Un primo gruppo di norme ha inteso rimodulare il regime fiscale delle società cooperative, limitando le agevolazioni fiscali previste in favore delle predette tipologie societarie (articolo 82, commi da 25 a 29, del D.L. n. 112 del 2008). In particolare, le cooperative a mutualità prevalente sono state vincolate a destinare almeno il 5% degli utili realizzati ad un fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti; è stata progressivamente aumentata la quota di utili che le cooperative di consumo e i consorzi devono destinare a riserve indivisibili; è stata altresì aumentata dal 12,5 al 20 per cento l’aliquota della ritenuta fiscale operata sugli interessi corrisposti ai soci.
Il D.L. n. 138 del 2011 ha innalzato la tassazione degli utili netti annuali delle società cooperative: l’incremento è stato dal 55 al 65 per cento per le cooperative di consumo e dal 30 al 40 per cento per le altre cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca. Inoltre è stata introdotta una percentuale di tassazione pari al 10 per cento della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.
L’articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 (come successivamente modificato nel tempo) ha introdotto un'addizionale all'imposta sui redditi nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell’energia elettrica, con volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro. L’aliquota, fissata in origine al 5,5% e successivamente elevata al 6,5% (articolo 56 della L. n. 99 del 2009), è stata poi innalzata al 10,5% per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011). E' stata inoltre ampliata la platea di soggetti passivi cui si applica tale addizionale, estesa - tra l'altro - anche alle imprese operanti nel trasporto e distribuzione del gas naturale.
La legge n. 7 del 2009 (ratifica trattato Italia-Libia) ha introdotto una ulteriore addizionale IRES al 4% (la cui disciplina è stata modificata dall'articolo 25-bis del D. L. n. 216 del 2011) per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi con determinati requisiti, tra cui una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro.
L’articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto modifiche concernenti la determinazione della base imponibile IRES delle imprese operanti, tra l’altro nel settore assicurativo e bancario. In primo luogo, è stata disposta la parziale indeducibilità ai fini fiscali degli interessi passivi contabilizzati. In particolare, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 la quota deducibile ai fini fiscali è stata pari al 97 per cento degli interessi, mentre a decorrere dall’esercizio successivo gli interessi passivi possono essere imputati in riduzione dell’imponibile fiscale per una quota pari al 96 per cento. Il medesimo articolo 82, inoltre, è intervenuto su alcuni criteri di deducibilità fiscale dei costi delle imprese di assicurazione (riserve sinistri, riserve ramo vita, svalutazione dei crediti) che hanno comportato, nel breve periodo, un incremento della base imponibile fiscale dovuto in parte alla introduzione di una parziale indeducibilità e in parte ad un ampliamento dell’arco temporale nel quale tali oneri possono essere dedotti per quote costanti. Il decreto-legge n. 78 del 2010 è ulteriormente intervenuto sulla disciplina fiscale delle imprese di assicurazione disponendo, a regime, la parziale indeducibilità delle riserve tecniche relative al ramo danni (articolo 38, comma 13-bis).
Il D. L. "milleproroghe 2012" (D.L. n. 216 del 2011) ha consentito alle imprese di assicurazione di derogare agli ordinari criteri di valutazione contabile dei titoli emessi da Stati dell'Unione europea da esse posseduti, per contrastare gli effetti negativi della recente crisi del debito sovrano sul patrimonio di tali categorie di imprese. In particolare è stata disposta la proroga, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva nota come “Solvency II” (direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009) della possibilità, per le imprese assicurative, di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità.
La legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha aumentato la misura dell'acconto dell’imposta sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, innalzato allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. Il versamento dell’acconto del prelievo sulle riserve tecniche può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche, nonché tra gli attivi delle gestioni separate.
Per le imprese del settore bancario e assicurativo l'aliquota IRAP è stata aumentata, rispettivamente, al 4,65% e al 5,90% (rispetto all'ordinaria misura del 3,9%) dall'articolo 23, comma 5 del D.L. n. 98 del 2011.
Con finalità di contrasto all’evasione fiscale, è stata altresì prevista una la maggiorazione dell'aliquota IRES per le cd. "società di comodo" (anch'essa introdotta dal D.L. 138 del 2011), nella misura di 10,5 punti percentuali, che è stata estesa anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2007, si tratta di quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché esercitare una effettiva attività commerciale.
L’articolo 13-bis del D.L. 78/2009 (successivamente modificato e integrato dai decreti-legge n. 103 del 2009 e n. 194 del 2009) ha introdotto la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illegalmente all'estero, sulle quali è stata successivamente applicata l’imposta di bollo (ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 201 del 2011, che ha posto alcuni specifici adempimenti di versamento a carico degli intermediari finanziari).
Come già anticipato, gli interventi fiscali sul settore produttivo nel corso della XVI legislatura hanno anche tenuto conto della necessità di rilanciare la competitività delle imprese italiane e di promuovere la crescita del Paese; di conseguenza, il predetto scopo è stato perseguito dal legislatore tributario attraverso numerose misure di agevolazione, che per comodità espositiva saranno raggruppate sulla base delle tipologie di misure adottate.
