La XIII Commissione Agricoltura della Camera, soprattutto dopo i gravi fatti accaduti a Castel Volturno e a Rosarno, ha voluto avviare un’indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità che riguardano il comparto agricolo, approvando, nella seduta del 10 luglio 2012, il documento conclusivo.
L’indagine ha evidenziato che il settore primario, anche in ragione della crisi economica e finanziaria che ha interessato il Paese, risulta particolarmente esposto al diffondersi di situazioni illegali per le peculiarità che caratterizzano il sistema produttivo e la catena di distribuzione dei prodotti alimentari.
In primis, il mondo del lavoro agricolo risulta caratterizzato da taluni elementi quali:
Su alcuni aspetti del mercato del lavoro, quali il lavoro nero, il caporalato e lo sfruttamento di manodopera straniera, la XI Commissione (Lavoro) ha svolto un’apposita indagine conoscitiva, approvando, il 26 maggio 2010, il documento conclusivo.
Quanto, invece, alle misure normative approvate, si ricorda che con l'art. 12 del d.l. n.138/2011 sono stato introdotti nel codice penale gli articoli 603-bis e 603-ter.
L'art. 603-bis c.p. introduce nell'ordinamento il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) la cui fattispecie è rappresentata dallo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata «mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori». L'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. Per il delitto in esame si prevede la reclusione da 5 a 8 anni, nonché la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La stessa norma penale individua alcune circostanze che costituiscono "indice di sfruttamento" ed identifica alcune circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena da un terzo alla metà, consistenti nell’aver reclutato più di tre lavoratori o minori in età non lavorativa e nell’aver commesso il fatto «esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».
L'art. 603-ter c.p. reca le pene accessorie prevedendo: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese; il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti; l'esclusione per 2 anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea. Tale ultima esclusione opera per 5 anni quando il fatto sia commesso da soggetto recidivo.
Sempre in tema di lavoro agricolo con l'art. 22 del d.l. n.112 del 2008 è stata modificata la disciplina riguardante la possibilità di avvalersi di lavori occasionali di tipo accessorio attraverso il pagamento di buoni lavoro (c.d voucher), prevedendo che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese, tra gli altri, nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e dai produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti.
Un'altra questione che incide particolarmente sul diffondersi dei fenomeni di illegalità in agricoltura, secondo quanto emerso nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura della Camera, è l'elevato costo che l’azienda agricola sostiene per il lavoro rispetto alla reddittività complessiva dell'azienda; ciò anche a causa di questioni strutturali che da sempre caratterizzano il comparto primario italiano quali: la scarsa competitività sui mercati internazionali, l’eccessivo frazionamento delle realtà produttive nonché la necessità di riconversione di talune produzioni di scarsa qualità.
A ciò si deve aggiungere che il ricavato dell'attività agricola risulta penalizzato rispetto al prezzo finale richiesto al consumatore. Da un'istruttoria svolta nel 2007 dall'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sul funzionamento della filiera distributiva del comparto ortofrutticolo, richiamata nel corso dell'indagine conoscitiva, è risultato che il ricarico medio sul prezzo finale delle 267 filiere osservate è pari al 200 per cento, valore ottenuto come media tra i ricarichi del 77 per cento nel caso della filiera cortissima e di poco meno del 300 per cento delle filiere più lunghe (indicazioni fornite dalla Guardia di finanza nel corso dell'audizione).
La criminalità, secondo i dati acquisiti dalla Commissione Agricoltura, sta inoltre assumendo un ruolo sempre più marcato all'interno dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli nonché nel riciclaggio dei capitali attraverso l'acquisizione di terreni agricoli.
L'illegalità si è quindi diffusa in un sistema dove l'agricoltore è stretto tra gli elevati costi di produzione e l'impossibilità di ottenere il ricavo sufficiente per la copertura dei costi medesimi.
L’indagine conoscitiva ha inoltre posto in evidenza come numerose siano le frodi commerciali di prodotti alimentari, con la falsa indicazione del made in Italy e di produzioni certificate. Al riguardo il Parlamento si è fortemente impegnato approvando la legge n. 4 del 2011 per la tutela delle produzioni di qualità e per l'indicazione obbligatoria in etichetta della provenienza del prodotto agricolo.
In materia di lotta alla contraffazione è, inoltre, intervenuto il collegato per lo sviluppo, legge n. 99 del 23 luglio 2009, che con l'art. 15 ha introdotto nel codice penale l'art. 517-quater, che punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto.
Importante è, inoltre, il ruolo di coordinamento tra i diversi organismi chiamati ad un opera di vigilanza e contrasto della contraffazione dei prodotti alimentari. Al riguardo la Commissione Agricoltura nel corso della Legislatura ha avviato l’esame di alcune proposte di legge in materia di salvaguardia e valorizzazione dei prodotti italiani di qualità nonché contro le frodi e la contraffazione di prodotti agroalimentari (A.C. 3422 Nastri, C. 3537 Catanoso, C. 4209 Rainieri). Tali proposte erano finalizzate al riordino delle strutture competenti in materia e, nel caso della proposta di legge C. 4209, all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio del nuovo "Ufficio nazionale per il coordinamento delle attività di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari".