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Temi dell'attività Parlamentare

Settore penale
Nel settore penale i principali provvedimenti approvati dal Parlamento nella XVI legislatura sono riconducibili al contrasto alla violenza nei confronti delle donne (si pensi all'introduzione del delitto di atti persecutori nonché alla novella di alcuni istituti processuali volti a tutelare maggiormente le vittime dei delitti di violenza sessuale) e dei bambini (si pensi, soprattutto, alle misure occasionate dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento sessuale dei minori). Un importante intervento del legislatore ha inoltre riguardato la repressione del fenomeno della corruzione.
Le modifiche al diritto penale
Gli atti persecutori e la violenza contro le donne

Nel corso della XVI legislatura il Parlamento ha in ripetute occasioni affrontato il tema della violenza nei confronti delle donne, approvando riforme legislative e specifici atti di indirizzo al Governo.

Quanto agli interventi riformtori, si segnala la conversione del decreto-legge 11/2009 che, anticipando il contenuto di un disegno di legge (A.C. 1440) - già approvato con ampia maggioranza dalla Camera - ha introdotto nel codice penale l'art. 612-bis, relativo al delitto di atti persecutori (c.d. stalking). Per la sussistenza della nuova fattispecie delittuosa (procedibile a querela della persona offesa, salvo talune ipotesi specificamente indicate) si richiede la ripetitività della condotta, nonché l’idoneità dei comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni. Tra gli interventi ulteriori recati dal provvedimento, oltre a talune misure di carattere sociale, si segnalano la facoltà per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta e alcune modifiche al codice di procedura penale (in particolare, l'estensione ai procedimenti per il nuovo reato di talune specifiche regole in materia probatoria e l'introduzione di una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa).

Il decreto-legge 11/2009 ha affrontato anche - seppur in modo non organico - il tema della violenza sessuale prevedendo - oltre ad alcune misure processuali (v. infra) un'aggravante speciale dell’omicidio, quando il fatto è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, nonché da parte dell’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (novella all’art. 576 c.p.).

Quanto agli atti di indirizzo, nelle sedute del 24 e 25 gennaio 2011 l'Assemblea della Camera ha approvato alcune mozioni (1-00512; 1-00534; 1-00538) che, nell'ambito di una riflessione più generale sulla condizione femminile e sulla crescente attenzione al tema a livello internazionale ed europeo, impegnano il Governo ad adottare iniziative per contrastare la violenza nei confronti delle donne.

    Le misure contro lo sfruttamento sessuale dei minori

    Il Parlamento ha approvato la legge 172/2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). Il provvedimento, in particolare, introduce i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet ("grooming") e di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Il testo approvato dal Parlamento, in estrema sintesi prevede, oltre alla ratifica della Convenzione e all'individuazione nel Ministero dell’interno dell’autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (artt. 1-3), disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, tra le quali si segnalano rilevanti novelle al codice penale. In particolare, il provvedimento:

    • inserisce nel codice penale due nuovi delitti: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies);
    • inasprisce le pene per i delitti di maltrattamenti in famiglia in danno di minori (art. 572 c.p.), associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale in danno di minori (art. 416 c.p.);
    • modifica, sempre inasprendone le pene, le fattispecie penali di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) e pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) nonché le disposizioni sui delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale (con particolare riferimento ai delitti di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne);
    • rivede il regime delle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti a sfondo sessuale in danno di minori e allunga i termini di prescrizione del reato;
    • dispone che in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenne, il colpevole non possa invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, con l’eccezione dell’ignoranza inevitabile;
    • modifica le pene accessorie per i delitti pedopornografici e di violenza sessuale in danno di minori, in particolare dettagliando le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici.

    Si ricorda, inoltre, che la legge 41/2009 ha istituito la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. In occasione di tale Giornata, fissata al 5 maggio, potranno essere organizzate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori e gli enti territoriali potranno promuovere apposite iniziative in particolare nelle scuole.

    Le misure anticorruzione
    Il tema della lotta alla corruzione è stato affrontato nella XVI legislatura prima attraverso la ratifica di Convenzioni internazioni volte a contrastare questo fenomeno e poi con l'approvazione della legge n. 190/2012, volta a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione. Quanto al primo profilo (sul quale si rinvia anche a Cooperazione giudiziaria) si ricordano la legge 116/2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite fatta a Merida nel 2003 e la ratifica di due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999 (la legge 110/2012 ha ratificato la Convenzione penale sulla corruzione mentre la legge 112/2012 ha ratificato la Convenzione civile).

