Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

La revisione della geografia giudiziaria
Con i due decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 , il Governo - a fini di riduzione della spesa e di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia - ha dato attuazione alla delega conferitagli dalla legge n. 148 del 2011 per la revisione della geografia giudiziaria. Il decreto n. 155 procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e detta la nuova organizzazione degli uffici giudiziari di primo grado sopprimendo 31 tribunali. Il decreto n. 156 opera analoga riorganizzazione in relazione agli uffici del giudice di pace, riducendone significativamente il numero.
La legge delega n. 148 del 2011

Con la finalità di realizzare risparmi di spesa ed incremento dì efficienza, l'art. 1 della legge n. 148 del 2011 ha delegato il Governo a rivedere la geografia giudiziaria in modo da realizzare una riduzione complessiva degli uffici giudiziari sul territorio

I principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega hanno riguardato:

- la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, fatti comunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia;

- la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. A tal fine il Governo doveva tener conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendesser alcuni parametri (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata);

- la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici requirenti, con la possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali;

- la soppressione ovvero riduzione delle 220 sezioni distaccate di tribunale;

- il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

- la garanzia che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello comprendesse non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (c.d. regola del tre);

- la disciplina relativa alla destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale;

- le regole specifiche per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace. In particolare, si tratta: della riduzione degli uffici dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri generali, dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; della riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi; della possibilità per gli enti locali di ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, facendosi carico delle relative spese;

- il divieto di maggiori oneri per la finanza pubblica.

I pareri della Camera dei deputati

In esercizio della delega, il Governo ha adottato due distinti schemi di decreto legislativo, trasmessi alle Camere per il parere e concernenti, rispettivamente:

- la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (AG 455), trasmesso al Parlamento il 15 marzo 2012;

- la nuova organizzazione sul territorio degli uffici di tribunale e del pubblico ministero (AG 494), trasmesso al Parlamento il 9 luglio 2012.

Sul provvedimento di riordino degli uffici del giudice di pace, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, nella seduta del 31 luglio 2012, ha espresso un parere favorevole con alcune condizioni concernenti in particolare: a) l’attuazione congiunta delle deleghe relative agli uffici di pace e agli uffici giudiziari, onde rendere possibile la verifica circa la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità; b) la valutazione oggettiva dei parametri utilizzati, sulla base delle unità dei giudici di pace effettivamente in servizio e non solo di quelli in organico; c) l’assenza di qualsiasi indicazione nella delega in ordine al requisito minimo, prescelto dal Governo, di 100.000 abitanti per ciascun circondario; d) la necessità che siano utilizzati tutti i criteri di delega, tenendosi conto delle peculiarità e dell’estensione del territorio e delle infrastrutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità e ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l’opportunità alla luce della situazione socio-economica nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata; e) il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale sarebbero state soppresse nell'esercizio della delega.

In relazione allo schema di decreto sulla riorganizzazione dei tribunali e delle procure, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 1° agosto 2012, un parere favorevole a condizione che fossero accolte tutte le indicazioni ivi previste. In particolare, la Commissione Giustizia ha individuato alcuni tribunali non suscettibili di essere soppressi: a) in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata; b) in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche; c) in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane; d) in ragione della grande estensione territoriale del circondario. La Commissione ha inoltre rilevato l’incongruità di alcuni accorpamenti che avrebbero potuto avere incidenza negativa, comportando forti disagi sia per l'organizzazione degli uffici che per i cittadini. La Commissione ha ritenuto inoltre opportuno: il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali «presidi territoriali di giustizia» dei tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni; il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole sezioni distaccate attualmente esistenti che, per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica (quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine) risultavano oggettivamente necessarie per ovviare a disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia.

Entrambi gli schemi di decreto legislativo sono stati trasmessi dal Governo al Parlamento in assenza del prescritto parere del Consiglio superiore della magistratura. Mentre il parere del C.S.M. sui giudici di pace, deliberato il 19 aprile 2012, è stato trasmesso alle Camere l'8 maggio 2012, il parere sui tribunali, deliberato il 26 luglio 2012, è stato trasmesso il successivo 31 luglio.

Il decreto legislativo n. 155 del 2012, di riordino dei tribunali ordinari

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,  attua la delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative procure della Repubblica.

In particolare, rispetto ad una situazione iniziale di 165 uffici di primo grado (più il tribunale di Giugliano, però mai effettivamente entrato in attività) e 220 sezioni distaccate di tribunale, la tabella A allegata al decreto prevede la soppressione di:

  • 31 tribunali;
  • 31 procure;
  • tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale.

Rispetto all’originario schema di decreto il decreto legislativo n. 155/2012 mantiene alcuni presidi giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata. Mentre il testo iniziale prevedeva, infatti, la soppressione di 37 tribunali e relative procure della Repubblica, il decreto legislativo ne sopprime 31, mantenendo in servizio 6 tribunali ovvero:

  • in Sicilia, i tribunali di Caltagirone e Sciacca;
  • in Calabria, Il tribunale di Castrovillari, cui viene accorpato il tribunale di Rossano, e i tribunali di Lamezia Terme e Paola;
  • nel Lazio, il tribunale di Cassino, cui è accorpata la sezione distaccata di Gaeta.

Viene, poi, istituito un ufficio di procura della Repubblica presso il citato tribunale di Giugliano che, all'esito di una complessiva riorganizzazione del circondario, assume la denominazione di tribunale di "Napoli Nord".

