La legge n. 247 del 2012 detta, a quasi 80 anni dalla legge professionale del 1933, una nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense che mira ad ammodernare un quadro normativo che, negli anni, non è stato mai oggetto di un sistematico intervento riformatore.
Pur senza pretese di esaustività, i principali profili di novità contenuti nella legge di riforma dell'avvocatura sono i seguenti:
Per un approfondimento dei contenuti della legge di riforma della professione forense si rinvia al dossier del Servizio Studi del Senato sull'ultimo testo del provvedimento, trasmesso dalla Camera e non più modificato.
Disposizioni riguardanti gli avvocati sono contenute anche nel recente regolamento di delegificazione degli ordinamenti professionali (sulla cui genesi v.La riforma delle professioni).
Il DPR 137/2012 prevede infatti una disciplina specifica relativa agli avvocati, relativa ai soli profili del domicilio professionale e del tirocinio.
L'art. 9 del regolamento stabilisce che l’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale. Viene dunque escluso l'obbligo, finora previsto dalla legge, di risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale.
La citata legge n. 220/2012 di riforma della professione forense prescrive che l’avvocato debba iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
L'ulteriore ambito di intervento del DPR 137 sulla disciplina forense riguarda il tirocinio, ora disciplinato dall'art. 41 della riforma di cui alla legge n. 247 del 2012. L'art. 10 del regolamento prevede che il tirocinio - della durata di 18 mesi - possa essere svolto:
La legge 247/2012 aggiunge a tali ipotesi la possibilità del tirocinio (al massimo semestrale) presso avvocati abilitati di altri Paesi della UE nonchè quello svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea; è, inoltre, prevista la possibilità del tirocinio contemporaneo presso due diversi avvocati.
Ai sensi del DPR 137/2012 (come della legge 247), il possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali viene ritenuto equivalente a 12 mesi di tirocinio; la frequenza a questa scuola sostituisce la frequenza ai corsi di formazione (almeno semestrali) organizzati da ordini e collegi. Il regolamento prevede che almeno 6 dei 18 mesi di tirocinio debbano essere svolti presso un avvocato (anche estero) abilitato, l’Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di un ente pubblico o privato autorizzato dal ministro della giustizia (quest'ultima ipotesi non è prevista dall'art. 41 della legge n. 247/2012); viene esclusa, quindi, l’ipotesi di cumulo, ad esempio, dei 12 mesi derivanti dal diploma di specializzazione con i 6 mesi svolti presso un ufficio giudiziario.