    La legge 190/2012 ha un duplice contenuto: da una parte detta una serie di disposizioni di carattere organizzativo volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione e, dall'altra, introduce nel codice penale importanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, per quanto riguarda le novelle al diritto penale sostanziale, la legge oltre ad un complessivo aumento delle pene, dispone che:

    • il reato di concussione (art. 317) diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato di pubblico servizio) e non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato;
    • il reato di cui all’art. 318, relativo alla cd. corruzione impropria del pubblico ufficiale (Corruzione per un atto d’ufficio), ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”, viene riformulato in modo da rendere più evidenti i confini tra le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'art. 319, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio;
    • è inserito nel codice l'art. 319-quater, relativo al delitto di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a 3 anni);
    • è inserito nel codice il delitto di “Traffico di influenze illecite” (nuovo art. 346-bis) che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita. La condotta deve riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio e la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette;
    • è riformulato l'art. 2635 del codice civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari. La fattispecie è procedibile a querela, a meno che dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza;
    • la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche è adeguata alle nuove fattispecie.
    Ulteriori interventi sul codice penale

    Misure di diritto penale sono contenute in una serie di provvedimenti adottati ad inizio legislatura in materia di sicurezza pubblica: si tratta di disposizioni volte a fronteggiare i fenomeni di violenza negli stadi ma anche i crimini che destano allarme sociale. Un analisi a parte merita il contrasto alla Immigrazione così come l'inasprimento delle fattispecie connesse alla Il trasporto e la sicurezza stradali.

    Infine, a seguito della ratifica di convenzioni internazionali (per le quali si rinvia a Cooperazione giudiziaria), il legislatore nella XVI legislatura ha adeguato il diritto penale nei seguenti settori:

    • delitti di tratta. La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (c.d. Convenzione di Varsavia) ad opera della legge 108/2010 ha comportato una novella delle circostanze aggravanti dei delitti di tratta di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
    • animali da compagnia. La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo nel 1987, ad opera della legge 201/2010, ha comportato la novella degli articoli 544-bis (Uccisione di animali) e 544-ter (Maltrattamento di animali) del codice penale, aumentando le relative pene e l'introduzione del nuovo delitto di traffico illecito di animali da compagnia.

      Le modifiche al processo penale

      Nel corso della XVI legislatura il Parlamento ha approvato alcuni provvedimenti volti a riformare particolari istituti del processo penale.

      L'esercizio dell'azione penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

      Nella prima parte della legislatura in Parlamento sono state a lungo discusse le modalità più idonee per consentire, da un lato, alla magistratura penale di svolgere la propria funzione di accertamento e repressione dei reati e, dall'altro, per garantire il diritto delle più alte cariche dello Stato di svolgere le proprie funzioni. In particolare, il Parlamento ha dapprima approvato la legge 124/2008 (c.d. “lodo Alfano”), che disponeva la sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri); sul punto è però intervenuta con la sentenza n. 262 del 2009 la Corte costituzionale, che ha dichiarato la legge incostituzionale per violazione del combinato disposto degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 138 (procedimento di revisione costituzionale) della Costituzione. Il Senato ha dunque avviato, senza concludere, l'esame di una proposta di legge costituzionale (A.S. 2180) volta ad attribuire al Parlamento la facoltà di deliberare la sospensione dei processi penali per reati extra-funzionali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. Nel frattempo, peraltro, il Parlamento ha approvato la legge 51/2010, relativa all'istituto del legittimo impedimento a comparire nelle udienze penali, in qualità di imputato, del Presidente del Consiglio e dei Ministri, individuando le attività che danno luogo ad impedimento nell'esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. Sul provvedimento è dapprima intervenuta una sentenza di parziale incostituzionalità (Corte costituzionale, sentenza n. 23 del 2011) e poi un referendum abrogativo (12 e 13 giugno 2011).

