 2013. Ad essere sensibilmente modificato è soprattutto il sistema dei cosiddetti certificati verdi dei quali usufruiscono principalmente gli impianti generatori di energia calorica che utilizzano biomasse agricole e forestali.

Alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 2012 si continua pertanto ad applicare il precedente sistema, con i correttivi di cui all'art. 25 del decreto legislativo 28/2011. Va aggiunto in merito che la legge di stabilità 2013 (comma 364, L. 228/12) ha integrato tale articolo 25 attribuendo ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili ed entrati in esercizio prima del 2013, la facoltà di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Per i nuovi impianti si applicheranno i nuovi meccanismi di incentivazione previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto che detta (comma 2, lettere g) edh)) criteri specifici per l'adozione degli incentivi riservati agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioloquidi.

Tali fonti energetiche debbono rispondere ai requisiti di sostenibilità stabiliti con il D.lgs. n. 55/2011, al quale ha fatto seguito il decreto ministeriale del 23/1/12 sul "Sistema nazionale di certificazione" per biocarburanti e bioliquidi, che attesterà la sostenibilità delle materie sottoposte alle verifiche del sistema.

Per la definizione degli incentivi, le norme (lett. g) ) stabiliscono in primo luogo che si debba tener conto della provenienza e della tracciabilità della materia prima: entrambi i requisiti sono stati disciplinati con il D.M. 2 marzo 2010 seguito dalla circolare del Mipaaf del 31 marco 2010, esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera.

La misura dell'incentivo deve inoltre essere quantificata in modo da privilegiare:

  • l'utilizzo delle biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica, per la produzione di energia calorica;
  • l'utilizzo dei bioliquidi, come carburante per autotrazione;
  • l'utilizzo del biometano, sia come combustibile per l’immissione nella rete del gas naturale, che come carburante per i trasporti.

 Gli incentivi debbono inoltre essere idonei a promuovere (lett. h)) un uso efficiente: di biomasse rifiuto e sottoprodotto; di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di allevamento e forestali; di prodotti di coltivazioni dedicate non alimentari; lo stesso trattamento incentivante devono ricevere biomasse, bioliquidi e biogas provenienti da filiere corte, contratti quadro e da intese di filiera.

Per l'utilizzo delle menzionate fonti rinnovabili, ancora il comma 2 (lett. h)), deve essere promossa anche la realizzazione di impianti - operanti in cogenerazione, nonché impianti di micro e minicogenerazione - di proprietà di aziende agricole, e asserviti alle attivà aziendali, alimentati da biomasse o biogas.
Sulla base dell’articolo 2 del D.lgs. n. 20/07, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione, si intende: per cogenerazione la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica; per unità di piccola cogenerazione un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 Mwe (lettera d), e per unità di microcogenerazione quella con capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (lettera e)).

Lo stesso articolo 24, con il comma 3 detta criteri diversi per l'incentivazione degli impianti di potenza non inferiore a 5MW elettrici e - a prescindere dalle dimensioni - per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, approvati sulla base dell'art. 2 del D.L. n. 2/06 che ha inteso affrontare la grave crisi nella quale all'epoca versava il settore. Va detto che gli incentivi di cui al comma 3 sono gli unici per i quali è ammessa la cumulabilità, altrimenti esclusa dall'articolo 26, che detta le modalità applicative. La cumulabilità con altri incentivi pubblici è ammessa fino al 40% del costo dell'investimento per: i soli impianti - di potenza elettrica fino a 1 MW - di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili (lett. c)); ed è anche ammessa  per gli impianti alimentati da biomasse e biogas che derivino da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto (lett. e)).
Le intese di filiera, ovvero accordi pattizzi che legano più soggetti della stessa filiera agroalimentare, sono disciplinati dall’art. 9 del D.lgs. 102/05; i contratti quadro, contratti sottoscritti dalle associazioni di produttori per regolare la commercializzazione della propria produzione secondo le linee definite dalle intese di filiera, sono regolati dall’art. 10 dello stesso D.L. n. 102/05. Le norme sono state completate dal D.M. 12 maggio 2010 che, per consentire il decollo della filiera, ha consentito alle imprese del settore della trasformazione agroenergetica di stipulare contratti quadro anche in assenza di intese di filiera.

