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Temi dell'attività Parlamentare

Recepimento della direttiva rimpatri
Il decreto-legge n. 89 del 2011, approvato nella XVI legislatura, contiene disposizioni in materia di libertà di circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari. Le disposizioni sul rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari recepiscono la direttiva 2008/115/CE, il cui termine di attuazione era scaduto il 24 dicembre 2010.

Il decreto legge 89/2011 è stato emanato per evitare le procedure di infrazione comunitaria per l’incompleto o non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE, che riguarda la libertà di circolazione dei cittadini comunitari, nonché per il mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE, che riguarda il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari. Infatti il termine di recepimento di quest’ultima direttiva è scaduto il 24 dicembre 2010.

 Per la parte relativa alla disciplina dei rimpatri, il decreto legge recepisce la direttiva 2008/115/CE apportando modifiche ed integrazioni al testo unico in materia d’immigrazione D.Lgs. 267/1998. In particolare, sono disciplinati:

  • l’esclusione del reato di ingresso e soggiorno illegale per lo straniero, in uscita dal territorio nazionale, identificato durante i controlli di frontiera;
  • l’esclusione dell’espulsione per lo straniero irregolare identificato alla frontiera;
  • l’esecuzione dell’espulsione con  accompagnamento alla frontiera in una serie tassativa di casi, quali l’esistenza del rischio di fuga;
  • l’indicazione dei casi (residuali) nei quali non si procede all’espulsione forzata, bensì all’intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato;
  • la richiesta dello straniero al prefetto di un periodo, tra 7 e 30 giorni, per la partenza volontaria, nei casi in cui non ricorrono le condizioni per l’allontanamento coatto, con possibilità di proroga di tale periodo in considerazione di diversi fattori;
  • l’applicazione, da parte del questore, nel caso di concessione di un termine per la partenza volontaria, di una serie di prescrizioni finalizzate ad assicurare l’effettività dell’allontanamento, quali la consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, l’obbligo di dimora in un luogo dove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato, l’obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; con l’effetto che il mancato rispetto anche di una sola delle misure di sicurezza comporta l’applicazione di una multa e l'espulsione;
  • la rideterminazione della durata del divieto di reingresso in un periodo da tre a cinque anni, con possibilità di periodi superiori in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza nazionale;
  • il trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione (CIE) degli stranieri qualora non è possibile procedere all’espulsione, non solo, come già previsto, per necessità di soccorso, accertamenti di identità o nazionalità, acquisizione di documenti per il viaggio, verifica della disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo, ma anche per “situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento”;
  • la previsione di misure meno coercitive, alternative al trattenimento (consegna del passaporto, obbligo di dimora; obbligo di firma);
  • l’aumento del periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 mesi a 18 mesi, e da 5 a 7 giorni del termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE;
  • la sostituzione della reclusione con multe in caso di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilità di trattenimento presso il CIE e introduzione, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, l’esimente del “giustificato motivo” per il mancato allontanamento dal territorio nazionale;
  • l’attribuzione al giudice di pace della competenza per le fattispecie sopra indicate;
  • l’adozione di nuovo provvedimento di trattenimento in caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE;
  • l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno per la definizione delle linee-guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio, delle priorità da seguire nella loro attuazione e dei criteri per l’individuazione dei soggetti chiamati a collaborare (enti locali, associazioni di volontariato ecc.).

Nel corso dell'esame parlamentare sono state approvate le seguenti modifiche:

  • la previsione che nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno del cittadino comunitario oltre i tre mesi si tenga conto delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo;
  • l'inserimento della parola "necessaria" con riferimento alla condizione, in relazione al fatto che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o del documento di soggiorno del cittadino comunitario non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto;
  • una integrazione dell’art. 32 del t.u. immigrazione, in base alla quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati.
  • Con il decreto del ministro dell’interno 27 ottobre 2011, sono state adottate le Linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, introdotte dal D.L. 89/2011.