Il ridimensionamento degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali e di varie categorie di enti pubblici nazionali secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità è stato perseguito attraverso una lunga serie di provvedimenti. Tali interventi sono stati caratterizzati dalla progressiva riduzione degli uffici dirigenziali (di livello generale e non generale) e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, fissando di volta in volta obiettivi e limiti temporali entro i quali le P.A. erano chiamate ad adempiere. Al fine di assicurare l’effettiva attuazione delle norme, è stato previsto il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, per le amministrazioni inadempienti.
In primo luogo, con l’articolo 74 del D.L. 112/2008 è stata operata una riduzione del 20% degli uffici dirigenziali di livello generale e del 15% di quelli di livello non generale, da effettuarsi entro il 30 novembre 2008 (per i soli Ministeri tale termine è stato successivamente differito, dal D.L. 207/2008, al 31 maggio 2009). Entro la stessa data è stata altresì prevista la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale (ad esclusione di quelle degli enti di ricerca) nella misura del 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico; è inoltre stato ridotto il personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e sono state riorganizzate le strutture periferiche delle amministrazioni.
Ulteriori riduzioni del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché dell’organico di personale non dirigenziale (sulla base delle riduzioni già operate dal D.L. 112/2008) sono state previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009 e, successivamente, dall’articolo 1, commi 3-5, del D.L. 138/2011 (da effettuarsi entro il 31 marzo 2012, sulla base delle riduzioni operate dal D.L. 194/2009).
Infine, l’articolo 2, comma 1, del D.L. 95/2012, ha disposto la riduzione, con specifiche eccezioni (comparto sicurezza, magistratura personale amministrativo degli uffici giudiziari, Presidenza del Consiglio dei Ministri e personale già interessato0 dalle riduzioni di cui al D.L. 87/2012), degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20% per il personale dirigenziale (di livello generale e non generale) e del 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale, da definire con specifici D.P.C.M. entro il 31 ottobre 2012 (che non risultano ancora essere stati pubblicati sulla G.U.). Tali riduzioni si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito degli interventi già disposti, da ultimo, dal D.L. 138/2011. Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste, fermo restando il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo (compresi i trattenimenti in servizio), si prevede il pensionamento anticipato (a determinate condizioni), il passaggio al part-time, l’avvio di procedure di mobilità e la ricollocazione presso altre P.A. con vacanze di organico; il personale non riassorbibile viene dichiarato in esubero (comunque entro e non oltre il 30 giugno 2013).
Parallelamente alle riduzione degli uffici e degli organici, nel corso della legislatura si sono rafforzati gli interventi volti al contenimento delle spese per il personale delle pubbliche amministrazioni, soprattutto attraverso limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
In primo luogo, il D.L. 78/2010 (articolo 9, commi 5-12) ha esteso al 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (con regimi particolari per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli enti di ricerca) già previste (per gli anni 2010 e 2011) dalla legislazione vigente (articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 e articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008), consentendo di assumere (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità) unicamente entro il limite del 20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (limite che passa al 50% nel 2014 e al 100% dal 2015)
Per quanto riguarda il personale a tempo determinato e i rapporti di lavoro flessibili (in convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro e altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio), il medesimo decreto-legge (articolo 9, comma 28) ha previsto che le P.A. (a decorrere dal 2011) possono avvalersene nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il provvedimento stabilisce, altresì, che tali vincoli costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui devono pertanto deguarsi le regioni, le province autonome e gli enti del S.S.N., nonchè (per effetto dell’articolo 4, commi 102 e 103, della legge 183/2011) le Camere di commercio e gli enti locali.
Specifiche disposizioni volte a consentire l’assunzione di personale a tempo indeterminato relativo a cessazioni verificatesi in anni precedenti (assunzioni a cui le P.A. non hanno provveduto entro i termini inizialmente previsti) sono state previste dai decreti-legge 98/2011 (articolo 16) e 216/2011 (articolo 1).
Uno specifico filone normativo (soprattutto l’articolo 76 del D.L. 112/2008, gli articoli 9 e 14 del D.L. 78/2010, entrambi oggetto di successivi interventi di modifica ed integrazione, nonché l’articolo 16 del D.L. 95/2012) ha riguardato i limiti alle assunzioni di personale negli enti locali , secondo specifici parametri di virtuosità legati anche al rispetto del Patto di stabilità interno.
Da ultimo, il D.L. 95/2012 (articolo 14) è nuovamente intervenuto sui limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (già definiti dal D.L. 78/2010), da un lato disponendo la proroga al 2014 del tetto di spesa del 20% rispetto alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (limite che passa al 50% nel 2015 e al 100% dal 2016); dall’altro prevedendo l’estensione dei limiti alle assunzioni ai Corpi di polizia e ai vigili del fuoco.