      La competenza della Corte d'assise

      Il decreto-legge 10/2010, convertito con voto unanime, ha esteso la competenza per materia delle Corti d'assise, mantenendo però ai tribunali, anche per i procedimenti in corso, la competenza per i delitti di associazione di tipo mafioso, anche nelle ipotesi aggravate. Senza questo intervento normativo le fattispecie aggravate sarebbero ricadute nella competenza della Corte d'assise, in forza della legge 251/2005, come affermato ad inizio 2010 dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4964. La stessa relazione illustrativa dell'originario disegno di legge attribuiva al provvedimento la finalità di superare il rischio concreto che dibattimenti importanti e complessi potessero essere annullati a seguito della sopravvenuta competenza della Corte d´assise.

      Ulteriori interventi su indagini penali e mezzi di prova

      Modifiche del codice di procedura penale sono state previste anche dalla legge 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote. Oltre a novellare il codice penale (v. sopra), infatti, la legge contiene una serie di disposizioni che, in relazione ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori, novellano le norme sulle indagini preliminari, sull'arresto obbligatorio in flagranza, sull'assunzione delle prove e sul patteggiamento. In particolare, il provvedimento interviene sulla competenza sulle indagini relative ad alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori, assegnando alla procura distrettuale la competenza ad indagare su tutte le fattispecie di pornografia minorile, di detenzione di materiale pedopornografico e di adescamento di minorenni.

      Modifiche a singoli istituti del processo penale sono state apportate dal decreto-legge 11/2009, che ha introdotto Il delitto di atti persecutori (c.d. stalking). Il provvedimento è in particolare intervenuto:

      • l’accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti, a favore della persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale (novella al testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002);
      • sulla disciplina dell’incidente probatorio, prevedendo la possibilità per taluni delitti (tra i quali vengono inseriti i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e lo stalking) che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne;
      • prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e la violenza sessuale di gruppo (novella all’articolo 380 c.p.p.);
      • con disposizioni volte a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l’accesso ai benefici penitenziari, tra cui le misure alternative alla detenzione (novella all’articolo 4-bis della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario);
      • prevedendo l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, per specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale, tra i quali l’omicidio e talune fattispecie di reato in materia sessuale (novella all’art. 275 c.p.p.); tale disposizione è stata peraltro dichiarata incostituzionale nella parte in cui non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Corte cost. 265/2010).

      La legge 85/2009, di adesione al Trattato di Prum, reca inoltre una nuova disciplina dello svolgimento nel corso di un procedimento penale di accertamenti tecnici coattivi (ovvero prelievi ed altri accertamenti medici) mentre la legge 12/2012 novella la disciplina della confisca dei beni utilizzati per compiere reati informatici o telematici, prevedendone la destinazione agli organi di polizia, per finalità di contrasto della criminalità informatica, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.

      I provvedimenti che non hanno concluso l'iter
      Diritto penale

      La Camera dei deputati ha a lungo dibattuto intorno all'introduzione nel diritto penale di misure di specifico contrasto delle discriminazioni fondate su motivi di omofobia e transfobia, senza giungere ad approvare un testo.

      Presso la Commissione giustizia della Camera è stato avviato anche l'esame di due proposte di legge in materia di lotta alla pedofilia (A.C. 665 e A.C. 1155). La prima, in particolare, intendeva introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato denominata "pedofilia e pedopornografia culturale" che si configura qualora sia ravvisabile una condotta volta, anche al solo fine culturale, a legittimare pubblicamente o diffondere giudizi legittimanti o istigare a commettere o effettuare apologia dei reati di sfruttamento sessuale dei minori. Tali iniziative sono state poi "scavalcate" dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote (v. sopra). Si sottolinea inoltre come un disegno di legge del Governo, che nell’ambito di più generali misure in materia di prostituzione interveniva anche in materia penale (e segnatamente, di prostituzione minorile e rimpatrio assistito) abbia avviato l'iter parlamentare al Senato A.S. 1079), senza concludere la fase referente. Sempre al Senato non ha concluso l'iter un testo unificato di numerosi progetti di legge, già approvato dalla Camera, che prevedeva un organico intervento in materia di violenza sessuale (A.S. 1675). Il provvedimento - come descritto dal Dossier del Servizio studi - prevedeva tra l’altro l’inasprimento delle sanzioni, ulteriori circostanze aggravanti, l’introduzione del reato di molestie sessuali, la possibilità di intervento in giudizio degli enti locali, dei centri antiviolenza e della Presidenza del Consiglio (nel caso di delitti in danno di minori o nell’ambito familiare), misure per l’informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza, iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale.

