La disciplina delle accise è principalmente contenuta nel Testo Unico, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, (Testo Unico delle Accise - TUA). Il TUA è stato profondamente innovato negli anni, specialmente a seguito del recepimento, operato con il D.Lgs. n. 26/2007, della direttiva 2003/96/CE che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, anche al fine di recepire il protocollo di Kyoto; essa ha ampliato l’ambito delle accise armonizzate, al fine di estenderlo in generale a tutti i “prodotti energetici” (tra cui il gas naturale) e l’elettricità, introducendo dunque livelli minimi di tassazione anche per i suddetti prodotti.
Occorre ricordare inoltre che dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia delle Dogane incorpora l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, assumendone funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite, come stabilito dai decreti dell'8 novembre 2012, emanato in applicazione dell'art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012. L'Agenzia assume il nome di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Una complessiva rifusione delle norme europee sul regime generale delle accise – anche a seguito della stratificazione della normativa comunitaria succedutasi nell’arco di quasi vent’anni - è stata operata con la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale sui prodotti soggetti ad accisa. I beni interessati dal provvedimento sono:
Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:
Il recepimento della disciplina comunitaria è stato effettuato con il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha sostituito o modificato numerose disposizioni contenute nel Testo Unico Accise, con specifico riguardo a quelle relative:
Tra le principali modifiche apportate al TUA, viene segnalato infine l’inserimento organico, in un’apposita nuova partizione (Capo III-bis), della disciplina sui tabacchi lavorati, nonché per esigenze di completezza ed organicità del medesimo testo unico l’introduzione, nel titolo III (Altre imposizioni indirette), delle disposizioni riguardanti l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi.
In materia di tabacchi lavorati, il D.Lgs. 31 marzo 2011 n. 57 ha attuato nell’ordinamento la direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; le norme europee rispondono alla necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tra le novità più significative si segnalano:
Per quanto concerne le modifiche riguardanti le aliquote, è stato previsto un innalzamento dell'aliquota di base relativa ai tabacchi lavorati (per effetto della conversione in legge del D.L. n. 216 del 2011) con finalità di copertura di oneri recati da disposizioni in materia pensionistica contenute nel medesimo provvedimento.
Le principali disposizioni in materia di accise sui carburanti (compreso il GPL e il gas naturale per autotrazione) sono intervenute sulla determinazione del loro ammontare; la modifica della tassazione dei prodotti energetici è stata infatti funzionale al finanziamento di diversi interventi normativi legati anche a situazioni emergenziali.
In merito si ricordano i temporanei aumenti disposti al fine di rimpinguare il fondo di riserva per le spese impreviste, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana nel corso del 2011; ulteriori incrementi sono stati disposti dalla legge di stabilità per il 2012 (legge 183 del 2011) per la copertura dell’onere derivante dall’introduzione a regime della deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante e per finanziare le disposizioni che hanno concesso alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal sisma dell’aprile 2009 modalità agevolate di ripresa della riscossione di tributi e contributi in precedenza sospesi. Ulteriori aumenti, operativi dal mese di dicembre 2011, sono stati previsti dall'articolo 15 del D.L. 201 del 2011.
Su un piano più generale il D.L. n. 59 del 2012 in materia di protezione civile) ha introdotto nuove modalità di copertura degli oneri connessi alle emergenze. In particolare, ove sia necessario ricorrere al fondo di riserva per le spese impreviste, si prevede che esso sarà alimentato - in tutto o in parte - con maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa sui carburanti; tale aumento dovrà essere preventivamente deliberato dal Consiglio dei Ministri e concretamente quantificato con provvedimento dall’Agenzia delle Dogane. La medesima disposizione prevede che l’aumento delle aliquote di accisa, in combinazione con riduzioni di spesa, concorra alla copertura degli oneri derivanti dalle norme che differiscono i termini per i versamenti tributari e contributivi per le popolazioni colpite da emergenze di protezione civile.
Si ricorda infine che il D.L. 74 del 2012 ha previsto che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 sia alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, anche mediante un aumento pari a 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante.
Con provvedimento del 9 agosto 2012 , l'Agenzia delle Dogane ha rideterminato l'accisa sui carburanti per il periodo dall’11 agosto 2012 e fino al 31 dicembre 2012. Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 487) le aliquote fissate con il predetto provvedimento sono state stabilizzate. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di accisa sono confermate nelle seguenti misure:
- benzina e benzina con piombo: euro 728,40 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: euro 617,40 per mille litri.
Sotto diversi profili, si ricorda altresì che:
L'accisa sull'energia elettrica è stata rideterminata in aumento con i DD.MM. del 30 dicembre 2011, in attuazione delle disposizioni in materia di federalismo municipale e regionale (decreti legislativi n. 23 del 2011 e n. 68 del 2011), che dall'anno 2012 hanno soppresso, rispettivamente, l'addizionale comunale e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevedendo che la rideterminazione del quantum di accisa avvenisse con l'invarianza del gettito.
L’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 (cd. "semplificazioni tributarie") ha previsto l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore; ha previsto altresì che per l’anno 2012, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti già individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (con deliberazione n. 16/98), ridotti del 12%.
Tale agevolazione è stata prorogata al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, comma 388, tabella 1, n. 26).
Lo stesso articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 ha al contempo, rimodulato l’aliquota di accisa sull’energia elettrica per uso in locali diversi dalle abitazioni, con una differenziazione per fasce e a seconda dell’ammontare del consumo mensile, eliminando l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica utilizzata in opifici industriali.
Numerose norme in materia di accisa sono state altresì introdotte dal D.L. n. 16 del 2012, con riferimento a diversi aspetti dell’imposizione: il provvedimento reca norme di semplificazione della contabilità tenuta dagli operatori di settore, introduce disposizioni che rafforzano la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise, incide sulle modalità di corresponsione dell’imposta (tra l'altro estendendo agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale).
L’articolo 34-sexies del D.L. 179 del 2012 riconosce anche ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad accisa assolta il privilegio generale sui beni mobili dei cessionari dei prodotti, loro debitori, con lo stesso grado del privilegio previsto dall'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, per l'ammontare dell'accisa corrisposta, a condizione che essa venga evidenziata separatamente in fattura.
L'articolo 34, comma 43, dello stesso D.L. n. 179 del 2012 limita invece l’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per i prodotti sottoposti ad accisa alla sola fase di prima immissione in commercio del prodotto stesso.