Per la definizione delle modalità attuative dell'articolo 24 è stato adottato (come richiesto dal comma 5) il decreto interministerialeD.M. 6 luglio 2012del Ministro dello sviluppo economico, con il concerto del Ministro dell’ambiente e di quello delle Politiche agricole, sentita l’AEEG.
 Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili sono scritte all'articolo 8, mentre l'articolo 26 prevede l'innalzamento del premio per gli gli impianti alimentati da biogas - operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento - che prevedano il recupero dell’azoto dalle sostanze trattate allo scopo di produrre fertilizzanti (l'incremento è di di 30 euro/MWh).

Incentivazione dell'uso di biometano

Completamente nuove sono le norme volte ad incentivare la produzione e l’uso di biometano contenute negli articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 28/2011.
Le norme  demandano all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) la definizione delle condizioni alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas, ma definiscono il contenuto che le direttive dell'Autorità dovranno avere per rispondere alle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema.

Gli incentivi per il prodotto immesso nella rete del gas naturale, concessi su domanda del produttore, sono così determinati sulla base dell'energia prodotta:
a) il biometano destinato alla produzione di energia elettrica può beneficiare degli incentivi previsti per l’utilizzo delle fonti rinnovabili, determinati con gli articoli 24 e 25 dello stesso provvedimento, a condizione di essere impiegato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) il biometano usato per i trasporti può beneficiare del rilascio di certificati verdi validi per assolvere all’obbligo previsto dal comma 1 dell’art. 2-quater del D.L. 2/06, ovvero di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili;
c) il biometano immesso nella rete del gas naturale potrà in alternativa beneficiare dell’erogazione di un incentivo che deve essere definito nella durata e nel valore con il decreto interministerale, tuttora in attesa di essere adottato, previsto per consentire l'attuazione dell'intero articolo 21.

Completa il nuovo regime d’incentivazione l’articolo 8   che demanda alle regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti (comma 1), e dichiara di pubblica utilità con carattere di indifferibilità e di urgenza la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti (comma 2).

Norme dirette al settore agricolo

Benefici fiscali in favore delle produzioni agroenergetiche, sia sul versante delle imposte dirette che quello delle imposte indirette, sono stati concessi in ragione del soggetto produttore, individuato nell'azienda agricola.

Per quanto riguarda l’imposizione diretta, già la legge finanziaria 2006 (art. 1, comma 423 della L. n. 266/05)  aveva ricondotto nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale, l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come "attività connessa" all’attività agricola (ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile).

Le norme sono state novellate con la successiva Finanziaria 2007 (art. 1, comma 369 L. 296/06) che ha esteso i benefici in precedenza disposti anche alla produzione e cessione di energia calorica. La riscrittura della norma ha anche ampliato il campo delle fonti rinnovabili che possono beneficiare del regime di favore, ammettendo anche l'energia di origine fotovoltaica, nonché proveniente dall’utilizzo di carburanti vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo coltivato. Tali attività si considerano tutte produttive di reddito agrario.

Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, ed in particolare le accise, sono terminati nel 2010 i programmi che hanno previsto agevolazioni impositive per biodiesel e bioetanolo, per i quali resta come unico incentivo quello della quota obbligatoria di prodotto da miscelare con il combustibile fossile.
Le norme – scritte nell’articolo 22-bis del D.lgs. n. 504/95, ma introdotte nel 2006 e nell’anno successivo modificate – avevano disposto che fosse applicata al biodisel destinato ad essere impiegato in miscela con il gasolio un’aliquota di accisa corrispondente al 20% di quella ordinaria applicata al gasolio come carburante. L’agevolazione, disposta per il quinquennio 2007/2010, era limitata ad un contingente prestabilito.
Le medesime norme avevano anche introdotto – per il periodo 2008/2010 - un’accisa agevolata per il bioetanolo di origine agricola, l’etere etilterbutilico (ETBE), e gli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