Si rammenta anzitutto la concessione di incentivi fiscali per promuovere la costituzione di aggregazioni di imprese, sotto forma di distretti produttivi e di contratti di rete (articolo 6-bis del D.L. 112/2008 e successive modifiche; da ultimo, anche con il D.L. n. 179 del 2012). Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di approfondimento su distretti produttivi e reti di impresa.
Sotto un diverso profilo, il legislatore è intervenuto anche con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane: l’articolo 1 del D.L. 201 del 2011, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, ha introdotto il cd. Aiuto alla crescita economica – ACE, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio.
E’ stato poi introdotto un trattamento tributario di favore per le perdite registrate dalle imprese di recente costituzione. In particolare, il D.L. 98/2011 (articolo 23, comma 9) ha modificato il regime delle perdite a fini IRES, eliminando il limite temporale di riportabilità delle perdite pregresse (che, in precedenza, dovevano essere dedotte entro il quinto periodo d’imposta successivo) e introducendo, dall’altro lato, un limite quantitativo che consiste nella deducibilità delle perdite nel limite dell'ottanta per cento del reddito per ciascun anno.
Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi d’impresa – ovvero il periodo di start-up, nel quale è presumibile che l’impresa registri sostanzialmente perdite – che rimangono interamente compensabili senza limiti di tempo.
La forma del credito d'imposta è stata utilizzata spesso al fine di promuovere, da parte delle imprese, l’assunzione di personale o l’effettuazione di investimenti.
Il legislatore ha previsto crediti d’imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca (articolo 1 del D.L. n. 70/2011), di quelle che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 2 del citato D.L. n. 70/2011) e (articolo 24 del D.L. n. 83 del 2012) in a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Per ulteriori interventi agevolativi e altri strumenti per lo sviluppo territoriale, si rinvia al tema specifico.
Tale ultima misura, che decorre dal 26 giugno 2012 e non ha un limite temporale di applicazione, prevede un contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. Il nuovo personale deve essere aggiuntivo rispetto al numero complessivo dei dipendenti nel periodo di imposta precedente. Per non decadere dal contributo, inoltre, i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni nel caso di PMI). Sono stabilmente destinati alla misura 50 milioni di euro all’anno rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali. Una quota di 2 milioni nel 2012 e di 3 milioni a decorrere dal 2013 ad assunzioni da parte di imprese localizzate nelle zone colpite dal terremoto nel maggio 2012. La misura è stata estesa (dal D. L. 179 n. del 2012) anche alle imprese qualificabili come “start-up innovative”, con modalità semplificate di fruizione.
Da ultimo, la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 95 a 97 della legge n. 228 del 2012) ha previsto l’istituzione di un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Tale fondo è anche finalizzato a ridurre il cd. “cuneo fiscale” (cfr. infra).
Le imprese “start up” e gli incubatori certificati godono altresì di ulteriori agevolazioni fiscali, operanti nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti: in favore di tali soggetti è prevista l’esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti delle predette imprese (ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 179 del 2012). Inoltre, per gli anni 2013-2015, accanto a specifiche detrazioni IRPEF, è stata prevista per i soggetti IRES la possibilità di dedurre dall’imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese start-up innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione.
Il sostegno delle nuove imprese è stato assicurato anche mediante incentivi fiscali (articolo 31 del D.L. 98 del 2011 e successive modifiche) volti a sostenere l’avvio e la crescita di nuove imprese, a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese. Con D.M. 21 dicembre 2012 è stata data attuazione alla norma del D.L. n. 98 del 2011: i proventi degli investitori non sono soggetti ad imposizione qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese, con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Inoltre gli incentivi sono confermati se, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento, il valore dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi. Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali.
Diversi interventi legislativi hanno inteso rilanciare il settore delle infrastrutture: si ricorda in questa sede la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 83 del 2012), con l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 12,5% sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.
A seguito degli interventi apportati con il D.L. 179 del 2012, il legislatore ha delineato tre ulteriori modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:
In materia di agevolazioni IRAP, si ricorda che l'articolo 2 del D.L. 201 del 2011 ha reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro. Il medesimo provvedimento ha altresì incrementato le agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.
Di segno analogo è l'intervento recato con la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 228 del 2012), che ha modificato la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. In particolare, è stato innalzato da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di riferimento da parte del soggetto passivo IRAP. Viene altresì innalzato da 10.600 a 13.500 euro l’importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. E’ poi elevato da 9.200 a 15.000 euro l’importo massimo deducibile per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando altresì tale importo da 15.200 a 21.000 euro se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Infine, sono stati innalzati gli importi deducibili complessivamente dall’IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.
Tali interventi, congiuntamente al fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 e sopra richiamato (articolo 1, commi da 95 a 97 della legge n. 228 del 2012) e alle misure di detassazione dei contratti di produttività (per cui si veda il tema web dedicato alla tassazione delle persone fisiche) si inquadrano nell'alveo delle misure adottate al fine di ridurre il cd. "cuneo fiscale", ovvero la differenza tra l'onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal prestatore d'opera o lavoratore.