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Temi dell'attività Parlamentare

Riforma della professione forense
La legge n. 247 del 2012, approvata definitivamente dal Parlamento il 21 dicembre 2012, reca una riforma organica della professione forense, intervenendo sulla disciplina generale dell'attività, su albi, elenchi e registri, sugli organi e le funzioni degli ordini degli avvocati, sull'accesso alla professione (tirocinio ed esame di Stato) e sul procedimento disciplinare. La legge entra in vigore il 2 febbraio 2013.
La legge 31 dicembre 2012, n. 247

La legge n. 247 del 2012 detta, a quasi 80 anni dalla legge professionale del 1933, una nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che mira ad ammodernare un quadro normativo che, negli anni, non è stato mai oggetto di un sistematico intervento riformatore.

Pur senza pretese di esaustività, i principali profili di novità contenuti nella legge di riforma dell'avvocatura sono i seguenti:

  • l’inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. In particolare l'attività professionale in materia stragiudiziale è ascritta alla competenza degli avvocati "ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato";
  • la delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi, per la disciplina delle società tra avvocati; si prevede che l'esercizio della professione forense in forma societaria possa essere consentito esclusivamente a società di persone, di capitali o cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo (le società di capitali non potranno avere un socio esterno di solo capitale, a garanzia dell'autonomia della prestazione professionale);
  • la possibilità, per l'avvocato, di ottenere e indicare il titolo di specialista in un determinato settore legale (il titolo si consegue all'esito di un percorso formativo almeno biennale o per comprovata esperienza nel settore);
  • l’obbligo di formazione continua (sono tuttavia esclusi - tra gli altri - gli avvocati ultrasessantenni e quelli iscritti all'albo da più di 25 anni);
  • la nuova disciplina del compenso dovuto all'avvocato; è stabilito il principio di libera determinazione tra le parti della parcella; la sua pattuizione "di regola" per iscritto; l'obbligo di adeguata informazione, anche scritta, su possibili ulteriori oneri e spese connesse all'incarico, ove di particolare complessità; il ripristino del divieto del patto di quota-lite; il ricorso solo residuale ai parametri tariffari stabiliti con DM giustizia; il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell'ordine, in caso di disaccordo sul compenso;
  • la permanenza nell'albo non sarà garantita a tutti gli abilitati ma solo agli avvocati che dimostreranno un esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione (al mancato ricorrere dei requisiti, verificati ogni 3 anni dal Consiglio dell'ordine, consegue la cancellazione dall’albo);
  • l'obbligo dell'avvocato di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile;
  • la possibilità, per l'avvocato, di pubblicità informativa della propria attività professionale; le informazioni fornite al pubblico dovranno essere trasparenti, veritiere e corrette; è previsto sia il divieto di diffusione di informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive sia di pubblicità comparativa con altri professionisti;
  • la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale, la cui durata - in accordo con quanto previsto dalla disciplina generale sugli ordinamenti professionali di cui al DPR n. 137/2012 (v. ultra) - è fissata in 18 mesi; la previsione dell'obbligo del rimborso spese al tirocinante (facoltativo invece il compenso per l'attività svolta). Fatta salva la durata di 18 mesi del tirocinio, la vigenza della nuova disciplina della pratica professionale è differita di 2 anni (entrata in vigore 2 febbraio 2015)
  • le modifiche alla disciplina dell'esame di Stato (confermata l'articolazione in tre prove scritte ed una prova orale, sono aggiunte come materie orali ordinamento e deontologia forense) con l'introduzione del divieto di portare all'esame scritto i codici commentati; come per il tirocinio, è prevista una disciplina transitoria secondo cui le nuove regole per l'esame di Stato entrano in vigore il 2 febbraio 2015;
  • il riordino della materia della difesa d'ufficio (viene aconferita al Governo una delega biennale);
  • il procedimento disciplinare che viene sottratto ai Consigli dell'ordine con l’attribuzione della relativa competenza ad un organo distrettuale (il consiglio distrettuale di disciplina), i cui componenti dovranno essere eletti secondo un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense; altre novità sono costituite da una maggiore tipizzazione degli illeciti e dagli stringenti obblighi di pubblicità delle sanzioni disciplinari irrogate agli avvocati;
  • la disciplina dei Consigli dell'ordine; oltre alla citata sottrazione delle funzioni disciplinari, si segnalano come novità l'accresciuto numero dei componenti, il rispetto dell'equilibrio di genere, il limite del doppio mandato nonchè l'istituzione presso ogni Consiglio dello Sportello per il cittadino.

Per un approfondimento dei contenuti della legge di riforma della professione forense si rinvia al dossier del Servizio Studi del Senato sull'ultimo testo del provvedimento, trasmesso dalla Camera e non più modificato.

     

      I recenti interventi sulle professioni: le norme sugli avvocati nel regolamento di delegificazione

      Disposizioni riguardanti gli avvocati sono contenute anche nel recente regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali (sulla cui genesi v.La riforma delle professioni).

      Il DPR 137/2012 prevede infatti una disciplina specifica relativa agli avvocati, relativa ai soli profili del domicilio professionale e del tirocinio.

      L'art. 9 del regolamento stabilisce che l’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale. Viene dunque escluso l'obbligo, finora previsto dalla legge, di risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale.

      La citata legge n. 220/2012 di riforma della professione forense prescrive che l’avvocato debba iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

      L'ulteriore ambito di intervento del DPR 137 sulla disciplina forense riguarda il tirocinio, ora disciplinato dall'art. 41 della riforma di cui alla legge n. 247 del 2012. L'art. 10 del regolamento prevede che il tirocinio - della durata di 18 mesi - possa essere svolto:

      • presso un avvocato iscritto all’ordine da almeno 5 anni;
      • in parte, presso l'Avvocatura dello Stato (massimo 12 mesi);
      • in parte, presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato (massimo 12 mesi);
      • in parte, presso un ufficio giudiziario (massimo 12 mesi).

      La legge 247/2012 aggiunge a tali ipotesi la possibilità del tirocinio (al massimo semestrale) presso avvocati abilitati di altri Paesi della UE nonchè quello svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea; è, inoltre, prevista la possibilità del tirocinio contemporaneo presso due diversi avvocati.

      Ai sensi del DPR 137/2012 (come della legge 247), il possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali viene ritenuto equivalente a 12 mesi di tirocinio; la frequenza a questa scuola sostituisce la frequenza ai corsi di formazione (almeno semestrali) organizzati da ordini e collegi. Il regolamento prevede che almeno 6 dei 18 mesi di tirocinio debbano essere svolti presso un avvocato (anche estero) abilitato, l’Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di un ente pubblico o privato autorizzato dal ministro della giustizia (quest'ultima ipotesi non è prevista dall'art. 41 della legge n. 247/2012); viene esclusa, quindi, l’ipotesi di cumulo, ad esempio, dei 12 mesi derivanti dal diploma di specializzazione con i 6 mesi svolti presso un ufficio giudiziario.