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Temi dell'attività Parlamentare

Ammortizzatori sociali
Con l'aggravarsi della crisi finanziaria ed economica sono stati realizzati una serie di interventi volti a fronteggiare l'emergenza occupazionale, in primo luogo attraverso il finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali. In tale contesto particolare rilevanza assumono l'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, con il quale sono stati reperiti 8 miliardi di euro e l'Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011, che ha prorogato gli interventi al biennio 2011-2012. Da ultimo, con la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, la materia degli strumenti di sostegno al reddito è stata complessivamente ridefinita.

Nella prima fase della legislatura l’attività legislativa è stata caratterizzata dal progressivo ampliamento  delle misure di sostegno al reddito già previste per le situazioni di crisi aziendale e da un'estensione del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, al fine di affrontare le crisi produttive e i problemi occupazionali che hanno investito numerosi settori produttivi. In particolare, al reperimento delle ingenti risorse necessarie a dare copertura finanziaria agli interventi si è provveduto attraverso un’attività di intensa collaborazione tra livelli istituzionali, che ha consentito di convogliare sull’ “emergenza” degli ammortizzatori sociali in deroga risorse di competenza comunitaria, statale e regionale.

L'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009

Un primo fondamentale passaggio è costituito dall’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 sancito nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009 , con cui sono stati destinati 8 miliardi di euro, nel biennio 2009-2010, per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro. L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione. In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE). Le risorse statali sono state coperte:

  • in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 e dall'articolo 19 del D.L. 185/2008);
  • in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) , sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell’articolo 6-quater del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ).

L’intesa sullo schema di accordo per l’utilizzo del FSE è stata raggiunta l’8 aprile 2009.

L'accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011

Successivamente, con l'Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 è stata disposta la proroga, per il biennio 2011-2012, del precedente Accordo del 12 febbraio 2009 (in vigore per il biennio 2009-2010). L'accordo si arricchisce anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata. Viene confermata ed estesa al 2011-2012 l’intesa del 17 febbraio 2010 sulle linee guida per la formazione. L'Accordo conferma lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito, a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio 2009-2010. Le Regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2,2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. La proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da 70-30 a 60-40. L'Accordo, inoltre, prevede l'attribuzione di un ruolo precipuo ai Servizi per l’impiego nei processi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori; il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive, nella formazione e nelle azioni di sostegno al redditi; misure per assicurare l'utilizzo più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, al fine di evitare situazioni di cronica dipendenza ed usi impropri degli stessi; il sostegno offerto dalle risorse del Fondo sociale europeo (FSE).

Gli interventi normativi

Sul piano legislativo sono stati adottati, in successione, numerosi provvedimenti (in particolare, il D.L. 185/2008, il D.L. 5/2009, che ha tradotto normativamente l’Accordo Stato-regioni del 12 febbraio 2009, il D.L. 78/2009, la L. 220/2010 e la L. 183/2011) con i quali sono stati realizzati, innanzitutto, una serie di interventi “in deroga” alla disciplina generale, attraverso specifici stanziamenti finalizzati alla proroga  della durata dei trattamenti oltre i limiti temporali previsti e/o all’estensione del loro campo di applicazione (ammortizzatori “in deroga”). Altre misure hanno riguardato, in particolare, i collaboratori in regime di monocommittenza e i contratti di solidarietà. 
Ai fini di un complessivo riordino della materia, l'articolo 46, comma 1, lettera a), della L. 183/2010 (cd. "collegato lavoro"), aveva altresì disposto il rinnovo del termine per l'esercizio della delega finalizzata alla revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali già contenuta nella L. 247/2007 (articolo 1, comma 28), portandolo al 24 novembre 2012; la delega tuttavia non è stata esercitata.
L'intera materia degli ammortizzatori sociali è stata quindi rivista dalla L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) con la creazione di un nuovo ammortizzatore sociale (l'ASpI - Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. Il nuovo ammortizzatore amplia il campo soggettivo dei beneficiari (attraverso l’estensione a categorie prima escluse, principalmente apprendisti) e i trattamenti, prevedendo una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. La vigente disciplina della la Cassa integrazione ordinaria (CIG) viene sostanzialmente confermata, mentre vengono modificate le norme relative alla della Cassa integrazione straordinaria (CIGS). Si prevede, inoltre, la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

Infine, limitate modifiche alla L. 92/2012 (in particolare, viene prorogato a tutto il 2014 il regime transitorio dell’indennità di mobilità) sono state successivamente introdotte dall’articolo 46-bis del D.L. 83/2012.