La cooperazione rafforzata è una procedura prevista dal Trattato di Lisbona che consente ad almeno 9 Stati membri di raggiungere determinati obiettivi qualora questi non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'UE nel suo insieme.
I regolamenti adottati dall’UE autorizzano la cooperazione rafforzata, rispettivamente per la creazione di unatutela brevettuale unitaria (cosiddetto “brevetto unico europeo”) regolamento (UE) n. 1257/2012 e per il relativo regime linguistico regolamento (UE) n. 1260/2012.
Il ricorso alla cooperazione rafforzata, autorizzata con una decisione del 10 marzo 2011 è stato considerato necessario al fine di sbloccare l’esame del dossier relativo al brevetto unico europeo in occasione dei negoziati in sede di Consiglio. In seno a quest’ultimo, infatti, non si era riusciti a raggiungere l'unanimità richiesta per l’adozione del regolamento relativo al brevetto unico europeo a causa di forti divergenze tra gli Stati membri in relazione al regime di traduzione proposto. L’Italia e la Spagna, infatti, avevano posto il veto, ritenendo lesiva del principio di parità linguistica la proposta della Commissione di utilizzare per le traduzioni del futuro brevetto unico europeo una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), vale a dire inglese, francese o tedesco.
La cooperazione rafforzata è stata sostenuta da tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione di Italia e Spagna. Pertanto, una volta entrati in vigore i regolamenti attuativi, il brevetto unico europeo sarà valido per i 25 Stati che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, mentre Italia e Spagna potranno aderire successivamente in qualsiasi momento.
Considerato che la complessità e i costi elevati dell’attuale sistema brevettuale determinano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee, l’obiettivo perseguito dai regolamenti in esame è quello di:
Il 31 maggio 2011 il Governo italiano ha presentatoalla Corte di giustizia dell’UE un ricorso per chiedere l’annullamento della decisione che autorizzava la cooperazione rafforzata (analogo ricorso è stato presentato dal Regno di Spagna). Secondo i motivi del ricorso quest’ultima violerebbe il Trattato sull’UE in quanto esso prevede il ricorso alla cooperazione rafforzata solamente nel quadro delle competenze non esclusive dell’UE, mentre la creazione di "titoli europei" rientrerebbe tra le sue competenze esclusive. Inoltre, il Governo italiano sostiene che la cooperazione rafforzata oggetto del ricorso recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri, discriminazioni fra imprese e distorsioni della concorrenza. Infine, la decisione di autorizzazione della cooperazione rafforzata presenterebbe carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
In data 11 dicembre 2012 l'Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, Yves Bot, ha presentato le proprie conclusioni in merito alle cause riunite C?274/11 e C?295/11che trovano origine nei ricorsi presentati da Italia e Spagna, con le quali propone alla Corte di respingere entrambi i ricorsi e di condannarle, conseguentemente, al pagamento delle spese processuali.
Le conclusioni non sono vincolanti per la Corte, la cui sentenza è prevista per la primavera 2013.
In data 8 giugno 2011 la XIV Commissione Politiche dell’UE, nell’ambito della procedura volta a verificare la conformità delle proposte di atti legislativi europei al principio di sussidiarietà, ha approvato un parere motivato sulle due proposte di regolamento in questione. Il documento, che è stato trasmesso alle Istituzioni europee, coerentemente con il ricorso del Governo italiano precedentemente richiamato, evidenzia da un lato che le proposte in questione sono prive di un valido fondamento giuridico in quanto intervengono nell’ambito delle competenze esclusive dell’UE, dall’altro che la cooperazione rafforzata rappresenterebbe un vulnus per il mercato interno in quanto suscettibile di generare ostacoli e discriminazioni per gli scambi tra gli Stati membri o distorsioni di concorrenza. motivato motivato
Nel parere motivato si sottolinea altresì che le due proposte di regolamento non sono conformi al principio di proporzionalità in riferimento agli obiettivi di semplificazione e riduzione dei costi di traduzione in quanto determinerebbero un’eccessiva distorsione della concorrenza. Esse, infatti, non forniscono una motivazione dettagliata a giustificazione dell’opzione basata sulla scelta del trilinguismo francese, inglese e tedesco, rispetto al regime di traduzione basato sulla sola lingua inglese proposto dal Governo italiano nel corso dei precedenti negoziati in materia.