      Infine, si segnala che:

      • la Commissione Giustizia ha approvato un provvedimento volto a modificare la disciplina delle false comunicazioni sociali contenuta nel codice civile (artt. 2621 e 2622) nonché a novellare la disciplina della responsabilità dei revisori dei conti, disciplinata dal d.lgs 39/2010;
      • le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive hanno avviato l'esame di un disegno di legge del Governo (A.C. 1741) volto a riformare la disciplina dei reati fallimentari, svolgendo un'apposita indagine conoscitiva;
      • la Commissione Giustizia ha avviato l'esame di proposte di legge (A.C. 3145, A.C. 3872 e A.C. 3986) volte a introdurre nell'ordinamento il delitto di autoriciclaggio, svolgendo un'apposita indagine conoscitiva;
      • il Senato ha avviato l'esame di proposte (A.S. 3491 e A.S. 3492) volte a modificare il regime sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa, il cui iter si è arrestato in Assemblea.
      Processo penale

      Numerosi sono i provvedimenti volti a riformare il complesso o solo singoli aspetti della procedura penale che, pur avendo a lungo occupato l'agenda di Commissioni e Assemblee parlamentari nella XVI legislatura, non hanno concluso l'iter.

      In primo luogo, per l'ampiezza dell'intervento proposto e per il dibattito che ha suscitato, merita di essere segnalato il disegno di legge del Governo (A.S. 1440), di riforma del processo penale, che ha avviato l'iter al Senato. I profili principali della riforma - illustrati nel Dossier del Servizio studi del Senato - erano i seguenti: la ridefinizione dei poteri del P.M. e della polizia giudiziaria; il rafforzamento delle prerogative della difesa; l’ampliamento della possibilità di ricusazione del giudice; la ridefinizione della competenza della Corte d'assise; la possibile avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale; l’introduzione della “dichiarazione di impugnazione” che deve essere formulata, a pena di decadenza, dalla parte che intende proporre impugnazione; l’introduzione di corsi obbligatori per il magistrato che aspira alla direzione dell’ufficio giudiziario. Sul disegno di legge aveva espresso un articolato parere anche il Consiglio superiore della magistratura nella sedura del 28 gennaio 2010.

      Altrettanto controverso è stato il dibattito sull' A.C. 668-B che, frutto dell'approvazione alla Camera e di una quasi integrale riscrittura del testo ad opera del Senato, intendeva modificare il regime di ammissione della prova nel processo penale, intervenendo inoltre sul giudizio abbreviato e sull'accesso ai benefici penitenziari. In particolare, e rinviando al dossier del Servizio studi, il provvedimento recava modifiche al regime probatorio nel processo penale prevedendo:

      • la facoltà dell'imputato e delle altre parti processuali, a mezzo del difensore, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
      • la possibilità di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
      • la modifica dei criteri di inammissibilità delle prove, potendo il giudice escludere solo le prove «manifestamente non pertinenti»;
      • una nullità in caso di inosservanza della norma sull’ammissibilità delle prove.

      Anche su questo provvedimento (giornalisticamente definito "processo lungo") si era pronunciato il Consiglio Superiore della Magistratura che, nella risoluzione sulle ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario della disciplina proposta nel progetto di legge 668-B, approvata il 7 settembre 2011, sottolineava rilevanti criticità della nuova disciplina del regime probatorio nel processo penale sotto il profilo del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), richiamando altresì le numerose condanne dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. L'iter del provvedimento si è interrotto in Commissione Giustizia alla Camera nell'ottobre 2011.

      Nello stesso mese si è interrotto anche l'esame di un altro provvedimento che aveva come ragione ispiratrice il necessario rispetto del principio della ragionevole durata del processo: A.S. 1880-B. Il provvedimento, nel testo approvato dalla Camera e arenatosi al Senato, individuava termini di fase per ciascun grado del giudizio penale, diversamente articolati in funzione della gravità del reato, e collegava al loro inutile decorso non - come originariamente previsto dal Senato - l'estinzione del processo (da cui il termine giornalistico processo breve), bensì una semplice comunicazione da parte del capo dell’ufficio giudiziario al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

      Tra le riforme più a lungo discusse nel corso della legislatura va inoltre segnalato il provvedimento volto a riformare l'istituto delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. In particolare, l'A.C. 1415 è stato approvato in prima lettura dalla Camera e poi, con modifiche, dal Senato; nuovamente posto all'esame dell'Assemblea della Camera nel luglio 2010, il provvedimento non ha concluso il proprio iter.