Restrizioni invece sulla concessione di incentivi alla istallazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole sono state previste già con il D.lgs. n. 28/11 allo scopo di contenerne la rapida diffusione con conseguente snaturamento del territorio a vocazione agricola. Non ritenute sufficienti le restrizioni disposte con il comma 4 dell'articolo 10 del decreto n. 28, è intervenuto il D.L. n. 1/12, sulle liberalizzazioni, negando qualunque diritto agli incentivi per gli impianti collocati a terra, che oltre a sottrarre rilevanti aree alla coltivazione ha determinato un rilevante impatto sul mercato degli affitti. La norma assicura inoltre la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza non superiore ai 200 kw, per ciascuna azienda agricola.
Le norme salvaguardano gli impianti realizzati e da realizzare sul demanio militare, nonché quelli, alle condizioni stabilite, che siano in procinto di essere realizzati o prosimi ad entrare in funzione.

Produzione di energia nelle aziende agricole

Dal 6°censimentodell'agricoltura, condotto dall'ISTAT nel 2010, si possono trarre anche dati sulla produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole. Quelle censite sull'intero territorio nazionale sono state poco meno di 1.621.900; di queste, 21.573 aziende dichiarano di avere 22.974 impianti di produzione di energia rinnovabile nel 2010. La diffusione territoriale rivela una forte presenza di tali aziende nell'Italia settentrionale: quasi 8.800 si collocano nelle aree del Nord-est, ed altre 4.560 nel Nord-ovest. Nella sola provincia di Bolzano 3.400 aziende hanno istallato 3.675 impianti che non solo consentono una notevole autonomia nell'approvvigionamento, ma avviano anche le aziende verso quella diversificazione del reddito auspicata per il settore primario: infatti, sono 3.485 le aziende presenti sull'intero territorio nazionale che riescono a ottenere una qualche remunerazione dalla produzione di energia, e 954 di queste sono nella provinca autonoma di Bolzano.

Nel panorama meridionale, escluse le Isole, la sola Puglia mostra una presenza significativa di impianti (1.118) per la maggior parte costituiti da pannelli fotovoltaici; importante la presenza degli impianti eolici - quasi un quarto di tutti quelli sull'intero territorio nazionale - da porre in correlazione con le scelte amministrative locali.

La preferenza delle aziende agricole si è diretta principalmente verso l'istallazione di pannelli fotovoltaici (il 75% di tutti gli impianti) favoriti dal contenuto investimento necessario, e dalle sensibili agevolazioni previste fino al 2010.
Seguono gli mpianti che producono energia , sia elettrica che calorica, da biomassa (poco più di 2 mila) la metà dei quali si concentra nelle regioni più vocate del Nord-est: 580 nella sola provincia di Bolzano.

L'idroenergia è prodotta in gran parte nella provincia di Bolzano dove sono ubicati 250 dei 480 impianti nazionali. Interessante è anche la distribuzione dei 332 impianti di produzione di biogas: 142 si trovano in Lombardia ed altri 120 sono più o meno equamente distribuiti tra Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Si tratta evidentemente di impianti connessi con grosse aziende zootecniche per le quali non solo rappresentano un valido smaltimento dei reflui, ma anche una importante fonte di reddito. E' questo il settore infatti dove è più alto il numero degli impianti con redditività: dei 332 totali, 195 produce una remunerazione.

Infine, se in linea generale non risulta una particolare correlazione fra impianti e dimensioni aziendali; fanno eccezione la produzione di idronergia e quella di biogas, per le quali si conferma la necessità di aziende di grandi dimensioni. In entrambi i casi la maggior concentrazione degli impianti è situata in aziende con una superficie agricola utilizzata non inferiore ai 100 ettari; in particolare sono 93 gli impianti del primo tipo e 156 quelli per la produzione di biogas.