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Temi dell'attività Parlamentare

Start up innovative
Con il decreto legge 179/2012 è stato introdotto per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative.

Il decreto legge 179/2012 ha introdotto per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). Tali norme sono coerenti con gli obiettivi previsti dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo definite a livello europeo Nel decreto, inoltre, è stato ritenuta determinante, in una prospettiva di crescita sostenibile e a lungo raggio, la creazione di un ecosistema regolato da condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, cioè imprese caratterizzate da un forte ancoraggio all’innovazione tecnologica determinata da una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero dall’impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora dallo sfruttamento di una privativa su un brevetto. La creazione di questo ecosistema rappresenta, quindi, un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l’attrazione di talenti e capitali dall’estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell’assunzione di rischio. Tale tipologia di start-up beneficerà, per i primi 4 anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno più semplice e meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo.

Più in particolare il comma 2 dell’articolo 25, del decreto legge 179/2012, prevede che per “start-up innovativa” si intenda una società di capitali non quotata, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero una Societas Europaea residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè soggetta a tassazione in Italia, che:

  • sia detenuta direttamente e almeno al 51 per cento da persone fisiche;
  • sia in attività da non più di 48 mesi;
  • abbia sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività abbia un fatturato non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisca utili;
  • abbia per oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico;
  • non sia costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • Inoltre possegga almeno uno dei seguenti altri requisiti:
  • destini almeno il 30% della spesa ad attività qualificate di ricerca e sviluppo; dal computo della percentuale sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili
  • abbia un terzo della forza lavoro costituito da personale qualificato in particolare in possesso di dottorato di ricerca, o dottorandi o laureati con attività almeno triennale di ricerca;
  • sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale (brevetti marchi, modelli, ecc.), biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all’attività d'impresa.

 

    Incubatore certificato

    L’incubatore è il soggetto che spesso accompagna il processo di avvio e di crescita della start up, soprattutto nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e, inoltre, lavora al suo sviluppo formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione.

    Più in particolare il comma 5, dell’articolo 25, del decreto legge 179/2012 prevede che per “incubatori certificati” si intenda una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè soggetta a tassazione in Italia, che offra servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

    • disponga di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
    • disponga di attrezzature adeguate all'attività delle predette start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
    • sia amministrata o diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e che hanno a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
    • abbia regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
    • abbia adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.
    Disciplina della start up

    Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle startup, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte norme che derogano al diritto societario, inoltre vengono anche ridotti gli oneri per l’avvio della startup innovativa e dell’incubatore certificato, attraverso l’esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. Per quanto riguarda il regime fiscale viene introdotta una tassazione di favore per azioni, quote o titoli similari assegnati ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Inoltre il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. Infine viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup. In materia di rapporto di lavoro le startup usufruiranno di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiamo maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa. Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati. Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia. Si è poi prevista una  disciplina della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. E’ infine prevista una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alle materie disciplinate dal decreto (articoli da 26 a 32).