      Aspetti più circoscritti della procedura penale erano oggetto delle proposte di legge:

      • sulla remissione tacita della querela (A.S. 2625), approvata dalla sola Camera: il provvedimento - per il cui contenuto si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato - individuava le ipotesi di remissione tacita nella mancata comparizione del querelante, senza giustificato motivo, alla prima udienza ovvero nel fatto che il querelante avesse ricevuto il risarcimento del danno (nel caso di reati puniti con pena inferiore nel massimo a due anni);
      • sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto (A.C. 2094-A), approvata dalla Commissione Giustizia della Camera in sede referente il 16 febbraio 2012: come più ampiamente ricostruito nel Dossier del Servizio Studi, il provvedimento prevedeva che potesse essere dichiarata d’ufficio la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ogni stato e grado del giudizio e già a partire dalla fase delle indagini, sulla base dei seguenti parametri: modalità della condotta; occasionalità della condotta (la condotta può essere ritenuta non occasionale quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero quando ha commesso - in precedenza o successivamente - altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto sia stato ritenuto di particolare tenuità); esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della condotta. Nonostante l'Assemblea della Camera abbia avviato la discussione il 20 febbraio 2012, il provvedimento non ha concluso il proprio iter.
      Attività dell'Unione europea

      Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, prima essenzialmente affidata al metodo intergovernativo, risulta attualmente pienamente integrata nel sistema dell’Unione. Ciò implica, che anche in questo settore, la Commissione europea ha acquisito il potere di iniziativa legislativa (seppure non esclusivo, permanendo il potere di iniziativa degli Stati membri) e il Parlamento europeo il ruolo di colegislatore insieme al Consiglio. In base alle pertinenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (artt. 82-89), tramite il programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, il Consiglio europeo ha definito i seguenti obiettivi della cooperazione giudiziaria penale del quinquennio: adozione di misure che consolidino il principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie da parte degli Stati membri, adozione di norme minime comuni in materia di tutela dei diritti di imputati e indagati nell’ambito dei procedimenti penali di protezione delle vittime; ravvicinamento delle legislazioni nazionale per quanto riguarda le forme di reato particolarmente gravi e a dimensione transnazionale; rafforzamento della cooperazione tra Stati membri e agenzie UE, con particolare riferimento ad Europol, Eurojust e alla Rete giudiziaria europea.  

      In questo quadro, l’Unione europea ha recentemente adottato atti normativi di particolare rilievo, tra i quali si segnala, la direttiva 2011/99/UE, che istituisce un “ordine di protezione europeo” per la tutela delle vittime di reato, volto a permettere in tutto il territorio dell’UE l’applicazione di misure di protezione nei confronti di persone che già ne beneficino in uno Stato membro (la direttiva dovrà essere recepita entro l’11 gennaio 2015) nonché la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (termine di recepimento: 16 novembre 2015).

      Per quanto riguarda i reati gravi a carattere transnazionale, si segnalano la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Relativamente alla tutela dei diritti di imputati e indagati si segnala la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, che dovrà essere attuata negli ordinamenti nazionali entro il 2 giugno 2014.

      Tra le iniziative legislative dell’Unione, attualmente all’esame delle istituzioni UE, risultano particolarmente rilevanti, per la loro capacità di incidere sulle fonti economiche del crimine transnazionale, la proposta di direttiva (COM(2012)85) in materia di congelamento e confisca dei proventi della criminalità in Europa e la proposta di direttiva, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, destinata a sostituire la vigente direttiva 2005/60/CE (cd. terza direttiva antiriciclaggio).

      A miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri è invece dedicata la proposta di direttiva relativa all’istituzione di un ordine europeo di indagine penale (OEI).

      Si segnala infine il recente avvio, in seno alle istituzioni UE, di una  riflessione sull’impatto dell’istituzione di una Procura europea in attuazione dell’articolo 86 TFUE. L’articolo in questione stabilisce che, per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale (unanimità previa approvazione del Parlamento europeo), possa istituire una Procura europea a partire da Eurojust. In base al Trattato, la Procura europea sarà competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori dei reati. Essa eserciterà l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.