Con riferimento alle sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento in vita di alcune di esse, il Governo ha ribadito la totale soppressione. 

Il decreto fissa in dodici mesi il termine, decorso il quale diventano effettivi i “tagli” degli uffici giudiziari ordinari, nonchè le disposizioni relative alle ricadute (di natura organizzativa) di soppressioni e accorpamenti degli uffici nei confronti di magistrati, personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria. L'effettiva efficacia della riforma è, quindi, fissata al 13 settembre 2013.

 Nel frattempo, fino a tale data, le udienze già fissate davanti ad uno degli uffici destinati alla soppressione continuano ad essere tenute presso i medesimi tribunali o sezioni distaccate di tribunale. Le udienze che, invece, cadono in una data successiva alla scadenza del periodo di dodici mesi e quindi dopo il 13 settembre 2013 saranno tenute dinanzi all’ufficio che ha accorpato quelli soppressi.

Il decreto detta una regola per determinare l'ufficio giudiziario presso cui è pendente la causa anche nel caso in cui non sia eventualmente fissata una udienza: il giudizio si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

Il decreto 155 si preoccupa, inoltre, di garantire la continuità dei processi penali pendenti ed evitare rinnovazioni degli atti per diversa composizione dell’organo giudicante. La scelta è stata di rimettere ai capi degli uffici giudiziari che hanno accorpato quelli soppressi di assicurarne la prosecuzione, dopo l’apertura del dibattimento, dinanzi agli stessi giudici che ne erano assegnatari nei tribunali o sezioni distaccate non più esistenti. La determinazione dei capi degli uffici è assunta compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro dell’ufficio come risultante dall’accorpamento.

Stessa regola è stata dettata per i procedimenti civili: i capi degli uffici, se possibile, curano che il processo trasferito nella nuova sede sia trattato dal medesimo magistrato già designato per l’affare. Il termine di un anno servirà a consentire una graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare i tribunali e le sezioni distaccate soppressi.

Il decreto legislativo n. 156 del 2012, di riordino degli uffici del giudice di pace

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156  attua la delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione sul territorio degli uffici dei giudici di pace. Il provvedimento riduce in maniera significativa il numero degli uffici, in particolare mediante la soppressione di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale; di tali uffici, è stato operato un limitatissimo recupero in relazione agli specifici parametri previsti dalla legge delega.

Il Governo, partendo da una situazione iniziale di 846 uffici (165 presso sede di circondario e 681 presso sedi non circondariali) sopprimeva, con l'iniziale schema di decreto 674 uffici non circondariali. Rispetto a tale previsione iniziale sono 7 gli uffici del giudice di pace mantenuti in servizio dal D.Lgs. n. 156/2012 ovvero i seguenti uffici insulari: Ischia, Capri, Lipari, Elba(a Portoferraio), La Maddalena, Procida e Pantelleria.

Il provvedimento, fin dalla sua prima versione, prevedeva che - pur non facenti capo ad un circondario di tribunale - rimanessero in attività gli uffici di Imola (BO), Rho (MI), Grumello del Monte (BG), Pontedera (PI), Conegliano (TV), Sant’Anastasia (NA) e Caserta.

Come si evince dalla tabella A allegata al decreto, 667 uffici del giudice di pace (su un totale di 846 uffici)sono stati, quindi, soppressi.

A regime, secondo la nuova tabella A allegata alla legge n. 347/1991, istitutiva del giudice di pace, restano in funzione179 uffici:

  • 133 presso sedi circondariali;
  • 46 presso sedi che - in base al D.Lgs. n. 155/2012 - non fanno più capo ad un circondario di tribunale.

 Il decreto n. 156 stabilisce, come previsto dalla delega, la possibilità per i comuni di recuperare l’ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione. Entro 60 gg. dalla pubblicazione delle citate tabelle sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sul sito Internet dello stesso Ministero, i comuni, anche consorziandosi tra loro,  possono chiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui loro territori accollandosi le spese di funzionamento ed erogazione del servizio da parte degli uffici; rimane, invece, a carico del Ministero della giustizia la determinazione dell’organico dei giudici di pace e gli oneri di formazione del personale amministrativo. In parziale difformità dalle previsioni di delega è, poi, previsto che - entro i 12 mesi successivi al decorso del citato termine bimestrale - il Ministro della giustizia, valutate le richieste, provveda alle eventuali, conseguenti modifiche alle tabelle. All’eventuale venir meno degli obblighi finanziari da parte dei comuni, conseguirà la soppressione dell’ufficio del giudice di pace.

In relazione al personale degli uffici soppressi, il decreto prevede la riassegnazione dei giudici di pace ad altri uffici con DPR; ad un decreto del Ministro della giustizia è, invece, demandato il compito di riassegnare il personale amministrativo nel rispetto dei limiti dettati dalla legge delega (il 50% presso uffici di tribunale o procura limitrofi; il rimanente 50% presso gli uffici del giudice di pace accorpanti).

Nonostante non sia prevista dalla delega, il decreto detta opportunamente una disciplina transitoria che prevede l’efficacia della riforma solo dopo l’emanazione del decreto correttivo delle tabelle (all’esito, cioè, delle citate richieste dei comuni di mantenimento dell’ufficio sul proprio territorio). Analoga disciplina transitoria è prevista per la tenuta delle udienze fissate dagli uffici soppressi nei sei mesi successivi all’emanazione del citato decreto correttivo.