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Temi dell'attività Parlamentare

Bonifiche dei siti inquinati
Nel corso della XVI legislatura, la normativa in materia di bonifiche dei siti inquinati è stata oggetto di modifiche contenute in alcuni provvedimenti d'urgenza adottati nella seconda fase della legislatura. Della bonifica dei siti inquinati si è altresì discusso in occasione dell'approvazione di atti di indirizzo e dell'esame di proposte di legge di iniziativa parlamentare.
Le modifiche alle procedure operative ed amministrative

Le modifiche alla disciplina concernente la bonifica dei siti inquinati - contenuta nella parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) - hanno interessato innanzitutto le procedure operative e amministrative che regolano le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei siti.

In particolare, l'art. 40, comma 5, del D.L. n. 201/2011, attraverso una novella ai commi 7 e 9 dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006, ha consentito l’articolazione del progetto per fasi distinte, al fine di rendere possibile la realizzazione per singole aree o per fasi temporali successive, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi. Sono state, altresì, estese le disposizioni riguardanti la messa in sicurezza operativa del sito a tutti i siti inquinati e non solo a quelli con attività in esercizio. E', inoltre, consentita l’autorizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

La lettera f-bis del comma 1 dell'art. 24 del D.L. 5/2012 ha ulteriormente novellato il comma 7 del citato art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di prevedere che, nell’ambito dell’articolazione per fasi temporali diverse dei progetti di interventi di bonifica o messa in sicurezza che presentino particolari complessità, possa essere valutata l’adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.

Da ultimo, si segnala che l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 2/2012 ha modificato la definizione di “sito” recata dall'art. 240, comma 1, lett. a), del Codice, prevedendo che, ai fini dell’applicazione della disciplina riguardante la bonifica dei siti contaminati, i materiali di riporto sono inclusi espressamente nelle matrici ambientali, che comprendono suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

La nuova disciplina per l'utilizzo dei materiali di dragaggio

L'art. 48 del D.L. 1/2012 ha riscritto la normativa in materia di trattamento dei materiali di dragaggio di aree portuali e marino-costiere nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale (SIN), che consente di effettuare le operazioni di dragaggio anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica. Le innovazioni hanno riguardato la procedura per la presentazione del progetto di dragaggio e la sua approvazione definitiva, nonché il riutilizzo dei materiali. A quest'ultimo riguardo, infatti, sono stati previsti quattro tipi di reimpiego dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio, in mare e a terra.

Ulteriori disposizioni hanno riguardato i materiali provenienti dal dragaggio dei fondali di porti non compresi nei siti di interesse nazionale.

I siti inquinati di interesse nazionale

L’art. 36-bis del D.L. 83/2012 - novellando tra l'altro l'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 - ha introdotto una serie di disposizioni in materia di siti inquinati di interesse nazionale (SIN) volte, per un verso, a incidere sui criteri di individuazione dei siti e, per l'altro, a modificare l'elenco dei siti, che attualmente sono cinquantasette.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi da seguire per l’individuazione dei SIN, è stato inserito un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie. Si prevede, comunque, che siano in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

I commi 3 e 4 prevedono rispettivamente l’emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del Codice e la possibilità di ridefinizione del perimetro dei SIN, su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati.

Specifica attenzione, infine, è stata dedicata all’emergenza ambientale nel sito di interesse nazionale localizzato nell'area di Taranto a motivo della situazione venutasi a creare anche in relazione alle vicende dello stabilimento ILVA. Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione dell'area di Taranto sono contenute nel D.L. 129/2012, che non è stato modificato nel corso dell'esame parlamentare. Si ricorda, inoltre, che la delibera CIPE n. 87/2012 ha approvato l'assegnazione di 1.060,48 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il finanziamento degli interventi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per la manutenzione straordinaria del territorio, ivi inclusi interventi nel settore delle bonifiche.

La semplificazione degli adempimenti per il settore petrolifero

L'articolo 36 del D.L. 83/2012, ai commi 1 e 4, ha introdotto alcune semplificazioni di adempimenti burocratici per il settore petrolifero, con particolare attenzione al settore della raffinazione, che rigurdano anche le operazioni di bonifica.

Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, è consentita la prosecuzione dei sistemi di sicurezza operativa già in atto senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate attestante la non compromissione degli eventuali successivi interventi di bonifica.

Si prevede, infine, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti.

 

Le transazioni per la quantificazione degli oneri di bonifica

L'articolo 2 del decreto-legge 208/2008 ha introdotto una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale.

In particolare, nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, il Ministero dell’ambiente può predisporre uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento.

Gli atti di indirizzo approvati e le proposte di legge esaminate

Oltre all’esame dei provvedimenti normativi precedentemente citati, l’attenzione del Parlamento in materia di bonifica dei siti inquinati è stata diretta allo svolgimento di un'attività di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo. Tra gli atti di indirizzo, si segnala l’approvazione della mozione 1-00584 da parte dell'Assemblea della Camera nella seduta dell' 8 marzo 2011 volta ad impegnare il Governo, tra l’altro, a promuovere l'adeguamento della normativa ambientale garantendo certezza dei tempi nell'attuazione delle operazioni di bonifica, nonché ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le attività di bonifica.

Nel corso della legislatura, infine, non è stato concluso l’esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (3162-B) recante modifiche al D.Lgs. 152/2006 tra le quali, agli articoli 10 e 26, sono comprese anche disposizioni concernenti rispettivamente gli interventi di manutenzione e di adeguamento e le procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza.

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