L’accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. I membri del Comitato avevano inizialmente concordato di attuare l’accordo a partire dal 1° gennaio 2013, secondo una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie. Il 6 gennaio 2013 il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e delle Autorità di vigilanza - organo di governo del Comitato di Basilea – ha tuttavia stabilito che le nuove norme in materia di requisiti patrimoniali entreranno in vigore, come previsto, il 1 ° gennaio 2015, ma con applicazione progressiva, che si completerà il 1° gennaio 2019 (si partirà nel 2015 con il 60% del valore del requisito minimo, con un incremento annuo del 10%, fino ad arrivare al 100% nel 2019). Tale decisione è stata accolta con soddisfazione dal Commissario europeo per i servizi finanziari, Michel Barnier.
Le due proposte in esame (COM(2011)452 e COM(2011)453 volte a sostituire le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ) – oltre a dare attuazione all’accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell’UE – intendono procedere ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia.
In particolare, la proposta di regolamento prevede l’obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell’operatività. A questo scopo, si tiene fermo l’attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:
Come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l’introduzione di due riserve di capitale (c.d. buffer o cuscinetti):
La proposta mira altresì:
Le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione). Il 28 febbraio 2013 Consiglio dell'UE, Parlamento europeo e Commissione hanno raggiunto, in sede di trilogo, un accordo su un testo comune, che dovrebbe essere approvato dal PE nella sessione del 15-18 aprile 2013, e successivamente, in via definitiva, in una delle prossime sessioni del Consiglio.
L’accordo prevede, tra le altre cose, quanto segue:
L’ Autorità bancaria europea (European banking authority, EBA) in data 8 dicembre 2011 ha adottato una raccomandazione che prevedeva, entro la fine di giugno 2012, la creazione, in via eccezionale e temporanea, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche per raggiungere un livello pari al 9% del capitale di classe 1 (Core Tier 1).
La costituzione di tale riserva supplementare era stata motivata dall’EBA richiamando l’esigenza di creare un cuscinetto di capitale, a fronte delle esposizioni delle banche interessate verso gli emittenti sovrani. La quantificazione delle necessità di ricapitalizzazione delle singole istituzioni finanziarie è stata operata in base ai prezzi di mercato rilevati a settembre 2011 (criterio market to market).
Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, la raccomandazione imponeva a quattro gruppi bancari italiani (Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e Unione di Banche Italiane) una ricapitalizzazione di ammontare pari complessivamente a 15,366 miliardi (ai fronte dei circa 30 miliardi di euro chiesti alle banche greche, 26 miliardi di euro per quelle spagnole, 13 per le tedesche e 7 miliardi per le francesi).
Il 4 ottobre 2012 l’Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato un rapporto in cui rileva che la ricapitalizzazione complessiva ha superato i 200 miliardi di euro, e che le 27 banche a cui era stato richiesto un aumento di capitale, hanno immesso 116 miliardi di euro, riportando il Core Tier al livello medio del 9,7%. Tra le banche italiane esaminate, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco popolare sono risultate in linea con l’obiettivo del 9%, mentre il Monte dei Paschi ha registrato un deficit patrimoniale (shortfall) al 30 giugno scorso di 1,72 miliardi di euro. In un comunicato stampa successivo alla pubblicazione del rapporto, Monte dei Paschi ha precisato che “la cessione di Biver Banca e l’operazione di riacquisto di titoli subordinati” ridurrebbero il dato a 1,44 miliardi.
La Commissione Finanze della Camera ha esaminato le proposte legislative relative all’attuazione dell’accordo di Basilea 3 approvando, il 29 febbraio 2012, un documento finale.
Il documento – che è stato trasmesso, oltre che al Governo al quale rivolge indirizzi, anche alle Istituzioni dell’UE nell’ambito del dialogo politico informale –esprime condivisione in linea generale per le proposte della Commissione, considerando al tempo stesso necessari:
La Commissione Finanze e tesoro del Senato ha approvato il 15 maggio 2012 una risoluzione Doc. XVIII n. 160 con la quale sono state condivise in linea generale le proposte presentate in ambito comunitario.
Secondo la Commissione l’azione dell’EBA, pienamente giustificata in quanto a controllo e monitoraggio degli effetti della situazione, ha tuttavia comportato conseguenze non positive sul settore creditizio italiano; i tempi e le modalità di calcolo del cuscinetto straordinario di capitale e la sua stessa elevatezza, hanno gravemente appesantito i corsi azionari delle banche italiane, esponendole a rischi di scalate. La Commissione ha rilevato peraltro che la proposta di regolamento non reca uno specifico riferimento alla definizione dei titoli pubblici, con qualunque durata e scadenza, ai fini del calcolo dei fondi propri o del capitale di vigilanza, ed ha sollecitato un approfondimento in tal senso. Rispetto alla raccomandazione dell’EBA, viene sollecitato il Governo nazionale affinché nelle sedi negoziali appropriate proponga di ampliare i termini temporali entro cui le banche dovranno procedere all’attuazione dei piani di ricapitalizzazione. La Commissione ha inoltre confidato nell’adozione da parte della Banca d’Italia di misure attuative in grado di considerare adeguatamente le esigenze e le specificità del sistema creditizio italiano. La Commissione ha infine richiamato le specificità degli intermediari finanziari, e segnatamente di quelli operanti del settore del leasing, osservando che poiché i nuovi parametri appaiono riferibili più correttamente solo agli intermediari che raccolgono depositi andrebbe esclusa l’applicazione dei requisiti di liquidità ai soggetti non bancari.